Data Pubblicazione:

Accordo CONFPROFESSIONI: ridotti gli intervalli per i contratti a termine negli studi professionali

Confprofessioni sigla il verbale di accordo per ridurre i tempi per il rinnovo dei contratti a termine. Negli studi professionali si riducono i tempi per il rinnovo dei contratti a termine. La Riforma del Lavoro (Legge 92/2012) aveva infatti modificato la lunghezza dell’intervallo obbligatorio tra duecontratti a termine consecutivi, pena l’obbligo per il datore di lavoro di stipulare il secondo a tempo indeterminato.La legge preesistente (D.lgs. 368/2001) dava attuazione alla Direttiva 1999/70/CE sullavoro a tempo determinato, stabilendo il termine di 10 giorni in caso di contratto di durata massima sei mesi e di 20 giorni per contratti di durata superiore a sei mesi. Il ministro del Welfare Elsa Fornero, con la Riforma del Lavoro, ha invece innalzato questo intervallo di tempo a 60 e 90 giorni rispettivamente, con l’obiettivo di disincentivare le forme contrattuali precarie. Per rendere più flessibile l’obbligo è intervenuto il Decreto Sviluppo (Legge 83/2012), dando la possibilità di modificare la durata dell’intervallo obbligatorio tra due successive assunzioni a termine: abbreviabile in presenza di accordi nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Una recente circolare del ministero del Lavoro ha infine chiarito che le pause obbligatorie fra contratti a termine possono sempre essere ridotte, in base adaccordi fra sindacati e imprese. Di qui l'accordo siglato da CONFPROFESSIONI. A partire dal 28 novembre 2012 gli studi e le aziende che applicano il Ccnl siglato da Confprofessioni e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, nel caso di assunzione di un lavoratore con contratto a termine, dovranno rispettare un intervallo di 30 giorni se il contratto a termine scaduto è superiore a sei mesi, ovvero 20 giorni se il contratto a termine scaduto è inferiore a sei mesi. È quanto stabilisce il verbale di accordo siglato il 28 novembre scorso da Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del settore, che dà attuazione al decreto sviluppo (dl 83/2012) che attribuisce ai contratti collettivi la possibilità di ridurre gli stacchi temporali tra un contratto a termine e un altro originariamente previsti dalla riforma Fornero in 90 e 60 giorni. “Il settore degli studi professionali necessita di regole che consentano nell’ambito del lavoro a tempo determinato una riduzione dei tempi tra un contratto e l’altro” commenta il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. “Seguendo questa logica, abbiamo individuato in tempi record uno strumento che risponde all’esigenza di flessibilità dei professionisti-datori di lavoro e allo stesso tempo assicura maggiore continuità, in un ottica di stabilizzazione e di fidelizzazione ai rapporti di lavoro nel settore degli studi professionali”.

Confprofessioni sigla il verbale di accordo per ridurre i tempi per il rinnovo dei contratti a termine.

Negli studi professionali si riducono i tempi per il rinnovo dei contratti a termine.
La Riforma del Lavoro (Legge 92/2012) aveva infatti modificato la lunghezza dell’intervallo obbligatorio tra duecontratti a termine consecutivi, pena l’obbligo per il datore di lavoro di stipulare il secondo a tempo indeterminato.La legge preesistente (D.lgs. 368/2001) dava attuazione alla Direttiva 1999/70/CE sullavoro a tempo determinato, stabilendo il termine di 10 giorni in caso di contratto di durata massima sei mesi e di 20 giorni per contratti di durata superiore a sei mesi. Il ministro del Welfare Elsa Fornero, con la Riforma del Lavoro, ha invece innalzato questo intervallo di tempo a 60 e 90 giorni rispettivamente, con l’obiettivo di disincentivare le forme contrattuali precarie.
Per rendere più flessibile l’obbligo è intervenuto il Decreto Sviluppo (Legge 83/2012), dando la possibilità di modificare la durata dell’intervallo obbligatorio tra due successive assunzioni a termine: abbreviabile in presenza di accordi nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Una recente circolare del ministero del Lavoro ha infine chiarito che le pause obbligatorie fra contratti a termine possono sempre essere ridotte, in base adaccordi fra sindacati e imprese.

Di qui l'accordo siglato da CONFPROFESSIONI. A partire dal 28 novembre 2012 gli studi e le aziende che applicano il Ccnl siglato da Confprofessioni e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, nel caso di assunzione di un lavoratore con contratto a termine, dovranno rispettare un intervallo di 30 giorni se il contratto a termine scaduto è superiore a sei mesi, ovvero 20 giorni se il contratto a termine scaduto è inferiore a sei mesi.
È quanto stabilisce il verbale di accordo siglato il 28 novembre scorso da Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del settore, che dà attuazione al decreto sviluppo (dl 83/2012) che attribuisce ai contratti collettivi la possibilità di ridurre gli stacchi temporali tra un contratto a termine e un altro originariamente previsti dalla riforma Fornero in 90 e 60 giorni.
“Il settore degli studi professionali necessita di regole che consentano nell’ambito del lavoro a tempo determinato una riduzione dei tempi tra un contratto e l’altro” commenta il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. “Seguendo questa logica, abbiamo individuato in tempi record uno strumento che risponde all’esigenza di flessibilità dei professionisti-datori di lavoro e allo stesso tempo assicura maggiore continuità, in un ottica di stabilizzazione e di fidelizzazione ai rapporti di lavoro nel settore degli studi professionali”.