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Condizionatori vietati sul ballatoio del condominio se impediscono altre installazioni

Cassazione: vietata l'installazione dei condizionatori sul ballatoio se impediscono agli altri condomini di usarne a loro volta per l'installazione di un impianto simile

L’apposizione dell’impianto di condizionamento sulle parti comuni, anche se ammessa in via generale, deve avvenire nel rispetto di tutta una serie di adempimenti, poiché ad esempio l’installazione di un impianto sul ballatoio non può impedire ad un altro condomino di installare un’altro impianto simile.

E’ questo l’importante principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza 17400/2017 dello scorso 13 luglio: nel caso di specie, gli ermellini hanno rigettato il ricorso verso la sentenza di primo grado che aveva ordinato la rimozione dell’apparecchiatura esterna dell’impianto di condizionamento installata sul ballatoio da una coppia di condomini.

La Cassazione parte ricordando il principio del pari utilizzo delle parti comuni di cui all’art. 1102 c.c., ed evidenziando come l’esercizio di tale diritto sia sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Nel caso di specie, l’impianto realizzato dai ricorrenti, occupando il 60% della superficie disponibile sul ballatoio, impediva l’installazione di analoghi apparecchi da parte degli altri condomini del piano.

Per questo, senza consenso di quesi ultimi, per la Cassazione l'installazione costituisce lesione del loro diritto al pari utilizzo del ballatoio. E non è neppure pertinente sul punto la giurisprudenza in materia di uso turnario dei beni comuni, poiché nella specie il carattere non transitorio dell’installazione avrebbe definitivamente alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento del ballatoio.

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