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Opere edilizie: la DIA deve essere completa anche per quelle modeste

Tar Lazio: anche una erronea interpretazione determinata dalla modesta entità delle opere determina l'annullamento dell'autodichiarazione - denuncia di inizio attività

Attenzione a fornire una DIA completa anche per le opere minori, altrimenti si rischia l'annullamento dell'autodichiarazione. Lo ha 'ricordato' il Tar Lazio, che nella sentenza 7858/2017 del 5 luglio scorso ha respinto il ricorso avverso la reiezione di una DIA poiché carente della necessaria autorizzazione sismica.

Per i giudici amministrativi, infatti, la verifica antisismica è un atto essenziale per la regolarità del progetto e per la legittimità della DIA che, in assenza di tale accertamento, non poteva neppure dirsi integrata e legittimare le opere realizzate. Questo perché presupposti indefettibili perché la Dia possa essere produttiva di effetti sono la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione, inteso che anche una erronea interpretazione determinata dalla modesta entità delle opere determina l'annullamento dell'autodichiarazione.

Nel caso di specie, peraltro, si trattava della realizzazione di una modesta sopraelevazione alta 3 metri e con superficie inferiore a 9 metri, con pannelli leggeri appoggiati al solaio esistente, senza andare a toccare le strutture del fabbricato: secondo il proprietario la DIA è regolare, per il comune no, manca l'autorizzazione sismica. Per il primo, che impugna il provvedimento di fronte al TAR, i termini coi quali l'amministrazione avrebbe potuto pronunciarsi erano già scaduti e in ogni caso la carenza documentale poteva essere sanata.

Nella sentenza si evidenzia a chiare lettere che in mancanza di tale accertamento (verifica antisismica ai sensi del regolamento regionale), la DIA presentata dalla ricorrente non poteva, dunque, neppure dirsi integrata e legittimare le opere realizzate. La dichiarazione di inizio attività, infatti, “non dà vita ad una fattispecie provvedimentale di assenso tacito, bensì riflette un atto del privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge”.

Quindi, in definitiva, il decorso del termine di trenta giorni non può avere alcun effetto di legittimazione dell'intervento, rispetto ad una dichiarazione inesatta o incompleta, con la conseguenza che il comune ha la facoltà e il potere di inibire l'attività o di sospendere i lavori. La reiezione del comune è pertanto legittima, ma per metterci una pezza, il cittadino/proprietario può presentare una nuova DIA (o meglio, una SCIA) con le modifiche e le integrazioni necessarie.