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Inquinamento acustico: le novità dei nuovi decreti in vigore dal 19 Aprile 2017

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 4 Aprile 2017 due decreti legislativi in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.
I due provvedimenti, in vigore dal 19 Aprile, hanno lo scopo di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria.

Il D. Lgs. 41 (prevenendo possibili procedure di infrazione nei confronti dell’Italia) colma un vuoto normativo relativo alle macchine rumorose operanti all’aperto e regolamentate dalla Direttiva 2000/14/CE, importate da Paesi extracomunitari e messe in commercio nella distribuzione di dettaglio per le quali non sia stata prodotta la certificazione e la marcatura CE.
In particolare, il decreto prevede che gli organismi chiamati a certificare la conformità delle macchine siano accreditati dal Ministero dell’Ambiente; definisce inoltre i requisiti minimi della strumentazione tecnica che i certificatori devono possedere e fissa a un minimo di 2,5 milioni di euro il massimale della polizza di assicurazione per la responsabilità civile.
Il personale incaricato dei controlli deve conseguire la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale o aver frequentato con profitto un corso di formazione in acustica ambientale, compresa l’applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisca almeno tre crediti. La struttura e gli argomenti dei corsi sarà definita dal Ministero dell’Ambiente con un decreto ad hoc da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
Infine, sono previste sanzioni per chi immette in commercio o mette in servizio macchine o attrezzature per le quali è stato accertato il superamento del livello di potenza sonora garantito.

Il D. Lgs. 42 modifica e integra il D. Lgs. 194/2005 relativo alla gestione del rumore ambientale e la legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995).
In particolare il decreto introduce l’obbligo per i comuni di redigere, entro il 30 Giugno 2017, le mappature acustiche e prevede che, nella valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto (lineari, aeroportuali e marittime), si consideri la presenza di altre infrastrutture che concorrono all’immissione del rumore.
Il decreto, inoltre, aggiunge gli impianti eolici alle sorgenti sonore fisse, prevede l’emanazione di nuovi regolamenti per le sorgenti di rumore attualmente non considerate dalla normativa e l’aggiornamento della disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività sportive.
Importante novità riguarda la disciplina dell’attività e della formazione della figura del tecnico competente in materia di acustica.
In particolare, viene istituito presso il Ministero dell’Ambiente l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome.

All’elenco può iscriversi chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico scientifico (riportate nella tabella seguente) e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del decreto;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 4 Aprile 2017 due decreti legislativi in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.

I due provvedimenti, in vigore dal 19 Aprile, hanno lo scopo di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria.
Il D. Lgs. 41 (prevenendo possibili procedure di infrazione nei confronti dell’Italia) colma un vuoto normativo relativo alle macchine rumorose operanti all’aperto e regolamentate dalla Direttiva 2000/14/CE, importate da Paesi extracomunitari e messe in commercio nella distribuzione di dettaglio per le quali non sia stata prodotta la certificazione e la marcatura CE.
In particolare, il decreto prevede che gli organismi chiamati a certificare la conformità delle macchine siano accreditati dal Ministero dell’Ambiente; definisce inoltre i requisiti minimi della strumentazione tecnica che i certificatori devono possedere e fissa a un minimo di 2,5 milioni di euro il massimale della polizza di assicurazione per la responsabilità civile.
Il personale incaricato dei controlli deve conseguire la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale o aver frequentato con profitto un corso di formazione in acustica ambientale, compresa l’applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisca almeno tre crediti. La struttura e gli argomenti dei corsi sarà definita dal Ministero dell’Ambiente con un decreto ad hoc da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
Infine, sono previste sanzioni per chi immette in commercio o mette in servizio macchine o attrezzature per le quali è stato accertato il superamento del livello di potenza sonora garantito.
Il D. Lgs. 42 modifica e integra il D. Lgs. 194/2005 relativo alla gestione del rumore ambientale e la legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995).
In particolare il decreto introduce l’obbligo per i comuni di redigere, entro il 30 Giugno 2017, le mappature acustiche e prevede che, nella valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto (lineari, aeroportuali e marittime), si consideri la presenza di altre infrastrutture che concorrono all’immissione del rumore.
Il decreto, inoltre, aggiunge gli impianti eolici alle sorgenti sonore fisse, prevede l’emanazione di nuovi regolamenti per le sorgenti di rumore attualmente non considerate dalla normativa e l’aggiornamento della disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività sportive.
Importante novità riguarda la disciplina dell’attività e della formazione della figura del tecnico competente in materia di acustica.
In particolare, viene istituito presso il Ministero dell’Ambiente l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome.

All’elenco può iscriversi chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico scientifico (riportate nella tabella seguente) e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del decreto;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

 

In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si può iscrivere all'elenco anche chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:

a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:
1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge
2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica
3) redazione o revisione di zonizzazione acustica
4) redazione di piani di risanamento
5) attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del decreto.

Inoltre, il decreto impone anche l’obbligo dell’aggiornamento professionale. I tecnici devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.
In caso di mancata osservanza di tale obbligo, la regione di residenza dispone la sospensione del tecnico dall’elenco per sei mesi. Allo scadere dei sei mesi, qualora non si sia provveduto a dare prova dell’avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento, la regione dispone la cancellazione del tecnico dell’elenco.
Di seguito si riporta lo schema del corso in acustica per tecnici competenti, la cui durata non può essere inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche.

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