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I professionisti dello studio associato non hanno alcun obbligo INAIL

Versamento contributi INAIL: la Cassazione specifica che l'obbligo vige solamente per le società di professionisti e non per le associazioni di professionisti o per i liberi professionisti. Di fatto, per i soci del classico studio associato non è previsto alcun obbligo assicurativo per infortuni e malattia

In tema di versamento dei contributi INAIL, assume particolare rilevanza la sentenza 15971/2017 della Corte di Cassazione dello scorso 27 giugno, dove si traccia una linea di demarcazione netta tra gli obblighi in capo alle società di professionisti e quelli previsti per i soci dei 'classici' studi associati (associazioni di professionisti).

In definitiva, i soci delle associazioni professionali non sono tenuti ad alcun versamento di contributi all’INAIL, poiché il dpr 1124/1965 non ha previsto per le associazioni tra professionisti tale obbligo, così come non lo stabilisce per il libero professionista. Discorso diverso è quello delle società tra professionisti, che sono soggette all’assicurazione INAIL.

Ai membri dello studio tecnico associato, dunque, l’INAIL non può richiedere il versamento dei contributi basandosi su norme scritte per le società tra professionisti poiché il diverso assetto sociale e organizzativo impedisce tale estensione in mancanza di un intervento del legislatore: lo studio associato rappresenta una mera modalità di esercizio della professione e non costituisce invece un soggetto giuridico autonomo rispetto agli associati.

Nel caso specifico, l’oggetto del contendere per l’INAIL (parte ricorrente) era rappresentato dal fatto che uno Studio tecnico associato di ingegneria ed architettura - che pur aveva istituito un rapporto assicurativo con dipendenti e co.co.pro. - avesse invece omesso di assoggettare a contribuzione gli stessi soggetti associati in quanto componenti dello studio professionale che effettuano accessi in cantieri.

In alcun modo - evidenzia la Cassazione - si afferma però nel verbale che si tratti di soci di una società di fatto tra professionisti, come poi dedotto in giudizio dall'INAIL sulla base dell'atto costitutivo o di altri elementi, che non risultano invece richiamati nel verbale ispettivo; il quale anzi, sul piano soggettivo, da per scontata l'esistenza dell'obbligo assicurativo dei professionisti associati, in quanto tali, rimarcando soltanto la ricorrenza del presupposto oggettivo.

In totale, si trattava di un’evasione - per l’INAIL - di 15.196,26 euro, di cui 9.981 per premi ed euro 5214,58 per sanzioni.

Letteralmente, la Cassazione chiude sostenendo che “la tendenza espansiva dell'obbligo assicurativo, sul piano soggettivo, deve essere effettuata nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, le quali in alcun luogo (artt.1, 4 e 9 del DPR 1124/1965) contemplano l'assoggettamento dell'associazioni professionali all'obbligo in questione (così come non lo contemplano per il mero libero professionista); come dimostra pure la recente ordinanza della Corte Cost. 12.1.2016 n. 25 dalla quale risulta confermata la mancanza dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorchè legati da un vincolo di dipendenza funzionale (questione alla quale la sentenza impugnata neppure accenna, e senza che l'INAIL abbia promosso sul punto alcun rituale mezzo di impugnazione)”.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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