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Iper ammortamento: gli ultimi chiarimenti del MiSE

Iper ammortamento: gli ultimi i chiarimenti del MiSE

Rubrica a cura di EUROCONFERENCE – Articolo di Federica Furlani
 
Nell’ambito di alcune FAQ recentemente pubblicate (12 luglio), il MiSE ha fornito una serie di ulteriori chiarimenti in tema di iper ammortamento, oltre a quelli forniti in data 19 maggio 2017 e a quelli forniti dall’Agenzia delle Entrate nella copiosa circolare 4/E/2017 e in quella 8/E/2017.
 
Si ricorda che l’iper ammortamento è un’agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2017 al fine di incentivare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, garantendo alle imprese che investono in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (compresi nell’allegato A della legge di bilancio 2017) una maggiorazione del relativo costo di acquisizione nella misura del 150%, ai fini della deducibilità della quota di ammortamento o del canone di leasing.
 
Deve trattarsi di investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018 – termine prorogato al 31 luglio 2018 – purché entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo d’acquisto.
Di seguito vengono riportate le risposte FAQ ai quesiti relativi ai profili tecnologici dell’iper e super ammortamento.
 
Domande
Risposte
Ai fini dell’applicabilità dell’iper ammortamento, e in particolare dell’interpretazione della caratteristica obbligatoria di “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, si chiede di sapere come deve essere interpretato il concetto di “guida semi-automatica” per le trattrici e le macchine agricole.
Le macchine agricole possono rientrare a fare parte della voce n 11 dell’Allegato A alla legge di Bilancio se sono in grado di gestire le lavorazioni su base spazio-temporale al fine di incrementare la profittabilità e ridurne al contempo l’impatto ambientale tramite l’utilizzo di funzionalità quali guida parallela, controllo sezioni e/o gestione di applicazione a rateo variabile. In particolare, nell’interpretazione della caratteristica obbligatoria di “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, per guida semiautomatica o assistita su trattrici e altre macchine operatrici si possono intendere sistemi che: 1. sono in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto 2. prevedono la presenza a bordo di un operatore per ragioni di sicurezza e per altre operazioni supplementari alla guida. L’agevolabilità è inoltre subordinata al rispetto delle altre 4+2 caratteristiche previste dalla norma e descritte a pag. 83 e seguenti della Circolare 4/E del 30 marzo 2017.
La Circolare 4/E specifica che la fabbrica deve essere intesa come ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti. Si chiede come debba interpretarsi tale concetto anche alla luce di quanto previsto alla sezione 6.1.1 della circolare 4/E del 30 marzo 2017, laddove viene specificato che la platea dei soggetti interessati dalla maggiorazione del 150 per cento è costituita da tutti i soggetti titolari di impresa.
 
La parola fabbrica deve essere intesa come l’insieme di attività integrate nella catena del valore di uno o più soggetti, interni o esterni all’azienda, che trasformano delle risorse (input del processo) in un prodotto finito (output del processo). Tali attività sono inerenti ai processi aziendali, ovvero alle attività di acquisto, produzione e distribuzione associate a una o più famiglie di prodotto realizzate dalla fabbrica stessa. Si specifica inoltre che con il termine “trasformazione” si definisce un processo che modifica lo stato di materie prime, semilavorati e prodotti, eseguito lungo la catena del valore necessaria al fine di rendere disponibile e fruibile un prodotto. Il processo di trasformazione si realizza per mezzo di macchine, impianti o sistemi che utilizzano energia e che necessitano di scambiare informazioni.  Per informazioni si intendono i dati, in input o in output, necessari a guidare la corretta esecuzione del processo (ad esempio part program, ricette per processi chimici, letture di sensori, misure svolte sul materiale/semilavorato/pezzo finito, composizione di lotti di lavorazione, informazioni di collaudo, codici identificativi di materie, prime/semilavorati/prodotti finiti, ecc.). In funzione di come i fattori sopra menzionati si esplicitano e combinano, possono essere definite varie tipologie di trasformazione, di seguito riportate a titolo esemplificativo:
  • di forma/geometria, mediante la sottrazione, aggiunta o deformazione permanente del materiale;
  • chimico/fisiche, in grado di modificare a livello micro o macro la composizione o la struttura del materiale, o di preservare – mediante conservazione – alterazioni naturali che sarebbero altrimenti avvenute;
  • di relazione tra le parti, mediante processi di unione (es. saldatura, incollaggio, cucitura, ecc.), confezionamento, assemblaggio, etc.;
  • logistiche, in grado di modificare la localizzazione del materiale all’interno della fabbrica o di altri luoghi della catena del valore;
  • di superficie, che vanno a modificare le parti superficiali del materiale al fine di variarne le proprietà a livello estetico (colore, apposizione di scritte, disegni, pattern, ecc.) o funzionale (pulizia, proprietà tribologiche, idrofobiche/idrofile, resistenza al fuoco, etc.).
Nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? Dovranno essere soddisfatti internamente (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure potranno essere soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?
Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.
 
Si chiede se un’azienda che opera esclusivamente nell’ambito dei servizi alle imprese è ammissibile all’agevolazione dell’iperammortamento per la realizzazione di “sistemi per l’assicurazione della qualità” e, in particolare, per un investimento in sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del Servizio Erogato e dell’intero processo produttivo del servizio (non solo del processo produttivo in senso stretto o del solo prodotto) e che consente di qualificare i processi di produzione del servizio (e non solo del processi di produzione in senso stretto o del solo prodotto) in maniera documentale e connessa al sistema informativo aziendale (e non solo di fabbrica). 
Tutti i beni, i sistemi e i dispositivi riconducibili all’allegato A della legge di Bilancio 2017 possono essere soggetti all’iperammortamento a condizione che sia verificata l’interconnessione e che il soggetto che realizza l’investimento sia titolare di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui opera e in cui effettua l’investimento.
Con riferimento specifico all’istanza, si precisa che i sistemi di monitoraggio in process di cui al punto due dell’elencazione del “Sistema dell’Assicurazione della Qualità e Sostenibilità” dell’allegato A della Legge n. 232 del 2016, possono essere riferiti non solo al “Prodotto – Processo Produttivo – Fabbrica” ma anche al “Servizio – Processo di Produzione del Servizio – Azienda”.
 
Un’azienda acquista da un provider un Software Cloud che, integrato nel proprio gestionale, permette di veicolare in automatico le fatture in formato elettronico verso i propri Clienti, di ricevere le fatture di acquisto dai fornitori, di effettuarne la disputa online e il ciclo di verifica per l’approvazione interna, nonché di provvedere al pagamento delle fatture stesse. Il Software provvede inoltre alla Conservazione digitale dei documenti. Tale software può godere del superammortamento?
Il caso proposto descrive un Software Cloud utilizzato per la gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, per la gestione dell’offerta, della fatturazione e per la gestione documentale. Per tale motivo, così come esplicitato dalla Circolare 4/E pubblicata il 30/03/2017 (pag.99), il software in questione non è oggetto della agevolazione.
 
Un’azienda acquista da un provider un Software in Cloud, che integrato nel proprio gestionale, permette di inviare Ordini ai propri fornitori e ricevere dagli stessi i DDT (documenti di trasporto) in formato digitale. Il software permette di tracciare l’avanzamento dei documenti e lo stato in cui si trovano. Il Software provvede inoltre alla Conservazione digitale dei documenti.
Il caso proposto sembra rientrare nella categoria “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain”. Se ricorrono i requisiti di natura contabile e fiscale, dal punto di vista tecnico il bene può accedere all’agevolazione.
 
Riferendosi ai “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, il testo delle linee guida recita quanto segue: “filtri e sistemi (si intendono anche impianti) di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose”. È necessario ottemperare sia al requisito del trattamento che del recupero delle sostanze filtrate per poter soddisfare il requisito o è sufficiente rispettare anche solo una delle due funzioni?
È sufficiente ottemperare a uno dei due requisiti per risultare idonei alla voce in questione.
 
Gli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti, possono beneficiare dell’iper ammortamento?
 
Sono agevolabili solo gli impianti di servizio riconducibili alla voce “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”. In particolare, se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione, allora gli stessi impianti di servizio potranno godere del beneficio fiscale. Si ricorda, infine, che le soluzioni destinate alla produzione di energia sono da ritenersi escluse, così come esplicitato a pag. 91 della circolare 4/E.
Se il “sistema di telemanutenzione” delle macchine è realizzato centralmente mediante il sistema a cui tali beni sono interconnessi, anziché tramite link diretto su ogni macchina, può comunque essere considerata soddisfatta la caratteristica di cui all’allegato A?
Le linee guida equiparano i sistemi di tele manutenzione, di telediagnosi e di controllo in remoto, pertanto nel caso descritto la caratteristica è da ritenersi soddisfatta.