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Il committente che recede paga solo il lavoro fatto

Con la sentenza n. 19502 del 2012 la Corte di cassazione ha affrontato la questione della qualificazione della responsabilità per danni nel caso del compenso a un geometra che aveva esercitato competenze esclusive degli ingegneri. Gli ermellini, sposando la tesi della Corte d’appello, hanno affermato che il compenso per le attività esorbitanti dalla competenza professionale non era dovuto, ma per i danni pretesi dal ricorrente, la Corte ha sostenuto la non spettanza perché la responsabilità è di tipo extracontrattuale.

In un’altra pronuncia, la n. 19524, viene stabilito che la revoca dell’incarico al professionista provoca il pagamento del lavoro svolto fino a quel momento, ma senza ulteriori indennità. Due ingegneri avevano chiesto il compenso per il lavoro prestato e un’indennità per indebito arricchimento.