Data Pubblicazione:

Relazione finale sul fenomeno degli infortuni sul lavoro Approvata dalla Commissione parlamentare

Relazione finale sul fenomeno degli infortuni sul lavoro Approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta Con la stesura della Relazione finale, approvata nella seduta del 15 gennaio scorso, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro ha portato a termine la accurata e dettagliata attività di indagine sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette 'morti bianche'. Tra gli obiettivi dell'inchiesta, avviata nel 2005 e scandita dalla redazione di tre relazioni intermedie presentate e discusse rispettivamente il 21 ottobre 2009, il 12 gennaio 2011 e il 7 febbraio 2012, si segnalano in particolare: l’accertamento della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette 'morti bianche', alle malattie, alle invalidità e all’assistenza alle famiglie delle vittime; le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro; il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l’efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario. Nelle considerazioni conclusive, oltre a tracciare un bilancio dell’intera attività svolta, con particolare riferimento alla evidenziazione dei profili e delle criticità che meritano ulteriore considerazione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, titolari di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Commissione propone una riflessione sulle possibili soluzioni da adottare ai fini del completamento, in tempi brevi, dell’attuazione del Testo unico n. 81/2008.

Relazione finale sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
Approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta

Con la stesura della Relazione finale, approvata nella seduta del 15 gennaio scorso, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro ha portato a termine la accurata e dettagliata attività di indagine sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette 'morti bianche'.

Tra gli obiettivi dell'inchiesta, avviata nel 2005 e scandita dalla redazione di tre relazioni intermedie presentate e discusse rispettivamente il 21 ottobre 2009, il 12 gennaio 2011 e il 7 febbraio 2012, si segnalano in particolare:

l’accertamento della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette 'morti bianche', alle malattie, alle invalidità e all’assistenza alle famiglie delle vittime;
le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;
il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l’efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario.
Nelle considerazioni conclusive, oltre a tracciare un bilancio dell’intera attività svolta, con particolare riferimento alla evidenziazione dei profili e delle criticità che meritano ulteriore considerazione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, titolari di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Commissione propone una riflessione sulle possibili soluzioni da adottare ai fini del completamento, in tempi brevi, dell’attuazione del Testo unico n. 81/2008.

 

Il documento:

www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/659FC8B0-1437-44F8-AD26-7C37ADE0E5FE/0/Relazionefinalesulfenomenodegliinfortunisullavoro_febbraio_2013.pdf


L'articolo 2.5

2.5. La proposta della Commissione. L’istituzione dell’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro

In vista della scadenza del suo mandato, la Commissione d’inchiesta ha sentito come suo dovere non solo la necessita` di segnalare l’esistenza di una serie di difficolta` e di ritardi nel coordinamento e nella cooperazione tra gli organismi statali e periferici del sistema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ma anche l’esigenza di individuare e suggerire, al Governo e al Parlamento, possibili soluzioni. La prima ipotesi presa in considerazione e` stata quella di una proposta di modifica dell’articolo 117 della Costituzione per riportare alla competenza esclusiva dello Stato la potesta` legislativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Si trattava certamente di una proposta «forte», in quanto incideva direttamente sull’assetto del nostro sistema istituzionale e, come tale, e` stata oggetto di un’ampia riflessione all’interno della Commissione.

Con questa proposta di revisione costituzionale non si intendeva tuttavia sottrarre competenze o poteri alle Regioni e alle Province autonome, in nome di una malintesa forma di statalismo o centralismo, bens?` piuttosto ripristinare le condizioni per l’esercizio di un effettivo potere di indirizzo e di programmazione nelle politiche a favore della salute e sicurezza sul lavoro, capace di dispiegarsi in maniera univoca su tutto il territorio nazionale, per assicurare uguali livelli di tutela di diritti che – e` bene ribadirlo – sono costituzionalmente garantiti. Un potere di questo tipo potrebbe essere esercitato soltanto dallo Stato, ma non andrebbe ad interferire con le altre attribuzioni spettanti alle Regioni in questo settore, considerato tra l’altro che l’azione amministrativa – ossia le concrete competenze operative, volte a tradurre in pratica gli indirizzi politici – dovrebbe necessariamente esplicarsi a livello locale, come prevede del resto anche l’articolo 118, primo comma, della Costituzione, in applicazione del principio di sussidiarieta`.

Questa posizione trova conforto nel confronto con l’assetto normativo di altri Paesi. All’inizio della XVI legislatura, la Commissione d’inchiesta ha svolto un’apposita indagine in tre Paesi dell’Unione europea (Germania, Francia e Regno Unito), dalla quale e` risultatoche in tutti e tre gli Stati la potesta` legislativa in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» e` di esclusiva competenza statale, anche in una nazione di marcata impronta federalista come la Germania.

In realta`, sul tema della competenza legislativa si confrontano, legittimamente, due distinte posizioni, fra chi ritiene che essa dovrebbe essere appunto ricondotta in via esclusiva allo Stato, per assicurare una effettiva uniformita` di indirizzo, e chi invece sostiene l’opportunita` che essa rimanga concorrente fra lo Stato e le Regioni e Province autonome, per garantire una piu` efficace attuazione in ambito territoriale. Si tratta ovviamente di un tema complesso, che si iscrive nel piu` generale dibattito sulla ridefinizione dei rapporti e delle competenze tra lo Stato centrale e gli enti locali, intorno al quale esistono opinioni e sensibilita` diverse.

Per valutare i vari aspetti della questione, la Commissione ha avviato un ampio confronto al proprio interno, in particolare nella seduta del 9 maggio 2012. Nel corso del dibattito, tutti i commissari intervenuti hanno convenuto sull’esigenza prioritaria di intervenire sulla normativa vigente per assicurare un’applicazione piu` univoca delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro su tutto il territorio nazionale e quindi una maggiore uniformita` delle concrete azioni di prevenzione e di tutela, tenuto conto anche dei risultati dell’inchiesta, che ha dimostrato il rischio di una eccessiva diversificazione e frammentazione a livello locale.

Si e` quindi osservato che la proposta di una modifica dell’articolo 117 della Costituzione per ricondurre la competenza legislativa allo Stato avrebbe dovuto ricercare la piu` ampia condivisione possibile, per l’importanza dell’iniziativa e per garantire alla stessa un percorso parlamentare piu` agevole, considerando da un lato la complessita` e la lunghezza della procedura di revisione costituzionale – specie in relazione all’approssimarsi della fine della legislatura –, dall’altro i differenti punti di vista sull’argomento e le inevitabili resistenze.

Per queste ragioni, nell’ambito di un corretto rapporto di collaborazione tra istituzioni dello Stato, la Commissione ha ritenuto opportuno acquisire in merito all’ipotesi di revisione costituzionale dell’articolo 117 anche l’opinione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Su mandato della Commissione, il presidente Tofani ha quindi investito della questione la Conferenza, che l’ha infine esaminata nella riunione del 6 giugno 2012, approvando uno specifico documento di osservazioni

Nel documento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso contrarieta` alla proposta di modifica dell’articolo 117 della Costituzione, richiamando anzitutto i principi e l’organizzazione del sistema istituzionale che la normativa statale ha definito in attuazione della competenza concorrente introdotta dalla riforma costituzionale del 2001, imperniato come si e` gia` visto a livello locale sui comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 7 del Testo unico, e a livello nazionale sul Comitato per l’indirizzo e la valutazione di cui all’articolo 5 e sulla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 8 del medesimo Testo unico.

In tale ambito le Regioni hanno sottolineato come il loro ruolo sia stato di forte impulso all’attivita` degli organismi nazionali con la redazione di numerosi documenti poi approvati dalla Conferenza Stato-Regioni, sia in seno al Comitato che alla Commissione consultiva. Per quanto riguarda i comitati regionali di coordinamento, il documento delle Regioni osserva che il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avrebbero dovuto, attraverso il Comitato di cui all’articolo 5, «stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attivita`, e i progetti operativi», mentre il Comitato fino ad oggi non ha adottato alcun atto di indirizzo, ad eccezione del Piano nazionale di prevenzione in edilizia e del Piano nazionale di prevenzione in agricoltura.

Le Regioni hanno segnalato poi di aver inviato i dati sull’attivita` di vigilanza e di prevenzione svolta, sia pure in forma aggregata, al Comitato e alla Commissione consultiva, nonche´ al Ministero della salute, lamentando che la mancata attivazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione abbia finora impedito la trasmissione in formato elettronico dei dati in questione. Inoltre le Regioni e le Province autonome hanno ribadito di aver previsto, nei Piani regionali di prevenzione, progetti e programmi di intervento sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che sono stati certificati dagli organismi ministeriali nel 2010 e nel 2011 a fronte delle attivita` gia` realizzate.

Pertanto, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome non ha ravvisato le complicazioni e le difficolta` di raccordo tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato, delle Regioni e delle parti sociali segnalate dalla Commissione d’inchiesta, sottolineando che, mentre le Regioni hanno sempre svolto un ruolo attivo nei vari organismi nazionali e nelle iniziative di promozione, come pure nel coordinamento delle attivita` a livello regionale, tali complicazioni e difficolta` riguardano piuttosto l’azione degli uffici decentrati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che avrebbero ricevuto indicazione di attivare autonomamente campagne di vigilanza sul territorio in edilizia a prescindere dalla programmazione dei comitati regionali di coordinamento.

Ad avviso delle Regioni, inoltre, la riconduzione della materia della tutela e sicurezza sul lavoro tra quelle di esclusiva competenza legislativa statale non sarebbe idonea a risolvere i problemi di coordinamento tra amministrazioni, in quanto le funzioni amministrative, in ossequio al principio di sussidiarieta` espresso dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione, dovrebbero comunque rimanere in capo agli enti territoriali piu` prossimi alla comunita`, in modo da assicurare un’azione amministrativa adeguata alla dimensione territoriale regionale e alle esigenze delle comunita` locali. Le Regioni osservano altres?` che una riconduzione della tutela e della sicurezza e del lavoro alla competenza esclusiva statale porterebbe a creare una irrazionale e pericolosa asimmetria con la piu` generale tutela della salute, che ricomprende la tutela e la sicurezza e del lavoro e che l’articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente di Stato e Regioni.

Viceversa, le Regioni e le Province autonome ritengono piuttosto incoerente il permanere in capo all’amministrazione decentrata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di competenze amministrative in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, ravvisando l’opportunita` di attribuire ad esse in via esclusiva, modificando l’articolo 13 del Testo unico, la funzione di coordinamento degli interventi di vigilanza, tramite le aziende sanitarie operanti sul territorio, per assicurare un raccordo tra tutte le amministrazioni ed evitare sovrapposizioni di interventi.

Nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, infine, le Regioni hanno chiesto che l’INAIL attivi in tempi rapidi il Sistema informativo nazionale per la prevenzione, che si costituisca uno specifico capitolo di spesa a sostegno dell’attivita` di prevenzione, in sede di ridefinizione del Patto per la salute, e che siano rafforzate le funzioni di programmazione e coordinamento delle attivita` di vigilanza in seno al Comitato di cui all’articolo 5 del Testo unico e, a livello locale, ai comitati regionali di coordinamento.

Come risulta da questa ampia illustrazione, il sistema delle Regioni e delle Province autonome e` dunque fermamente contrario ad una revisione dell’articolo 117 della Costituzione, ritenendo che essa non risolverebbe i problemi indicati dalla Commissione d’inchiesta, che andrebbero invece affrontati con interventi volti a rafforzare il coordinamento e la leale collaborazione tra le amministrazioni centrali e periferiche nelle sedi istituzionali gia` esistenti. Ciononostante, le Regioni hanno comunque riconosciuto l’esistenza di un problema generale, che e` appunto quello di assicurare una piu` efficace uniformita` di indirizzo politico e quindi di azione sia a livello nazionale che territoriale, anche se le valutazioni divergono riguardo alle possibili soluzioni.

Nel prendere atto della posizione del sistema regionale, la Commissione ha avviato lo studio di una soluzione alternativa che, senza incidere sul riparto delle competenze costituzionali in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, possa tuttavia fornire correttivi all’attuale situazione, nella convinzione che occorra comunque prevenire quei rischi di eccessiva dispersione e disomogeneita` dell’azione amministrativa che  e` bene ripeterlo – sono emersi in modo chiaro durante l’inchiesta, in particolare attraverso la ricognizione diretta svolta in tutte le Regioni d’Italia negli ultimi due anni.

Si e` gia` spiegato che nell’attuale assetto istituzionale il coordinamento a livello centrale delle attivita` di prevenzione e di vigilanza per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro spetta al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale dell’attivita` di vigilanza, previsto dall’articolo 5 del Testo unico.

Tuttavia, per le difficolta` gia` indicate, il Comitato non ha potuto finora svolgere appieno questa funzione, il che costituisce un oggettivo elemento di debolezza del sistema e impone un ripensamento della natura e degli strumenti a disposizione di questo organismo.

Come si e` gia` accennato nel paragrafo 2.3, partendo da tale assunto, dopo un’attenta riflessione la Commissione d’inchiesta ha elaborato una proposta, mirante a sopprimere il Comitato e a sostituirlo contestualmente con una nuova «Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro», che ne assumera` le funzioni.

L’Agenzia esercitera` tali attribuzioni, e in particolare quella della programmazione e del coordinamento delle attivita` di prevenzione e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con un rafforzamento dei relativi poteri rispetto all’assetto vigente. I diversi aspetti dell’iniziativa sono stati esaminati in particolare nelle sedute del 14 e del 21 novembre 2012 e hanno condotto alla predisposizione di un testo normativo che, su iniziativa del presidente Tofani e dei componenti della Commissione, e` infine confluito nel disegno di legge n. 3587, presentato in Senato il 27 novembre 2012 e intitolato «Istituzione dell’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro».

La scelta di proporre questa soluzione si rende necessaria proprio alla luce delle considerazioni precedenti: il sistema della prevenzione disegnato dal Testo unico e` infatti necessariamente complesso e articolato, coinvolgendo le competenze di una pluralita` di soggetti istituzionali e sociali. Serve quindi una modalita` di raccordo piu` forte, che possa fare da sintesi tra le diverse istanze e, contemporaneamente, dare impulso alle varie attivita` di prevenzione e di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali. Al riguardo, la Commissione ha ritenuto che tale compito possa essere meglio assolto da un organismo dedicato, che sia al tempo stesso operativamente snello e dotato di adeguate competenze e risorse.

La formula dell’Agenzia, gia` prevista e presente nel nostro ordinamento con compiti di supervisione e controllo in vari settori di pubblico interesse (si pensi, solo per fare un esempio, all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie), e` apparsa quindi la scelta piu` idonea a soddisfare queste esigenze. Nel mettere a punto la proposta, la Commissione ha avuto occasione di discuterne informalmente, soprattutto nel corso delle varie missioni svolte sul territorio, sia con esponenti del sistema regionale che con rappresentanti dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali. In particolare, durante il sopralluogo in Emilia-Romagna del settembre 2012, la Commissione ha incontrato il Presidente della Regione Vasco Errani, che e` anche Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e che ha manifestato interesse a valutare l’iniziativa e a discuterne nell’ambito della Conferenza.

Al tempo stesso, molti degli spunti e delle indicazioni raccolte nel corso di questi confronti sono poi confluiti nel testo del disegno di legge, che rappresenta quindi il risultato di una sintesi e di una mediazione tra le diverse istanze. Esaminando nel dettaglio il testo, l’articolo 1 stabilisce anzitutto che, d’ora in avanti, tutti i richiami al Comitato di cui all’articolo 5 del Testo unico, contenuti nel medesimo decreto, dovranno essere riferiti all’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Si prevede poi che un rappresentante dell’Agenzia sieda all’interno della Commissione consultiva permanente prevista dall’articolo 6 del Testo unico, in modo da creare una forma di raccordo tra questi due organismi. Infine, modificando l’articolo 12 del Testo unico, si trasferiscono le competenze attualmente esercitate dalla Commissione per gli interpelli all’Agenzia, per rafforzarne il ruolo di riferimento per la programmazione e il coordinamento delle attivita` in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’articolo 2 del disegno di legge procede poi, con il metodo della novella, alle necessarie modifiche dell’articolo 5 del Testo unico e definisce i compiti e la struttura della nuova Agenzia, che e` sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza congiunti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute e gode di personalita` giuridica e di ampia autonomia, secondo il modello generale previsto per le agenzie governative dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con altri organismi gia` esistenti, si stabilisce che la nuova Agenzia ricalchi sostanzialmente le funzioni e la composizione dell’attuale Comitato, ma con una formula  organizzativa piu` snella ed efficiente e con poteri piu` ampi ed incisivi. Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, organi dell’Agenzia sono il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti, che rimangono in carica tre anni: nella nomina si prevede una stretta collaborazione tra amministrazioni centrali e periferiche, con il concorso decisivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Il comitato direttivo e` l’organo decisionale dell’Agenzia: la sua composizione corrisponde (ad eccezione del direttore che lo presiede) a quella attualmente prevista per il Comitato di cui all’articolo 5 del Testo unico, fatto salvo l’aumento di una unita` sia del numero dei rappresentanti del Ministero della salute, sia di quello dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome. In questo modo si intende soddisfare una duplice esigenza: da un lato, assicurare una continuita` di funzionamento tra il Comitato e l’Agenzia, per evitare l’interruzione dell’attivita` amministrativa in corso e la dispersione del patrimonio di competenze e di esperienza maturato in questi anni; dall’altro, rafforzare la presenza del Ministero della salute (che viene equiparata a quella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e delle Regioni e Province autonome all’interno dell’Agenzia, per dare maggiore sostanza ed efficacia al suo ruolo di organismo di collegamento tra le istituzioni centrali e periferiche competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per le medesime ragioni, anche le funzioni dell’Agenzia assorbono ed espandono quelle dell’attuale Comitato: da una parte si riconfermano i compiti gia` attribuiti in materia di programmazione, impulso e verifica delle attivita` finalizzate alla prevenzione e alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, dall’altra si introducono ulteriori funzioni di carattere complementare, tra le quali si possono citare quelle della Commissione per gli interpelli, il monitoraggio sull’effettivo uso da parte delle ASL del ricavato delle sanzioni per violazioni antinfortunistiche ai fini della prevenzione e la partecipazione alla gestione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).

Ne deriva dunque un ampio ventaglio di competenze e di poteri, la cui efficacia e` rafforzata, anche rispetto all’assetto vigente, soprattutto per quanto concerne gli aspetti del coordinamento tra i diversi soggetti  pubblici e privati coinvolti nel sistema, nell’intento di stimolare il dialogo e la collaborazione tra i vari enti competenti e di garantire linee di azione uniformi su tutto il territorio nazionale. L’Agenzia infatti, oltre ad avere al proprio interno un’ampia rappresentanza sia delle amministrazioni centrali che di quelle periferiche – anche attraverso il costante collegamento con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome –, mantiene un ampio dialogo anche con le categorie sociali e con gli esperti del settore della sicurezza, che formano parte integrante del sistema della prevenzione.

A tal fine, l’articolo 2 stabilisce che, ai fini delle definizioni degli obiettivi di alcune attivita` di comune interesse, l’Agenzia consulti preventivamente le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro e le associazioni tecnico-scientifiche maggiormente rappresentative a livello nazionale. Inoltre, l’Agenzia effettua una verifica almeno semestrale sui risultati raggiunti e puo`, nell’espletamento delle sue funzioni, acquisire informazioni e documenti da tutti i soggetti competenti. Per ovvie ragioni, una particolare attenzione e` riservata ai comitati regionali di coordinamento: l’Agenzia effettua un monitoraggio costante sul loro funzionamento e riferisce ai Ministri vigilanti il verificarsi di una delle disfunzioni o inadempienze previste dall’articolo 4, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, affinche´ gli stessi Ministri possano valutare i necessari provvedimenti, anche ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo stabiliti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 4. In tal modo, senza ledere l’autonomia dei comitati di coordinamento regionali, si intende assicurare un maggiore presidio sul loro corretto funzionamento e dare maggiore efficacia all’esercizio dei compiti di vigilanza e di intervento gia` previsti a legislazione vigente in capo ai Ministri del lavoro e della salute. Infine, l’Agenzia trasmette ai Ministeri vigilanti una relazione semestrale sull’attivita` svolta, contenente un’analisi dettagliata dei problemi della salute e della sicurezza sul lavoro e dei risultati ottenuti da ciascuno dei soggetti competenti sulla base dei programmi e degli obiettivi loro assegnati, nonche´ proposte per un miglioramento delle azioni di prevenzione e di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali.

Al fine di assicurare che le verifiche e le proposte dell’Agenzia abbiano un adeguato seguito normativo e amministrativo, l’articolo 2 stabilisce poi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, debbano tenere conto delle indicazioni fornite dall’Agenzia medesima ed elaborare le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi, provvedendo altres?` a inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Parlamento un rapporto informativo annuale sull’attivita` svolta dall’Agenzia. A tal fine si promuove inoltre un’iniziativa pubblica di presentazione dell’attivita` dell’Agenzia, da tenersi annualmente, possibilmente in occasione della Settimana per la sicurezza e la salute sul lavoro dell’Unione europea.

In questo modo, si vuole creare un ulteriore momento di sensibilizzazione e di diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro tra la societa` civile Infine, l’articolo 2 rinvia ad un apposito regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute la definizione delle modalita` di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia.

Tale norma e` richiamata dal successivo articolo 3 del disegno di legge, che detta i principi di organizzazione e funzionamento ai quali dovra` attenersi il regolamento, ferme restando le disposizioni di carattere generale previste per le agenzie governative dai gia` citati articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

La norma e` studiata in modo da minimizzare i costi di funzionamento dell’Agenzia e da utilizzare risorse gia` esistenti a legislazione vigente.

Cos?` le risorse organiche e strumentali sono trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dall’INAIL e dalle Regioni e Province autonome. In particolare, i componenti del comitato direttivo (ad eccezione del direttore che e` assunto con un contratto ad hoc) sono collocati in posizione di comando dalle rispettive amministrazioni, a carico delle quali rimangono tutti gli oneri dei trattamenti economici, a livelli invariati. Sono altres?` comandate dalle stesse amministrazioni e con i medesimi criteri di invarianza finanziaria tutte le unita` di personale dell’Agenzia, potendo ricorrere anche a quelle gia` addette alla segreteria del Comitato ex articolo 5 del Testo unico.

Sulla base di questa formula, l’articolo 4 del disegno di legge quantifica la copertura finanziaria delle spese di funzionamento in 500.000 euro annui – somma nella quale sono ricompresi i compensi del direttore e dei revisori dei conti –, escludendo nel contempo ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo le amministrazioni competenti svolgere le attivita` loro affidate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Si e` ritenuto utile illustrare in dettaglio il contenuto del disegno di legge non solo per chiarire le caratteristiche che dovrebbe assumere la nuova Agenzia, ma anche per ribadire come il provvedimento non intenda «stravolgere» il sistema attuale, ma solo garantirne un miglior funzionamento attraverso una razionalizzazione ed un’armonizzazione delle competenze esistenti. Queste ultime infatti restano essenzialmente in capo agli stessi soggetti statali o regionali, tuttavia si spera che potranno essere esercitate in maniera piu` coordinata ed efficace, evitando le duplicazioni e sovrapposizioni piu` volte richiamate in queste pagine.

Naturalmente, essendo stato il disegno di legge presentato nella parte finale della legislatura, era chiaro che i tempi a disposizione sarebbero stati troppo brevi per consentirne un adeguato iter parlamentare. Ciononostante, la Commissione d’inchiesta ha ritenuto opportuno e doveroso dare corso a questa iniziativa legislativa per assolvere fino in fondo al proprio mandato istituzionale, segnalando al Parlamento e al Governo non solo l’esistenza di una serie di problemi, ma anche e soprattutto una possibile via per risolverli. L’auspicio e` che questa iniziativa possa trovare il sostegno convinto di tutte le istituzioni e le forze politiche e sociali del Paese, per giungere ad una sua rapida attuazione nella prossima legislatura, e contribuire cos?` in questo modo ad una piu` efficace azione di prevenzione e contrasto agli infortuni e alle malattie professionali.