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Formazione: gli Ordini dovranno garantire il rispetto della concorrenza

Formazione: gli Ordini dovranno garantire il rispetto della concorrenza. Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato un documento che analizza le conseguenze di una sentenza della Corte di Giustizia dell’UE in tema di formazione continua. Gli ordini professionali, si legge in particolare, dovranno garantire il rispetto della concorrenza, stando attenti a non ostacolare l’accesso dei privati al mercato della formazione.

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato un documento che analizza le conseguenze di una sentenza della Corte di Giustizia dell’UE in tema di formazione continua. Gli ordini professionali, si legge in particolare, dovranno garantire il rispetto della concorrenza, stando attenti a non ostacolare l’accesso dei privati al mercato della formazione.

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che gli Ordini professionali quando erogano le attività formative sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione in materia di concorrenza. In concreto non potranno limitare artificiosamente l’accesso al mercato dei servizi di formazione, attribuendo solo a se stessi la facoltà di erogare una parte rilevante delle attività formative corrispondenti ovvero rendendo gravosa l’organizzazione di queste attività da parte di soggetti concorrenti.

Allo stesso modo, i Consigli Nazionali delle professioni regolamentate, nella procedura di autorizzazione dei soggetti deputati ad erogare attività formative, non potranno mettere in atto comportamenti od adottare delibere che possano costituire un ostacolo all’accesso di tali soggetti privati al mercato della formazione professionale.

E’ quanto si legge in un documento elaborato dal Centro Studi del CNI che ha approfondito le implicazioni sulla formazione continua degli ingegneri di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE.

Più in dettaglio, i regolamenti che i Consigli Nazionali sono tenuti ad emanare per gestire la materia, dovranno essere formulati in modo da non configurare una indebita restrizione della concorrenza a favore degli Ordini territoriali, per quanto attiene alla previsione sia di eventuali competenze esclusive per lo svolgimento di specifiche attività di formazione, sia di condizioni di accesso discriminatorie al mercato.

Per fare un esempio, non si potranno prevedere riserve a favore esclusivo degli Ordini territoriali. Inoltre, i requisiti dei corsi di aggiornamento dovranno essere identici per gli Ordini o Collegi e per gli altri soggetti (associazioni, istituti, fondazioni) autorizzati ad organizzare i corsi di formazione.
Anche le modalità e le condizioni per la gestione e l’organizzazione delle attività di aggiornamento professionale dovranno essere le stesse per gli Ordini territoriali e per gli altri organismi di formazione diversi dagli Ordini.


Fonte: Centro Studi CNI