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In vigore il D. L.vo n.192/2012: P.A. 30 giorni per saldo fatture e interessi automatici al 10%

In vigore il D. L.vo n.192/2012: P.A. 30 giorni per saldo fatture, interessi automatici al 10% per gli inadempienti.

In vigore il D. L.vo n.192/2012: P.A. 30 giorni per saldo fatture e interessi automatici al 10%

Sono entrati in vigore dal 1° gennaio, le tanto attese nuove regole europee che rivoluzionano i pagamenti sia nelle Pubbliche Amministrazioni sia tra aziende private.

Le nuove norme trovano applicazione nei confronti dei pagamenti delle transazioni commerciali tra imprenditori e tra Pubblica Amministrazione e imprenditori dando finalmente attuazione all’art. 10 legge 180/2011 (Statuto delle imprese) restano escluse le transazioni effettuate nei confronti dei consumatori e gli interessi relativi ad altri pagamenti come i pagamenti regolati da assegni o altro titolo di credito. Restano escluse, inoltre, per esplicita previsione normativa i debiti oggetto di procedure concorsuali nonché i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni. La nozione di imprenditore, ai fini dell’applicazione della predetta normativa, viene dilatata fino a comprendere anche i professionisti. Per le pubbliche amministrazioni interessate sono i soggetti disciplinati dall’art. 3 comma 25 del D.Lgs. 163/2006 (codice degli appalti pubblici) e di ogni altro soggetto tenuto al rispetto della predetta disciplina (in particolare amministrazioni dello Stato, Enti pubblici territoriali, altro ente pubblico non economico, organismo di diritto pubblico).

In particolare, quindi, la P.A. sarà costretta a pagare i propri fornitori entro 30 giorni e solo in casi limitati e specifici potrà arrivare a 60 giorni. Lo stesso limite riguarderà anche le transazioni azienda-azienda, ma in questo caso il limite potrà essere superato in presenza di specifici accordi tra le parti che comunque non potranno essere inique per il creditore.

Si prevede, con estrema facilità, che parecchie P.A. avranno seri problemi a rispettare le nuove regole sulle transazioni commerciali, concluse dal 1° gennaio 2013, con il termine ordinatorio di 30 giorni. Infatti, le deroghe previste per gli Enti, asl, ospedali e imprese pubbliche possono far slittare il termine massimo a 60 giorni, in casi eccezionali in cui l’eventuale proroga sia giustificata «dalla natura o dall’oggetto del contratto» o dalle «circostanze esistenti al momento della sua conclusione». Ma in questi casi, il nuovo limite dovrà essere pattuito «in modo espresso». Mentre, per le imprese, ci sarà maggiore libertà contrattuale, oltre a concordare l’entità degli interessi moratori le aziende potranno decidere, pattuendolo per iscritto, anche di superare la soglia massima dei 60 giorni per effettuare il pagamento.

La nuova disciplina, infine, prevede un’operatività automatica di “sanzione” ed interessi legali di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte del creditore, essendo sufficiente una richiesta scritta al debitore di adempiere all’obbligo.

Gli «interessi legali di mora», saranno calcolati intorno la soglia del 10 per cento. Rimane per le imprese, una maggiore libertà contrattuale, infatti, potranno concordare l’entità degli interessi moratori e decidere, pattuendolo per iscritto, anche di superare la soglia massima dei 60 giorni per adempiere il debito.

Il D.Lgs. 192/2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012, ha consentito all’Italia di evitare sanzioni per il mancato recepimento della direttiva sulle transazioni commerciali (escluse quelle del settore agro-alimentare disciplinato dagli art. 62 e segg. Della legge 01/2012).

Vediamo quali sono le novità introdotte o che trovano applicazione:

  • una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all’8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento;
  • un regime rigoroso, nei rapporti tra imprese, stabilendo che il termine di pagamento legale sia di 30 giorni e che termini superiori a 60 giorni possano essere previsti solo in casi particolari e in presenza di obiettive giustificazioni;
  • In particolare, come di preannunciato in precedenza, vengono stabilite due sistemi di norme:
    • alle transazioni commerciali in cui sia parte una pubblica amministrazione: dal 1° gennaio 2013, la PA dovrà pagare i propri fornitori ordinariamente entro 30 giorni, salvo poter derogare dal predetto termine al più entro 60 giorni. La deroga si applica alle imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza ed agli enti pubblici che erogano prestazioni di assistenza sanitaria, nonché – previo accordo tra le parti –in tutti quei casi in cui vi sia una oggettiva giustificazione in base alla natura o all’oggetto del contratto, ovvero in relazione a particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell’accordo. Trascorsi tali termini, decorre automaticamente il computo degli interessi di mora al tasso BCE (vigente al primo gennaio o al primo luglio, come comunicato dal MEF in gazzetta ufficiale entro 5 giorni) maggiorato di 8 punti percentuali.
    • alle transazioni commerciali tra imprese: anche nei rapporti tra imprese private, se non diversamente specificato in contratto, il termine di pagamento ordinario è di 30 giorni. Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente un diverso termine che, però, non dovrebbe superare i 60 giorni. Un termine più ampio è tuttavia ammissibile solo se concordato espressamente e non risulti gravemente iniquo per il creditore. Anche tra imprese private l’addebito degli interessi di mora è automatico e computato al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali; tuttavia le parti possono concordare l’applicazione di un diverso tasso.

Qualora i contratti conclusi dopo il 01/01/2013 contengono clausole difformi (sia in ordine al termine di pagamento che al tasso degli interessi di mora) al D.Lgs. 231/2002,come modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012, l’art. 7 prevede la loro nullità. Vi è comunque la possibilità di drogare, per iscritto, alle limitazioni imposte purché non siano gravemente inique in danno del creditore. Pertanto eventuali accordi tra debitore e creditore formalizzati in contratti e volti ad escludere l’operatività delle norme relative agli interessi di mora in caso di ritardato pagamento sono nulli per presunzione assoluta, senza possibilità di prova contraria. Le clausole e le prassi gravemente inique per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale sono nulle. La nullità colpisce anche clausole che escludono il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente pagate. L’art. 8 del D.Lgs. 231/2002 per stabilire mezzi efficaci ed idonei ad impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali inique, delega alle associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, ovvero nel Cnel, di proporre azioni in giudizio al fine di far sanzionare adeguatamente clausole contrattuali e prassi inique.

Gli articoli n. 3 e 4 del Dlgs 231/2002, come riformati dal Dlsìgs n. 192/2012, prevedono l’applicazione automatica degli interessi moratori, a favore del creditore, senza alcun bisogno di costituzione in mora, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento legale o previsto dal contratto. Gli interessi di mora non sono dovuti dal debitore solo se dimostra che il ritardo del pagamento e dipeso da cause a lui non impotabili (art. 4 comma 1).

Infine, le parti possono concordare termini di pagamento a rate. In questi casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi moratori e il risarcimento del danno e dei costi di recupero del credito previsti dagli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs 231/2002 così come modificato dal D.Lgs 192/2012 sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi della rata o delle rate scadute (art. 4, 7° comma).

Alla scadenza dei termini di pagamento, il creditore deve iscrivere per competenza gli interessi di mora come proventi finanziari al presumibile valore di realizzo. Su questo argomento il principio contabile OIC n. 15 afferma che quando l’incasso di interessi è dubbio, il riconoscimento va sospeso e quelli in precedenza rilevati vanno valutati al presumibile valore di realizzo.


DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192
Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180. (12G0215) (GU n.267 del 15-11-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della liberta’ d’impresa. Statuto delle imprese, ed in particolare l’articolo 10;
Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
Art. 1 (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;
b) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
Art. 2 (Definizioni).– 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “transazioni commerciali”: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, checomportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) “pubblica amministrazione”: le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita’ per la quale e’ tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) “imprenditore”: ogni soggetto esercente un’attivita’ economicaorganizzata o una libera professione;
d) “interessi moratori”: interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
e) “interessi legali di mora”: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e’ pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f) “tasso di riferimento”: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu’ recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) “importo dovuto”: la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;
c) all’articolo 3, dopo le parole: interessi moratori» sono inserite le seguenti: sull’importo dovuto»;
d) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:
Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). – 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e’ certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e’ anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformita’ della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purche’ non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’articolo
7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche’ in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio’ sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
6. Quando e’ prevista una procedura diretta ad accertare la conformita’ della merce o dei servizi al contratto essa non puo’ avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche’ cio’ non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7. L’accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta’ delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.»;
e) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:
Art. 5 (Saggio degli interessi). – 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e’ consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’articolo 7.
2. Il tasso di riferimento e’ cosi’ determinato:
a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, e’ quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, e’ quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.»;
f) l’articolo 6 e’ sostituito dal seguente:
Art. 6 (Risarcimento delle spese di recupero). – 1. Nei casi previsti dall’articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del
danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che puo’ comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»;
g) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
Art. 7(Nullita’). – 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullita’ della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio
oggetto del contratto, l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o
all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora. Non e’ ammessa prova contraria.
4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6.
5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica amministrazione e’ nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullita’ e’ dichiarata d’ufficio dal giudice.»;
h) all’articolo 8, comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
a) di accertare la grave iniquita’, ai sensi dell’articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l’uso.».
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’Articolo 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L’Articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
– Il testo dell’articolo 10 legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della liberta’ d’impresa. Statuto delle imprese), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, cosi’ recita:
Art. 10 (Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche’ differimento di termini per l’esercizio di deleghe legislative in materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese). – 1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;
b) fermo quanto previsto dall’articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese.
2. Al comma 3-bis dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l’abuso si configura a prescindere dall’accertamento della dipendenza economica».
3. La legittimazione a proporre azioni in giudizio, di cui all’articolo 4, comma 1, della presente legge, si applica anche ai casi di abuso di dipendenza economica di cui all’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo.
4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 2, alinea, le parole:
diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
trentaquattro mesi»;
b) all’articolo 12, comma 2, alinea, le parole:
diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: ventotto mesi».”.
- La direttiva 2011/7/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E. 23 febbraio 2011, n. L 48.
– Il decreto legislativo 9 ottobre 2002 , n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2002, n. 249.
Note all’art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del citato decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificati dal presente decreto:
Art. 3. (Responsabilita’ del debitore). – 1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e’ stato determinato dall’impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.».
Art. 8. (Tutela degli interessi collettivi). – 1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquita’, ai sensi dell’articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l’uso.
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita’ del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. L’inibitoria e’ concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell’associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da € 500 a ?€ 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravita’ del fatto.».
Art. 2
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All’articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti:
«di otto punti percentuali».
Note all’art. 2:
- Il testo dell’articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attivita’ produttive) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998, n. 143, come modificato dal presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 3. (Termini di pagamento). – 1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresi’, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.
2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non puo’ eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, puo’ essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Puo’ altresi’ essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.
3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu’ recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di otto punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.
4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituira’ titolo per l’ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Ove vengano apportate, nel corso dell’esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avra’ diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.».
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 9 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Severino, Ministro della giustizia
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino