Energie Rinnovabili
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Impianti ad energia rinnovabile obbligatori per i nuovi edifici e ristrutturazioni

È in vigore da oggi l’obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili nei nuovi edifici o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, come stabilito dal d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28

È in vigore da oggi l’obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili nei nuovi edifici o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, come stabilito dal d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), pena il mancato rilascio del titolo edilizio.

Il decreto è entrato in vigore a Marzo 2011 ma si applica agli edifici con la data del titolo edilizio successiva al 31 maggio 2012.

l’articolo 11 e l’Allegato 3 stabiliscono che nei nuovi edifici e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti debbano prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

  • il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  • il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  • il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017

Gli impianti dovranno avere requisiti ben precisi: il Dlgs 28/201, infatti, dichiara che la copertura dei consumi non potrà avvenire attraverso impianti da fonti rinnovabili «che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento».

La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, si calcola con la seguente formula: P= 1/K x S
dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:

  1. K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  2. K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  3. K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. L’obbligo non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

 

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