Terremoto 20 e 29 maggio - prorogato all'8 dicembre 2013 il termine per le verifiche di sicurezza
terremoto del 20 e 29 maggio - proroga all'8 dicembre 2013 del termine di scadenza per l'effettuazione della verifica di sicurezza sismica e modifica delle mappe di scuotimento
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 è stata pubblicata la Legge n. 71 di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 2013, n. 43.
Tra le principali novità introdotte dalla Legge di conversione del D.L. 43/2013 segnaliamo:
- proroga del termine di scadenza per l’effettuazione della verifica di sicurezza sismica (art. 6 comma 5 ter). Tale termine, prima previsto per l'8 giugno 2013, è stato prorogato all’8 dicembre 2013;
- modifica delle mappe sull’accelerazione spettrale (art. 6 quater). Per l’individuazione della linea di confine viene inserito un nuovo criterio, aggiuntivo rispetto a quello dell’accelerazione spettrale superiore al 70% dell’accelerazione richiesta dalle norme vigenti per il progetto di una costruzione nuova (art. 3, comma 10, D L. 74/2012). Tale criterio fa riferimento all’intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a 6. In base a tale nuovo criterio, le imprese non danneggiate situate:
- nelle aree colpite dal sisma in cui il cui l’accelerazione spettrale elastica abbia superato il 70% dell’accelerazione richiesta ad una nuova costruzione, ovvero,
- nelle aree che abbiano risentito di un’intensità macrosismica pari superiore a 6, non sono tenute all’effettuazione della verifica di sicurezza sismica di cui al punto precedente e conseguentemente non sono tenute ad effettuare alcun tipo di intervento di adeguamento sismico sul capannone.
Ci riserviamo di ritornare sull'argomento per gli opportuni approfondimenti.
Fonte: www.confindustriamodena.it