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Il lavoratore autonomo in regime forfettario. Quando conviene e quando no

Vuoi saperne di più sul regime forfettario e le sue applicazioni per le Partite IVA? Leggi l'articolo di approfondimento.

Si riporta un interessante approfondimento di Confprofessioni a firma di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi, sullo spinoso argomento del regime forfettario per il mondo delle Partite IVA
 
Il regime forfettario per il lavoratore autonomoL’apertura di una partita IVA connessa all’avvio di una nuova attività professionale comporta una serie di valutazioni fondamentali per scegliere il miglior regime fiscale possibile per il lavoratore autonomo. L’opzione, soprattutto nell’ipotesi di prima attività svolta dal giovane professionista, è usualmente rivolta al regime forfettario per numerose ragioni che andremo ad illustrare.
Attenzione però a limitarsi alla valutazione di convenienza con riferimento solo alla tassazione nella misura del 5% (ricorrendo i presupposti di start up, vale a dire non prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto altra forma) e successivamente del 15%, perché diviene fondamentale comprendere che prospettive vi sono nel breve/medio periodo e quali oneri si prevede di sostenere per lo svolgimento dell’attività stessa.
In questa sede diamo preliminarmente per scontato che l’attività che il giovane professionista intende avviare abbia i numerosi presupposti per soddisfare le condizioni di accesso. Vogliamo invece volgere lo sguardo alle ulteriori particolarità, sia in ordine alla scelta iniziale, sia ai comportamenti da tenere durante la permanenza nel regime, al fine di offrire gli spunti essenziali per una migliore gestione del sistema agevolativo. 

Regime forfettario o meno

Quando si valuta la eventualità di optare per il regime forfettario, bisogna mettere sul piatto della bilancia le seguenti variabili:
  • La determinazione del reddito è a forfait, dunque non consente di dedurre i costi di gestione;
  • Essendo il reddito tassato con una imposta sostitutiva, se non vi sono altri redditi non è possibile  fruire di detrazioni e deduzioni Irpef (salvo fattispecie limitate e specifiche).
Senza banalizzare, ma nemmeno volendo tediare con riflessioni teoriche eccessive, siano consentite alcune puntualizzazioni, sul precedente elenco.
Relativamente alla determinazione forfettaria del reddito, è noto che nel mondo professionale i costi sono abbastanza contenuti e dunque potrebbe essere interessante avere una riduzione dei proventi prestabilita, a prescindere dai reali costi incontrati nel corso dell’anno. Se però si è in una fase di start up, con magari investimenti iniziali e anche un ammontare di compensi contenuto, ecco che il riconoscimento dei costi consentito nella ordinaria determinazione del reddito professionale può essere tale da azzerare il reddito o portarlo al di sotto della percentuale forfettaria di determinazione del reddito prevista dal legislatore.
Per i professionisti il reddito è determinato in una percentuale degli incassi (in questo regime sulle parcelle non si addebita al cliente alcuna Iva). La percentuale sugli incassi è del 78%, come riporta la scheda successiva. 
 
Gruppo di settore
Attività ATECO 2007
Valore soglia ricavi/compensi
Redditività
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)
30.000
78%
 
La prima valutazione riguarda dunque l’eventuale incidenza dei reali costi deducibili nell’anno, sia quelli sostenuti per cassa, sia altri costi come magari gli ammortamenti del computer, della stampante, dell’autovettura, etc, che nel regime forfettario non vengono mai considerati.
Entrano poi in gioco le detrazioni e le deduzioni.
Ad eccezione dei contributi previdenziali (gestione separata INPS o cassa professionale), deducibili nell’anno di pagamento dalla determinazione del reddito dei forfettari, tutti gli altri benefici collegati agli oneri di vario genere (spese mediche, assicurazioni previdenziali, etc.) non sono fruibili e di fatto vengono “perduti” (non si generano, infatti, crediti d’imposta da riportare nelle dichiarazioni successive).
Bisogna pertanto volgere uno sguardo attento agli oneri, a partire da quelli per i familiari fino ad analizzare gli altri oneri (assicurazioni, mutui, etc), per comprendere se la fruizione degli stessi, nell’ambito di un regime ordinario di tassazione del reddito professionale, è tale da ridurre in modo significativo il carico fiscale. Il tutto senza dimenticare le detrazioni comunque riconosciute anche al mondo del lavoro autonomo in base al reddito dichiarato.
In termini pratici, se i compensi del contribuente non sono particolarmente elevati e i costi sono tali da far dichiarare un reddito contenuto, è possibile che mediante le deduzioni dall’imponibile e le detrazioni dall’imposta Irpef si giunga ad un completo azzeramento della tassazione.
Si consideri il seguente banale esempio con compensi pari a 10.000,00 euro.
Sul piano reddituale, nel regime forfettario il reddito è pari a 7.800,00 euro (10.000 * 78%).
Avendo contributi previdenziali deducibili per 2.800,00 euro, si ha un reddito di 5.000,00 euro (7.200 – 2.800) su cui pagare l’imposta sostitutiva (si ipotizzi una fase di start up, con imposta al 5%, ossia pari a 250,00 euro).
Nel regime ordinario, invece, il professionista anzitutto deduce i costi (ad esempio, 5.000,00 euro), il che determina un reddito professionale di 5.000 euro, inoltre deduce i contributi di 2.800,00 euro con un conseguente reddito pari a 2.200,00 euro. In sede di dichiarazione, inoltre, il professionista sfrutta poi le altre deduzioni, nonché le detrazioni di base ed eventualmente le altre detrazioni previste dalla legge (familiari e spese quali mutui, assicurazioni, etc). Il che fa sì che il prelievo fiscale vada presumibilmente ad azzerarsi. 

I limiti da rispettare – incassi non superiori a € 30.000

Venendo al regime forfettario, il professionista deve ricordare che il primo tassello riguarda il proprio ammontare di compensi percepiti. Per chi ha avviato l’attività nel 2017, il limite di incassi da non superare annuale, pari a 30.000,00 euro, deve essere rapportato in base ai giorni di attività. Negli anni successivi il suddetto limite è riferibile a 365 giorni. 
A differenza del regime dei minimi, dove era importante fare attenzione alla soglia di 45.000,00 euro di compensi, in quanto se superata costringeva alla immediata fuoriuscita dal regime (già in corso d’anno) con relativo obbligo di perfezionare tutti gli adempimenti dell’anno (istituzione registri, liquidazione Iva, etc.), nel sistema forfettario lo stesso “si mantiene” nell’anno a prescindere dall’ammontare di compensi raggiunto nell’anno medesimo: infatti, la fuoriuscita dal regime si determina sempre nell’anno successivo. 

Il colpo gobbo – il professionista ricco

Questa importante circostanza comporta una riflessione che sembra a prima vista provocatoria, ma che è oggettivamente realizzabile.
Se il professionista che apre la partita Iva presume di superare anche di molto il limite massimo di ricavi (come detto 30.000 euro) può comunque optare per il regime forfettario salvo poi passare in ordinario nell’anno successivo.
Con un esempio non potrà sfuggire la convenienza.
Ipotizziamo che:
  • Il professionista apra la partita Iva a ottobre 2017 e opti per il regime forfetario.
  • Incassa dalla sua attività professionale nel 2017 (ottobre-dicembre) 100.000,00 euro e sostiene costi per 5.000,00 euro.
  • Non paga contributi previdenziali perché inizierà dall’anno successivo a versarli.
  1. Il reddito calcolato con modalità ordinaria sarebbe pari a euro 95.000,00 (100.00,00 – 5.000,00) da tassare ad aliquota progressiva Irpef, essendo evidente che si intercetta addirittura l’ultimo scaglione impositivo, con aliquota marginale del 43%, oltre addizionali;
  2. Il reddito calcolato forfetariamente sarebbe pari a euro 78.000,00 (100.000,00*78%) da tassarsi con l’aliquota del 5% e dunque solo euro 3.900,00 (o del 15% e dunque solo euro 11.700,00 se non in start up).

I limiti da rispettare – cespiti ammortizzabili non superiori a euro 20.000

Altro parametro da ricordare è quello riferito all’ammontare complessivo dei costi relativi ai beni strumentali materiali presenti alla fine di ogni anno. L’importo, iva esclusa, non deve essere superiore a € 20.000. Le regole sono quelle conosciute nel regime dei minimi e pertanto per i beni in leasing, noleggio e comodato, bisogna fare riferimento al valore di mercato del bene, mentre i beni promiscui rilevano convenzionalmente al 50% del loro costo, a prescindere dal regime fiscale ordinario del Tuir.
L’aspetto importante, però, è che gli immobili non hanno mai rilevanza, a differenza invece di quanto accadeva nel regime dei minimi, dove già un fitto di 500,00 euro mensili poteva mettere a rischio il sistema agevolativo.
Infine, è bene rammentare che i beni di costo unitario non superiore a € 516,46, in via agevolativa, non rilevano ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo. Come per il limite di compensi, nel caso di superamento della soglia di 20.000,00 euro di beni strumentali, la fuoriuscita dal regime si determina solo nell’anno successivo. 

I limiti da rispettare – costo del lavoro non superiore a euro 5.000

L’ultimo limite riguarda il costo per il lavoro dipendente (anche assimilato o mediante i voucher) che non deve essere superiore a € 5.000,00 l’anno.  Anche in tal caso, il superamento della soglia comporta l’uscita dal regime forfetario a decorrere dall’anno successivo. 

La gestione operativa

I professionisti che aderiscono al regime forfettario devono comunque iscriversi alle relative casse previdenziali di appartenenza, o alla gestione separata Inps se risultano “scassati”, avendo peraltro facoltà di addebitare al cliente il contributo integrativo del 4%.
Sulle fatture, non va indicata l’Iva e ciò, soprattutto se il cliente è un privato che non detrae l’Iva, va si che il professionista forfettario abbia una “marcia in più” perché risulta essere più a buon mercato.
Posto che il forfettario non subisce ritenute fiscali ad opera del cliente, sulle fatture emesse deve annotare: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario – Importo non soggetto a ritenuta d’acconto Irpef”. La marca da bollo va applicata sull’originale della fattura (se di importo superiore a € 77,47) che deve essere consegnata al cliente. Sulla copia della fattura che viene conservata non dovrà essere applicata la marca da bollo, ma dovrà essere indicato: “marca da bollo applicata sull’originale di pertinenza dell’emittente”. Si fa presente che quando le marche da bollo vengono acquistate dal tabaccaio, vengono rilasciate con la stampiglia del giorno di emissione: posto che la marca da bollo non può avere una data successiva a quella di emissione della fattura si suggerisce di dotarsi (preventivamente) di un congruo numero di marche da bollo da utilizzare

Infine, potrebbe accadere che anche il forfettario si avvalga della prestazione di un professionista o di un intermediario del commercio. In questo caso anche se sulla fattura del fornitore dovesse comparire la ritenuta d’acconto, non dovrà tenersene conto e si deve pagare l’importo al lordo della ritenuta, avvisando il fornitore che in quanto “soggetto forfettario” non è tenuto a trattenere e versare alcuna ritenuta d’acconto. 

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