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Gli strumenti preventivi per la corretta applicazione degli iper ammortamenti

Gli strumenti preventivi per la corretta applicazione degli iper ammortamenti

Ultimo aggiornamento: 16/05/2017
 
Le tanto attese linee guida in materia di iper ammortamenti, elaborate dall’Agenzia delle Entrate di concerto col Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E.) nella Circolare 4/E del 30 marzo 2017, hanno introdotto strumenti utili all’applicazione dell’agevolazione fiscale in caso di condizioni di obiettiva incertezza.
Si tratta di due misure preventive che consentono di delineare l’ambito oggettivo di applicazione della normativa sugli iper ammortamenti: l’istanza di interpello ed il parere tecnico.
 
L’ISTANZA DI INTERPELLO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’istanza di interpello ha come destinatario l’Agenzia delle Entrate e verte sulla mera applicazione della disposizione tributaria a fattispecie personali e concrete, non a situazioni teoriche ed ipotetiche,  nei soli casi in cui vi siano dubbi interpretativi della normativa.
Tale strumento è già ampiamente utilizzato in ambito tributario, non rappresentando una novità dell’agevolazione Iper ammortamenti, ma essendo una facoltà prevista dallo Statuto del contribuente (Legge 212/2000) espressione del diritto di interpello preventivo all’Amministrazione Finanziaria su problematiche personali e reali.
 
IL PARERE TECNICO DEL M.I.S.E.
Una delle novità della normativa in materia di Iper ammortamenti consiste nella facoltà di richiedere il parere tecnico preventivo del M.I.S.E. per ricondurre correttamente, in base alle concrete caratteristiche tecniche ravvisabili, uno specifico bene materiale all’interno dell’elenco dell’Allegato A alla Legge di Bilancio o uno specifico bene immateriale all’interno dell’elenco dell’Allegato B alla Legge di Bilancio (Legge 232/2016).
 
Si tratta dunque di uno strumento azionabile autonomamente dal contribuente, completamente slegato dall’istanza di interpello.
Il recente chiarimento, datato 8 maggio 2017, offerto dallo stesso M.I.S.E. sul proprio sito istituzionale integra la Circolare 4/E definendo l’ambito applicativo del parere tecnico e le relative modalità operative.
 
Per quanto concerne l’ambito applicativo il parere tecnico può essere richiesto al Ministero solo nei casi di dubbi sulla riconducibilità dei beni agli Allegati A o B e presuppone una condizione di obiettiva incertezza, pena l’inammissibilità dell’istanza.
Quanto alle modalità operative l’inedito parere tecnico preventivo deve essere richiesto via e-mail alla Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI, al seguente indirizzo: dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it.
 
IL CONTENUTO DELLE ISTANZE
Pur trattandosi di istanze di natura, finalità e destinatari differenti il chiarimento offerto dal M.I.S.E. fornisce un’elencazione tassativa di dati da inserire, da ritenersi valevole per entrambe:
  • Dati dell’istante;
  • Descrizione della fattispecie concreta;
  • Disposizioni di Legge (o aspetti delle linee guida) di cui si chiede la corretta interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
  • Soluzione prospettata dall’istante;
  • Domicilio e recapiti per la comunicazione della risposta.
 
RISPOSTE ALLE ISTANZE
Il responso, rispettivamente dell’Agenzia delle Entrate o del M.I.S.E., è reso entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di interpello o della richiesta di parere tecnico; in caso di mancata risposta entro tale termine vale la regola del “silenzio assenso”, ovvero l’amministrazione interpellata, col suo silenzio, mostra di condividere la soluzione prospettata dal contribuente.
Le risposte positive alle istanze dovranno semplicemente essere conservate presso la sede della società per l’esibizione in caso di un eventuale futuro accertamento.
 

Ing. Debora Reverberi
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
Commissione Ingegneria Industriale
Laureata in Ingegneria Gestionale
Laureata in Economia – Consulenza aziendale e libera professione
Consulente d’impresa in materia economica, fiscale e societaria all’interno di uno Studio Commercialista.