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Il DL liberalizzazioni diventa legge: cosa cambia per le Societa' tra professionisti

Il decreto legge sulle liberalizzazioni ha ricevuto il via libera della Camera con 365 sì e 61 no.
Sul fronte professioni, rispetto al testo originario del DL 1/2012 prima delle modifiche apportate in sede di conversione, vi sono alcune novità di rilievo in particolare per ciò che concerne tariffe professionali, compenso pattuito con il cliente e preventivo, tirocinio, società tra professionisti.

Innanzitutto viene confermata l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il riferimento, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, ai “parametri” stabiliti con decreto del Ministro vigilante per la determinazione del compenso. Tali “parametri” dovranno essere stabiliti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Nelle more – fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali e comunque non oltre il termine dei 120 giorni suddetti – le tariffe vigenti continueranno ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali.

Sempre in riferimento alla determinazione del compenso del professionista, rimane ferma la pattuizione con il cliente già al momento del conferimento dell’incarico, “nelle forme previste dall’ordinamento”, e l’informativa circa il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico stesso, i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
In merito a quest’ultimo punto, il CNDCEC, nell’Informativa n. 21/2012, ha precisato che l’obbligatorietà della stipula dell’assicurazione professionale decorre solo dopo il 13 agosto 2012 (data fissata per la riforma degli ordinamenti professionali). Fino a tale data, il professionista è tenuto ad indicare l’eventuale assenza di una copertura assicurativa.
Ancora, la nuova formulazione del testo non prevede più che la misura del compenso sia previamente resa nota al cliente “anche in forma scritta se da questi richiesta”, ma viene richiesto al professionista il rilascio di un “preventivo di massima”. Per tale preventivo non sembra dunque più necessario né la forma scritta né la specifica richiesta del cliente. In ogni caso, la misura del compenso – così come già previsto nel testo ante conversione – deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
E in caso di inadempimento? Non vi è più traccia della previsione di una sanzione disciplinare.

Novità anche in materia di tirocinio e società tra professionisti.
In tema di tirocinio – che non può avere una durata superiore a 18 mesi e può essere svolto, per i primi 6 mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica – è nuovo il riconoscimento al tirocinante di un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi.

Per quanto riguarda le società tra professionisti, con il nuovo art. 9-bis del DL 1/2012, viene integrato l’art. 10 della L. 183/2011.
Si ricorda, infatti, come la suddetta legge, abrogando il divieto contemplato dall’ormai datata L. 1815/1939, abbia previsto la possibilità, a partire dal 1° gennaio 2012, di costituire società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di attività professionali secondo i modelli societari già esistenti e regolati dai Titoli V e VI del Libro V del codice civile, ovvero quelli delle società di persone (S.n.c. e S.a.s.), delle società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.) e delle società cooperative.
Nella compagine sociale delle cd. «società tra professionisti», accanto alla presenza dei soci professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, è ammessa anche quella di soci non professionisti, solo per «prestazioni tecniche», di supporto rispetto ai servizi professionali, o per «finalità di investimento»; in ogni caso rimane fermo il divieto per i non professionisti di svolgere l’attività professionale. Nella previsione legislativa, relativamente ai soci che possono assumere la qualifica di socio professionista, si precisa altresì che a questa possono accedere anche i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso di un titolo di studio abilitante alla professione.
In particolare, il testo della legge di conversione del D.L. 1/2012 prevede:
a) che, se la società tra professionisti assume la forma di società cooperativa, la società deve essere costituita da un numero di soci non inferiore a tre;
b) che in ogni caso i soci professionisti, per numero e partecipazione al capitale sociale, devono avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Tale previsione appare finalizzata a garantire la prevalenza dei soci professionisti rispetto agli investitori finanziari puri e a tutelare l’indipendenza dell’attività professionale;
c) che il venir meno della condizione precedente costituisce causa di scioglimento della società e che, in tal caso, il consiglio dell’Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società deve procedere alla cancellazione della stessa dall’albo. E’ fatta salva tuttavia l’eventualità che la società provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
d) che la società deve contemplare nell’atto costitutivo la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
e) che il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate;
f) che sono fatti salvi i diversi modelli societari (essenzialmente le società di avvocati) già previsti dall’ordinamento e le associazioni professionali.