Isolamento Acustico | Professione
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Come cambia la figura del tecnico competente in acustica con il nuovo D.lgs. n.42 del 17-02-2017

In questo articolo tutto quello che c'è da sapere sulla figura professionale del Tecnico Competente in Acustica (TCA).

Chi è il Tecnico Competente in Acustica (TCA)

L'art.6 della L.447/95 definisce il tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.

Con l’allegato 1 del D.lgs. n.42 del 17-02-2017 viene aggiornata la disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica. In particolare vengono individuati i criteri generali per l’esercizio di tale professione e si disciplina l’elenco nominativo dei soggetti abilitati ed i requisiti necessari per l’iscrizione.

I requisiti per l’iscrizione negli elenchi dei TCA

Secondo quanto riportato all’art.22 del D.lgs. n.42 del 17-02-2017 all’elenco dei tecnici competenti in acustica può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato nell’allegato 2 del D.lgs. n.42 del 17-02-2017, e di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all’allegato 2;
  • avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2 del D.lgs. n.42 del 17-02-2017;
  • avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti come da allegato 2 del D.lgs. n.42 del 17-02-2017;
  • aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

Lo stesso art. 22 prevede che in via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del decreto(17/02/2017), può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:

a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione.
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2 del D.lgs. n.42 del 17-02-2017.

Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:

  • effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;
  • partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
  • redazione o revisione di zonizzazione acustica;
  • redazione di piani di risanamento;
  • attività professionali nei settori dell’acustica applicata all’industria ovvero acustica forense;

La non occasionalità dell’attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno.

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione

I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, mediante autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 del possesso dei titoli e dei requisiti visti in precedenza per lo svolgimento dell’attività, alla regione o provincia autonoma di residenza, redatta secondo le modalità indicate dalla regione o provincia stessa. Successivamente la regione di residenza verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti, nonché' la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2 parte B del D.lgs. n.42 del 17-02-2017.

Aggiornamento professionale

Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 D.lgs. n.42 del 17-02-2017 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000. I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente da università, enti o istituti di ricerca, di formazione, albi, collegi e ordini professionali.
 

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