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Rischio incendio in edificio destinato ad uffici: applicazione del metodo F.L.A.M.E. ad un caso pratico

Valutazione del rischio ed individuazione delle misure che ne consentono l’accettabilità per un edifici adibito ad uffici

Valutazione del rischio ed individuazione delle misure che ne consentono l’accettabilità

FABBRICATO OGGETTO DI VALUTAZIONE
L’articolo riguarda una valutazione di rischio incendio finalizzata alla definizione degli interventi di adeguamento antincendio per un fabbricato destinato ad uffici (≤ 300 persone presenti).
L’edificio è costituito da tre blocchi distinti, costruiti in periodi diversi.



Figura 1 – Edificio oggetto di valutazione. Vista della copertura.

La massima altezza antincendio (massima quota dei piani dell'attività, esclusi quelli con presenza occasionale e breve - es. vani tecnici) è di circa m 16: uno dei corpi funzionali risulta infatti costituito da 4 piani fuori terra ed un piano parzialmente interrato. La struttura portante è in laterizio con murature composte da mattoni pieni legati con malta bastarda (spessore delle murature da cm 60 a cm 40); i solai (tipo Varese) sono in laterocemento con spessore di circa 35 cm. La copertura è a falde, composta da capriate in legno e arcarecci.

L’edificio è dotato dei seguenti impianti tecnologici:
• impianto di riscaldamento (costituito da cinque generatori di calore installati all’interno del locale centrale termica);
• impianto di condizionamento (sono presenti due gruppi frigo condizionatori);
• impianto elettrico, compreso impianto di illuminazione di sicurezza;
• impianto ascensori;
• impianto di rivelazione automatica e segnalazione manuale di allarme incendio;
• impianto idrico antincendio.

Illuminazione di sicurezza, rivelazione ed allarme incendio e rete idrica antincendio non risultano attualmente estesi all’intera attività.
All’interno della struttura sono presenti le seguenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto elencate nell’allegato I al D.P.R. 01.08.2011, n. 151:
- depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 kg a 50.000 kg (attività 34.1.B) - Sono presenti 4 depositi di carta con quantitativi superiori a 5.000 kg;
- impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW e fino a 700 kW (attività 74.2.B).

Non è presente l’attività 72.1.C (edifici storici) in quanto il fabbricato non rientra tra quelli sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004: infatti, secondo il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 03.08.2016, la soglia di storicizzazione minima per sottoporre a tutela gli immobili realizzati da autori deceduti è pari a settanta anni.

Non risulta presente nemmeno l’attività n. 71 (uffici) in quanto, come detto, il numero di persone presenti è inferiore a trecento.
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi rientrano in categoria B del D.P.R. 151/2011 per cui è necessaria la richiesta di parere preventivo al Comando VV.F. competente e, solo successivamente all’emissione di specifico parere, si potranno definire dettagliatamente gli interventi di adeguamento antincendio, anche sulla base di eventuali prescrizioni imposte dal valutatore.

Tuttavia possono essere stimati gli interventi necessari per adeguare:
- i depositi sulla base del D.M. 03.08.2015 (così detto “Codice di prevenzione incendi”);
- la centrale termica alimentata a gas sulla base del D.M. 12.04.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”;
- gli altri locali del fabbricato sulla base del D.M. 10.03.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” ovvero, in alternativa, del D.M. 03.08.2015.

Ovviamente gli interventi in progetto dovranno ridurre il rischio incendio dell’intero edificio all’interno della soglia di accettabilità secondo la metodologia di valutazione adottata.

METODOLOGIA ADOTTATA
La valutazione del rischio incendio viene effettuata in attuazione dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 ed in conformità all’allegato I del D.M. 10.03.1998 che stabilisce i criteri per la valutazione medesima ed indica le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
Per la valutazione del rischio incendio dell’attività è stato adottato il metodo F.L.A.M.E. (Fire risk Level Assessment Matrix for Enterprises); si tratta di una metodologia di nuova concenzione, in linea con i concetti contenuti nel Codice di prevenzione incendi. Il metodo è stato applicato solo per la parte relativa alla valutazione del rischio per gli occupanti; non è stata effettuata la valutazione per le proprietà e i beni aziendali (si ritiene, tuttavia, che le misure adottate per ridurre il rischio per gli occupanti consentano di ridurre, in maniera adeguata, anche il rischio per la proprietà).

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Alessandro Aggio

Ingegnere – Legale rappresentante AS ingegneria Studio Associato. Componente commissione UNI “Comportamento all’incendio”, GdL “Resistenza all’incendio.”

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