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Costi professionali: quando va negato il rimborso IRAP

Costi professionali: in una sentenza della Cassazione tutti i chiarimenti sui casi in cui va negato il rimborso IRAP, in base ai dati indicati nel quadro RE IRAP, e a chi spetta l'onere probatorio

Il rilievo secondo cui "la costante ripetizione negli anni dei costi evidenziati nel quadro RE di ciascuna dichiarazione … può ben assumersi a indice significativo", può e deve essere inteso come espressivo del convincimento secondo cui quei dati di per sé non sono, quanto meno, sufficienti a dimostrare la fondatezza della istanza di rimborso, ossia a escludere la sussistenza del requisito di imposta.

E' quanto asserito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 4235/2017, che di fatto chiarisce i casi in cui va negato il rimborso IRAP, in base ai dati indicati nel quadro RE IRAP, e a chi spetta l'onere probatorio.

Nel caso di specie, un professionista aveva presentato ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e contrario alla sentenza con la quale nel 2009 la CTR Lazio aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001.

Per la CTR, “la costante ripetizione negli anni dei costi evidenziati nel quadro RE di ciascuna dichiarazione… può ben assumersi quale indice significativo circa la persistenza dell’elemento di organizzazione quale fattore idoneo alla produzione di reddito aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’attività riferibile alla sola persona del professionista".

L'oggetto del contendere, quindi, riguarda la 'natura' dei costi riportati: per il ricorrente riguardavano "beni mobili normalmente utilizzati per l’esercizio di qualsiasi attività libero professionale (autovettura, mobili, arredi e attrezzature di modesta entità); oneri di locazione relativi all’immobile adibito a studio professionale; spese generali e di rappresentanza…", mentre per la CTR Lazio l’esistenza di costi sostenuti e la loro costante ripetizione negli anni rappresentava un indicazione dell’esistenza di un’autonoma organizzazione.

La Cassazione ha sbrogliato la matassa rigettando il ricorso e partendo dal presupposto dell'onere probatorio: "trattandosi di istanza di rimborso di IRAP già versata dal contribuente, l’onere di dimostrare la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa restitutoria (ossia, il carattere indebito del pagamento e, dunque, l’insussistenza dei presupposti di imposta) spettava al ricorrente".

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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