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In arrivo la "494" dei Prodotti da costruzione: Responsabilità e Sanzioni a dir poco dirompenti.

Il 24 aprile 2011 è entrato in vigore il Regolamento Ue n. 305/2011 per i Prodotti da Costruzione.
Nel periodo immediatamente successivo, il Governo ed il Parlamento hanno emanato e convertito i decreti attuativi per la sua applicazione, rendendolo applicabile e cogente in Italia dal 1 luglio 2013.
Dopo le prime applicazioni ed a seguito di una analisi più approfondita, su proposta del CSLP, è stata varata la Legge di Delegazione Europea 170/2016 per una riforma organica, più efficace ed efficiente, dell'intera materia delegando il Governo a redigere uno schema di decreto.
Il 16 marzo, il Governo ha trasmesso alla 13' Commissione Ambiente del Senato lo schema di decreto per il Previsto parere che è stato rilasciato il 2/5 dopo audizione di alcune delle parti interessate e relativo dibattito.
Il 9 giugno, il Governo ha varato la versione aggiornata dello schema di decreto recependo in massima parte i rilievi del Parlamento.

Le principali novità sono di due tipi, fra loro intimamente connesse:
1) Istituzione di un "Comitato nazionale di Coordinamento" e di un "Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea";
2) Organica definizione del Sistema di Vigilanza ed introduzione di un nuovo Impianto Sanzionatorio.
Citiamo uno stralcio dell'Art. 20 (Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione) per capire la portata dirompente di questo decreto: 1. ".... il Costruttore, il Direttore dei Lavori, il Direttore dell'Esecuzione o il Collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze utilizzi prodotti non conformi..... è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000€ a 50.000€.... 2. .... il Progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000€ a 25.000€.... ".
Analoghe sanzioni sono previste per tutti gli Operatori economici, in questo caso anche per non conformità rispetto alle norme nazionali (per i prodotti non marcati CE), ed anche per gli Organismi di certificazione notificati.
Si capisce immediatamente la valenza a dir poco dirompente della novità: se finora si doveva aspettare l'incidente, per andare a verificare tutti gli adempimenti, con il nuovo decreto si colpisce la trasgressione nel momento in cui essa è compiuta, senza aspettare che possa causare danni.
E' un pò quello che è successo in ambito sicurezza con la storica 494: da allora la sicurezza in cantiere ha assunto una valenza totalmente diversa. Speriamo quindi che anche in questo campo, con questa importante novità legislativa, siano stimolati e premiati i comportamenti virtuosi e messi al bando quelli poco seri.
Detto ciò, tuttavia, bisogna immediatamente presidiare la chiarezza delle regole per non inceppare tutto il meccanismo. Di regole poco chiare o dall'ambito applicativo non ben definito infatti, in questo ambito, ce ne sono tantissime ma, in assenza di sanzioni, nessuno se ne è preoccupato granchè ma sarà ben diverso quando un DL rischia 6 mesi di arresto per una errata accettazione di un prodotto.

Facciamo un semplice esempio di quelli che, pur essendo sotto gli occhi di tutti, nessuno nota.
Pensiamo ad un solaio intermedio di un capannone prefabbricato e pensiamo alle classiche travi in c.a. precompresse (ad elle o a ti rovescio) gettate fino ad intradosso caldana e con staffe fuoriuscenti all'estradosso. Attualmente è comunemente accettato, dagli organismi notificati, che tali travi siano coperte dalla norma EN 13225 relativa agli elementi lineari e nessuno eccepisce, o forse neanche si accorge, che tale norma copre unicamente elementi totalmente prefabbricati e dove non è assolutamente previsto un getto integrativo (che invece in questi casi è essenziale perchè amplifica la resistenza di dette travi anche del 200 o 300%). Ecco, è facile prevedere che con le nuove regole, che vedono il DL sanzionato se non verifica o verifica non correttamente l'applicabilità di una norma ad un prodotto, sorgano dubbi e riserve, peraltro più che ragionevoli, che possono condurre ad un rapidissimo inceppamento del mercato.

Ecco perchè l'istituzione dei due nuovi organismi, ed il loro rapido tune up, è una condizione indispensabile perchè le nuove norme ci facciano fare un (auspicabilissimo) passo o salto avanti e non due indietro.
Il parere della 13' Commissione è stato favorevole pur aggiungendo alcune osservazioni (cioè raccomandazioni) fra cui quella di inserire anche il Progettista, fra le figure responsabili, e di graduare maggiormente le sanzioni. Tutto ciò è stato ampiamente recepito dal Governo che ha ridotto le sanzioni restrittive della libertà ed ha inserito anche il Progettista fra le figure oggetto di attenzione.
Inoltre ha raccomandato di istituire un apposito sito internet che renda disponibile l'elenco aggiornato dei prodotti coperti da marcatura CE. Ecco, questo potrebbe costituire la soluzione al problema qui proposto purchè tale sito non faccia un mero elenco dei titoli delle norme armonizzate e/o delle ETA disponibili sul mercato ma elenchi, per ciascuna norma, la lista dettagliata e pitto-descrittiva dei prodotti concretamente coperti, per assimilazione, alla norma in questione. Naturalmente occorrerebbe anche, a monte, una procedura per potere chiedere ed ottenere chiarimenti, poi esposti sul sito, in tempo reale e, siccome non si può pensare che la PA possa districarsi da sola in una materia così variegata e ricca delle più svariate morfologie di prodotti, l'ipotesi più ragionevole, fattibile ed efficace potrebbe essere quella di istituire un tavolo tecnico, presso il costituendo "Comitato nazionale di Coordinamento" e con il coinvolgimento delle associazioni di Produttori, Professionisti, Costruttori ed Enti notificati, per la catalogazione ragionata delle tipologie dei prodotti da costruzione, divisi per norma armonizzata applicabile, da inserire nel sito