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Decreto Legge 1/2012: presto obbligo del preventivo di massima e altri aggiornamenti

Diventa obbligo il preventivo di massima che il professionista presenta al cliente. Grazie ai rilievi del Consiglio di Stato, si apportano modifiche al Decreto Legge 1/2012 che presto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Diventa obbligo il preventivo di massima che il professionista presenta al cliente. Grazie ai rilievi del Consiglio di Stato, si apportano modifiche al Decreto Legge 1/2012 che presto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La bozza del DM, predisposta dal Ministero della Giustizia, si applica alle liquidazioni dei compensi da parte degli organi giurisdizionali, ossia in presenza di un contenzioso.

Un nuovo comma, inserito fra le regole dell’articolo 1, prevede una valutazione negativa in caso di impossibilità di provare la presenza di un preventivo di massima, in fase di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale.

Permane, però, l’esclusione di oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, come i costi degli ausiliari incaricati dal professionista. La nuova bozza del decreto, infatti, non accoglie le richieste del Consiglio di Stato sulle possibilità di riconsiderare come compenso le spese del professionista.

Il compenso del professionista sarà dato dal valore dell’opera moltiplicato per il grado di complessità, la somma delle prestazioni eseguite e il costo economico dell’opera. Se la prestazione non dovesse rientrare nelle categorie individuate dal decreto, il compenso è liquidato per analogia.

Il costo economico dell’opera, invece, è individuato in base al valore determinato dal mercato e al preventivo. Nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, si fa riferimento anche al consuntivo lordo.

Restando, inoltre, invariate la specificazione delle prestazioni, le tabelle e le formule per il calcolo dei parametri, la prestazione professionale si articola in quattro fasi: consulenza e studio di fattibilità, progettazione, direzione esecutiva e verifiche e collaudi.

La complessità della prestazione è definita secondo: natura dell’opera, pregio della prestazione, risultati e vantaggi per il cliente, urgenza della prestazione.

Una volta valutati tutti questi aspetti, l’organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.