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Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione: vincolo di sagoma non obbligatorio

Tar Puglia: il nuovo art. 3 del DPR 380/2001, al fine di qualificare un intervento edilizio realizzato mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio come "ristrutturazione edilizia", non richiede più la verifica dell'identità di "sagoma", essendo sufficiente il rispetto del vincolo della medesima volumetria

Il vincolo di sagoma non può operare neppure in caso di cosiddetta "tipicità" dell’edificio da ristrutturare, qualificato nello strumento urbanistico comunale come "masseria", se si tratta di un intervento realizzato mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio come "ristrutturazione edilizia" e non riguarda un immobile sottoposto ai vincoli ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni, in relazione ai quali continua a permanere anche tale vincolo.

Negli altri casi analoghi, come quello del caso di specie ("masseria"), è sufficiente il rispetto del vincolo della medesima volumetria. Lo ha stabilito il Tar Puglia con sentenza 675/2017 del 4 maggio, precisando che la "tipicità" di un edificio da ristrutturare non consente al comunque al comune l'introduzione di un'eccezione ulteriore (rispetto a quella dei vincoli ai sensi del sopracitato d.lgs. 42/2004) all’applicabilità della liberalizzazione ex decreto-legge 69/2013, neppure ex art. 23-bis del dpr 380/2001.

Secondo quest'ultima norma, "all'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. […] Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma".

Secondo il Tar la motivazione di questa norma però non è quella di consentire ai comuni di restringere la portata innovativa dell’art.30 del decreto-legge 69/2013, introducendo altre ipotesi nelle quali imporre il vincolo della sagoma nelle ristrutturazioni, ma quello di demandare agli stessi comuni la scelta, nelle zone omogenee di tipo A), di quale titolo edilizio richiedere (segnalazione certificata di inizio attività oppure permesso di costruire) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, ferma restando la disciplina dettata dal legislatore nazionale in ordine ai casi riconducibili agli interventi di ristrutturazione.

La conclusione è confermata, secondo il Tar, anche dallo stesso art.3 comma 2 del Testo Unico Edilizia, dove si dispone che "le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi".

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