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Direttiva europea 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica: dal 4 dicembre in vigore

Direttiva europea 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica Dal 4 dicembre 2012 entra in vigore la Direttiva europea 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica destinata a garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e risparmio del 20% entro il 2020, stabiliti dall’Unione. Approvata i primi di ottobre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea lo scorso 14 novembre, l’Energy Efficiency Directive modifica le precedenti direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, abrogando le ormai obsolete direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, e mette finalmente a disposizione degli Stati Membri un quadro comune per le misure di riferimento. A partire dal 30 aprile 2013, e con cadenza annuale, ciascuno Stato sarà chiamato a riferire sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi, mentre entro il 30 aprile del 2014, e successivamente ogni tre anni, sarà necessario fissare gli obiettivi nazionali indicativi dell’efficienza energetica, basati sul consumo e sul risparmio di energia primaria o finale. A questo punto spetterà alla Commissione valutare, entro il 30 giugno 2014, “i progressi compiuti (da ciascuno Stato Membro) e se l’Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 474 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 078 Mtoe di energia finale entro il 2020”. Tra i contenuti della Direttiva ricordiamo: Rinnovamento degli edifici pubblici La direttiva sull'efficienza energetica impone agli Stati membri di rinnovare annualmente il 3% degli edifici occupati o di proprietà di enti statali basandosi, quantomeno, sugli standard minimi esistenti. Questa norma si applica agli edifici con una superficie calpestabile di più di 500 m2 e, da luglio 2015, per quelli con più di 250 m2. Gli Stati membri potranno impiegare misure alternative per garantire risparmi equivalenti. Piani di risparmio per le imprese di pubblica utilità Le imprese energetiche di pubblica utilità, coperte dalla nuova legislazione, saranno tenute a rispettare, nel periodo 2014-2020, un obiettivo annuale di risparmio energetico equivalente almeno all'1,5% del totale dell'energia venduta ai consumatori finali, sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti all'entrata in vigore della direttiva. La vendita di energia per i trasporti può essere esclusa dal calcolo, cosi com'è possibile l'impiego di misure di risparmio alternative, a parità di risultati. Audit energetici Tutte le grandi imprese saranno obbligate a sottoporsi, ogni 4 anni, ad audit energetici svolti in maniera indipendente da esperti accreditati. Gli audit dovranno cominciare al massimo 3 anni dopo l'entrata in vigore della normativa. Le piccole e medie imprese saranno comunque esentate da tale obbligo. Finanziamento degli impianti La direttiva introduce anche disposizioni speciali per la creazione di strumenti di finanziamento per le misure di efficienza energetica. Gli Stati membri dovranno facilitare la creazione di queste strutture o l'utilizzo di quelle esistenti.

Direttiva europea 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica

Dal 4 dicembre 2012 entra in vigore la Direttiva europea 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica destinata a garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e risparmio del 20% entro il 2020, stabiliti dall’Unione.
Approvata i primi di ottobre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea lo scorso 14 novembre, l’Energy Efficiency Directive modifica le precedenti direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, abrogando le ormai obsolete direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, e mette finalmente a disposizione degli Stati Membri un quadro comune per le misure di riferimento.

A partire dal 30 aprile 2013, e con cadenza annuale, ciascuno Stato sarà chiamato a riferire sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi, mentre entro il 30 aprile del 2014, e successivamente ogni tre anni, sarà necessario fissare gli obiettivi nazionali indicativi dell’efficienza energetica, basati sul consumo e sul risparmio di energia primaria o finale.

A questo punto spetterà alla Commissione valutare, entro il 30 giugno 2014, “i progressi compiuti (da ciascuno Stato Membro) e se l’Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 474 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 078 Mtoe di energia finale entro il 2020”.

Tra i contenuti della Direttiva ricordiamo:

Rinnovamento degli edifici pubblici
La direttiva sull'efficienza energetica impone agli Stati membri di rinnovare annualmente il 3% degli edifici occupati o di proprietà di enti statali basandosi, quantomeno, sugli standard minimi esistenti. Questa norma si applica agli edifici con una superficie calpestabile di più di 500 m2 e, da luglio 2015, per quelli con più di 250 m2. Gli Stati membri potranno impiegare misure alternative per garantire risparmi equivalenti.

Piani di risparmio per le imprese di pubblica utilità
Le imprese energetiche di pubblica utilità, coperte dalla nuova legislazione, saranno tenute a rispettare, nel periodo 2014-2020, un obiettivo annuale di risparmio energetico equivalente almeno all'1,5% del totale dell'energia venduta ai consumatori finali, sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti all'entrata in vigore della direttiva. La vendita di energia per i trasporti può essere esclusa dal calcolo, cosi com'è possibile l'impiego di misure di risparmio alternative, a parità di risultati.

Audit energetici
Tutte le grandi imprese saranno obbligate a sottoporsi, ogni 4 anni, ad audit energetici svolti in maniera indipendente da esperti accreditati. Gli audit dovranno cominciare al massimo 3 anni dopo l'entrata in vigore della normativa. Le piccole e medie imprese saranno comunque esentate da tale obbligo.

Finanziamento degli impianti
La direttiva introduce anche disposizioni speciali per la creazione di strumenti di finanziamento per le misure di efficienza energetica. Gli Stati membri dovranno facilitare la creazione di queste strutture o l'utilizzo di quelle esistenti.