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Software dei professionisti: la mappa per la corretta deduzione delle spese

Software professionali: il costo di un programma o di un'applicazione può essere dedotto dal reddito quando è inerente all'attività svolta, cioè se se esiste un legame tra l'acquisto e l'attività effettuata dal professionista. Tutti i dettagli

E' possibile dedurre dalle tasse (cioè scaricare) il costo dei programmi professionali acquitstati? Dipende. Prima di tutto, il presupposto fondamentale è il collegamento tra il software/applicazione e il tipo di attività svolta: se è inerente, allora il costo si può scaricare. Ma quando è inerente? A priori non si può stabilire: il giudizio va dato caso per caso, basandosi sulla natura del programma rispetto alla specifica attività, alle sue dimensioni, alla sua organizzazione, alle esigenze promozionali, eccetera.

Pertanto: un software può essere considerato un costo inerente anche se non comporta il conseguimento immediato di ricavi, purché serva a realizzare un’attività potenzialmente produttiva di reddito.

Software di base
E' quello funzionale e fa parte del PC acquistato (il cosiddetto sistema operativo). Il professionista può dedurre l’intero costo di pc e altre macchine da ufficio, in un unico esercizio, se la spesa non supera 516,46 euro. Quando, invece, il bene ha un valore d’acquisto superiore a tale cifra, deve essere ammortizzato in 5 quote  annue pari al 20% del costo (non deve essere operata, il primo anno, la riduzione del 50% del coefficiente di ammortamento, come avviene per le imprese); il coefficiente di ammortamento applicabile alle macchine da ufficio, nella cui categoria sono compresi i personal computer, è difatti pari al 20%. Sino al 31 dicembre 2017, inoltre, il costo del macchinario, ai fini fiscali, è aumentato del 40%, grazie al beneficio del super ammortamento.

Software applicativi
Sono quelli utilizzati per eseguire le attività professionali e d’ufficio (ad esempio i programmi di progettazione per gli ingegneri, architetti geometri): in virtù di quanto stabilito dalla risoluzione 117/E/2002 dell'Agenzia delle Entrate, il costo deve essere dedotto in più esercizi, secondo il criterio di competenza.

Sul punto però l’Associazione dottori commercialisti di Milano ha affermato che, al di fuori di eventuali deroghe appositamente previste dal legislatore, tutte le spese inerenti l’attività professionale, anche se pluriennali o relative all'acquisto di diritti e beni immateriali (come quelle quindi per l'acquisto di software applicativo), devono essere considerate integralmente deducibili nel periodo d’imposta in cui ne avviene il pagamento, secondo l’ordinario criterio di cassa.

Acquisto cd-rom e banche dati
Secondo quanto previsto dalla risoluzione 72/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate, i supporti per la memorizzazione di file con schemi e modelli di documenti devono essere ammortizzati come bene materiale, applicando l’aliquota del 15% prevista per le attrezzature varie per il settore di attività non specificata.

Oggi, in realtà, la maggior parte delle banche dati si trovano online e non in cd-rom: è quindi possibile considerarle beni immateriali e sottoporle allo stesso trattamento fiscale? Si, anche perché quasi sempre si paga un canone periodico per la consultazione online dell'archivio digitale, per cui si ritiene possibile la deduzione integrale nell'anno in cui si sostiene la spesa. Attenzione, però: non ci sono posizioni ufficiali del Fisco sull'argomento.