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Studi professionali, sospeso il pagamento dell'elemento economico di garanzia

Studi professionali, sospeso il pagamento dell'elemento economico di garanzia

[da CONFPROFESSIONI]

Confprofessioni e le organizzazioni sindacali hanno siglato l'intesa che proroga la corresponsione dell'una tantum. Rinviato anche il termine per l'avvio della contrattazione di II livello

Sospesa la corresponsione dell’elemento economico di garanzia, che sarebbe dovuto essere erogato ai dipendenti degli studi professionali con la busta paga di ottobre 2013. Pertanto, anche il termine entro cui siglare l'accordo integrativo di II livello nel settore degli studi professionali viene prorogato al 30 aprile 2014.

È questo uno degli effetti principali dell'intesa raggiunta il 22 ottobre scorso a Roma da Confprofessioni, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil che ha disposto la proroga al 30 aprile 2014 del termine entro cui raggiungere un’intesa a livello territoriale, nel settore degli studi professionali, limitatamente alle regioni nelle quali siano state presentate le piattaforme integrative entro il 30 marzo 2013. Conseguentemente, l’elemento economico di garanzia, ove si configuri l’obbligo di corresponsione, sarà erogato con la retribuzione del mese di maggio 2014.

L'art. 8-ter del Ccnl Studi Professionali dispone infatti che le delegazioni regionali avrebbero dovuto raggiungere accordi collettivi entro il 30 settembre 2013 a seguito della presentazione della piattaforma contrattuale inviata dalle organizzazioni sindacali entro il 30 marzo 2013. La mancata conclusione degli accordi entro tale data, nonostante l'invio della piattaforma contrattuale, avrebbe dato diritto alla corresponsione dell'elemento economico di garanzia con la retribuzione del mese di ottobre 2013 a favore dei lavoratori dipendenti da almeno sei mesi.

La proroga del termine per la contrattazione di II livello e lo slittamento dell'elemento economico di garanzia hanno valore soltanto nelle nove Regioni dove è stata presentata la piattaforma contrattuale integrativa (Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto). Per tutte le altre regioni non dovrà essere corrisposta alcuna una tantum. 

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