Data Pubblicazione:

Super e iper ammortamento a 360°: l’Agenzia delle Entrate chiarisce tutti i dubbi sulle agevolazioni

Con la corposa circolare 4/E dello scorso 30 marzo l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti a 360° sulle agevolazioni del super e iper ammortamento.

Rubrica a cura di EUROCONFERENCE – Articolo di Alessandro Bonuzzi
 
Con la corposa circolare 4/E dello scorso 30 marzo l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti a 360° sulle agevolazioni del super e iper ammortamento.
Il documento si occupa:
  • della proroga del super ammortamento del 40%;
  • dell’introduzione dell’iper ammortamento del 150% concernente i beni materiali “Industria 4.0” e della maggiorazione del 40% relativa ai beni immateriali;
  • di alcuni dubbi interpretativi in tema di super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici a seguito dell’entrata in vigore della norma sui cosiddetti “imbullonati”.
Tra tutti i molteplici aspetti presi in considerazione pare importante soffermarsi su quello relativo all’ambito temporale dei bonus.
 
Sul punto, la circolare ricorda come la proroga del super ammortamento, l’iper ammortamento e la maggiorazione relativa ai beni immateriali operino in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:
  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, trovano ancora applicazione le regole ordinarie della competenza fiscale.
Ciò significa che l’imputazione della spesa segue le disposizioni contenute nell’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. Secondo tale norma le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Viene, infatti, precisato che continuano a non rilevare i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e – a seguito delle modifiche apportate all’articolo 83 del Tuir dal D.L. 30 244/2016 – per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, con l’esclusione delle micro imprese così come individuate dall’articolo 2435-ter del codice civile.
 
La disapplicazione del principio di derivazione rafforzata ha come effetto quello di equiparare, relativamente all’ambito temporale del super e iper ammortamento, tutte le imprese: micro-imprese e non micro-imprese. Ciò proprio in ragione della rilevanza di eventuali clausole di vendita con effetto sospensivo sotto il profilo fiscale, ma che non impediscono il passaggio dei rischi e dei benefici (clausola di prova), atteso che secondo gli OIC “se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici”.

Al riguardo, la circolare precisa che “ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario”.