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Ordinanza di sospensione opere realizzate con SCIA: il non rispetto è reato penale

Cassazione: se il privato non rispetta l'ordinanza di immediata sospensione comunale dei lavori si configura contravvenzione anche nel caso in cui l'intervento oggetto dell'ordinanza non necessiti del rilascio del permesso di costruire ma di semplice SCIA

Chiunque contrasta l'intervento cautelare della pubblica amministrazione sino all'emanazione di provvedimenti definitivi è punibile penalmente. Lo prevede il combinato disposto dell'art. 27, comma 3, e dell'art. 44, comma 1, lettera b), del Dpr 380/2001, che sancisce che se il privato non rispetta l'ordinanza di immediata sospensione comunale dei lavori si configura contravvenzione anche nel caso in cui l'intervento oggetto dell'ordinanza non necessiti del rilascio del permesso di costruire ma di semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il principio di diritto, importante, è stato sottolineato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 11568/2017 dello scorso 10 marzo, dove si aggiunge che la contravvenzione è indipendente dal termine dei 45 giorni stabiliti dalloi stesso art.27 del TUE, che ha il solo scopo di sollecitare il comune all'adozione di provvedimenti definitivi.

La sentenza sopracitata ha confermato pertanto la condanna a 30 giorni di arresto e 9.000 euro di multa nei confronti del titolare di un'impresa edile e del proprietario di un edificio per aver continuato nei lavori in inosservanza all'ordinanza comunale di sospensione ex art.27, comma 3 del TUE. A nulla è valso, nel caso di specie, sostenere che i lavori fossero iniziati dopo la scadenza del termine dell'ordinanza (i 45 giorni) e che non sarebbe stato necessario alcun permesso di costruire ma una semplice SCIA, con applicazione quindi dell'art.37, comma 1 dello stesso dpr 280/2001 che prevede per tale inosservanza una sanzione pecuniaria "pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro".

Motivazioni
La Cassazione ha specificato che la costruzione in assenza di titolo edilizio e l'inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori configurano due reati distinti: il primo lede l'interesse all' ordinata trasformazione urbanistica del territorio, l'altro lede il potere di autotutela della pubblica amministrazione in materia urbanistica. Per questo, la sospensione non si correla soltanto alle opere assoggettate a permesso di costruire ma a tutte le attività edilizie incompatibili con le esigenza di tutela dell'assetto territoriale.

In definitiva, ai fini dell'applicazione della sanzione penale, non può essere fatta alcuna distinzione a seconda che le opere vengano realizzate in assenza/difformità del permesso di costruire o di SCIA, né può essere presa in considerazione la natura e/o l'entità dei lavori eseguiti dopo la notifica dell'ordinanza di sospensione, inclusi quelli che non necessitino di alcuna concessione e/o autorizzazione.

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA E' DISPONIBILE NEL PDF ALLEGATO

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