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Adeguamento piano antincendio alberghi: proroga dei termini

Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno 15 maggio 2012, “Differimento di termini per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere, con oltre venticinque posti letto”.

Il che vuol dire, che gli albergatori non saranno più costretti ad adeguare le proprie strutture entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (invece del 29 maggio 2012), ma potranno farlo entro il 31 ottobre 2012.

Ai sensi dell’articolo 3, la domanda di ammissione al piano, da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente per enti e privati, doveva avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 16 marzo. L’entrata in vigore del decreto è prevista trenta giorni successivi dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuto il 30 aprile) e quindi il termine ultimo a disposizione dei privati per presentare la domanda di ammissione al Piano entro il 29 maggio.

Entro la stessa data del 31 ottobre 2012 le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, dovranno essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio, previsti all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

Ancora in riferimento al decreto 16 marzo 2012, viene stabilito che l’ammissione al piano è consentita a quelle strutture ricettive di cui al comma 1, dotate, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, dei requisiti di sicurezza antincendio indicati al successivo art. 5.
L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendi.

 

In collaborazione con: Scadenziario Sicurezza Lavoro