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Pubblicate NUOVE FAQ su ASSICURAZIONI PROFESSIONALI

Ultimo aggiornamento: 14/11/2013

Il Centro Studi del CNI ha pubblicato la nuova revisione delle FAQ sul tema dell'Assicurazione Professionale

Si tratta di un servizio molto utile che il Centro studi sta portando avanti con grande attenzione. Tutti coloro che volessero porre domande, quesiti e chiarimenti su questo argomento, possono scrivere all'indirizzo: info@centrostudicni.it

Pubblichiamo di seguito i link ai cinque documenti per le diverse categorie e le ultime FAQ appena pubblciate.


 FAQ – COLLABORATORI DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA, SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI: 

www.ingenio-web.it/immagini/CKEditor/faq - collaboratori società di ingegneria e di professionisti7.pdf

FAQ – DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI DI IMPRESE PRIVATE: 

www.ingenio-web.it/immagini/CKEditor/faq - dipendenti e collaboratori imprese private7.pdf

FAQ – DIPENDENTI PUBBLICI: 

www.ingenio-web.it/immagini/CKEditor/faq - dipendenti pubblici7.pdf

FAQ – SOCI DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA, SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI: 

www.ingenio-web.it/immagini/CKEditor/faq - soci società ingegneria, professionisti e studi3-2.pdf

FAQ – LIBERI PROFESSIONISTI: 

www.ingenio-web.it/immagini/CKEditor/faq - liberi professionisti7.pdf


LE ULTIME FAQ

FAQ – COLLABORATORI DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA, SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI

Domanda (inserita il 13.11.2013)
sono un ingegnere meccanico del vecchio ordinamento, iscritto all’albo. Sono pensionato INPS, ora iscritto ad Inarcassa poichè lavoro occasionalmente per una Società di Ispezioni e Collaudi la quale, a sua volta, ha come Clienti le Società di Ingegneria (EPC) del settore Oil and Gas. La mia attività consiste normalmente nell’eseguire collaudi di parti di impianti o di macchine destinate ai Clienti finali che di solito sono, come detto, le Compagnie Petrolifere o del Gas Naturale. Tale attività comporta ovviamente la mia firma dei certificati di collaudo, o dei Rapporti di prova, firma che appongo dopo aver timbrato il documento col timbro fornitomi dalla Società per la quale lavoro. Il mio interlocutore è la Società di Ispezione anche se talvolta occorre che io operi in presenza del Cliente Finale. E’ ovvio che nel caso di presenza del Cliente Finale le decisioni sono condivise con lui, ma lui non firma certificati delle ispezioni, ma solo i rapporti di prova (quando li assiste). Le fatture per le mie prestazioni e i Rapporti di Collaudo sono indirizzati alla Società di Collaudo la quale normalmente li completa prima di inoltrarli al Cliente Finale.
Chiedo se per me è obbligatoria l’assicurazione professionale e, se lo fosse, esistono già tipi di assicurazione personalizzati a questa attività?

Risposta
Il rapporto di lavoro occasionale per conto di una società di collaudo non la esenta dall’obbligo assicurativo, posto che la responsabilità civile professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista iscritto all’Albo “per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”. Trattasi, pertanto, di un obbligo di natura personale, correlato alla prestazione d’opera che i singoli professionisti sono chiamati a eseguire nei confronti dei loro committenti (pubblici o privati).
Ne consegue che, a prescindere dal soggetto nei cui confronti la prestazione è rivolta, nonché dalla natura della prestazione medesima, ogni qual volta un ingegnere iscritto all’Albo esegua – ancorché occasionalmente – un’attività di carattere professionale, è tenuto a dare prova della sussistenza di una copertura assicurativa. Ciò implica che anche l’accettazione di incarichi di collaudo per conto di società pubbliche o private può legittimamente dar luogo all’insorgenza dell’obbligo assicurativo, qualora il professionista lavori al di fuori di un rapporto di lavoro a carattere subordinato instaurato con detta società. Data la natura del rapporto, infatti, la società potrà far valere la responsabilità del collaudatore qualora al cliente finale derivi un danno derivante proprio dalla cattiva esecuzione dell’incarico a lui affidato. Pertanto, o il collaudatore, al momento dell’accettazione dell’incarico, concorda con l’azienda un esonero integrale della responsabilità per i possibili danni derivanti dalla sua attività, o dovrà dotarsi di una polizza che lo tenga indenne da eventuali azioni di rivalsa nei suoi confronti.
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Domanda (inserita il 13.11.2013)
Sono un ingegnere con partita IVA e collaboro in modo continuativo con una società di ingegneria come libero professionista, (quindi senza un contratto di collaboratore). Per la maggior parte, svolgo lavori senza firmarli direttamente, ma in alcuni casi firmo direttamente i lavori (per quanto svolti a nome della società per cui collaboro, quindi senza avere un diretto contatto con la clientela né in termini di acquisizione dell'incarico, né in termini di fatturazione diretta al cliente finale).
La società per cui collaboro ha una polizza di assicurazione a nome della società stessa, in cui compare anche il mio nominativo quale collaboratore esterno che firma alcuni lavori.
Pertanto, volevo chiedere se a vostro parere, è già sufficiente questa copertura, in quanto l'utenza finale è comunque protetta (e il decreto legge sembrerebbe rivolgersi proprio a questo).

Risposta
L’obbligo di stipulazione di un’assicurazione per responsabilità civile professionale nei confronti degli esercenti una professione regolamentata (introdotto dall’art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011e successivamente recepito dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista, “per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.
Trattasi, pertanto, di un obbligo di natura personale, correlato alla prestazione d’opera che i singoli professionisti sono chiamati a eseguire nei confronti dei loro committenti (pubblici o privati).
Ne consegue che, a prescindere dal soggetto nei cui confronti la prestazione è rivolta, nonché dalla natura della prestazione medesima, ogni qual volta un ingegnere iscritto all’Albo esegua – ancorché occasionalmente – un’attività di carattere professionale, è tenuto a dare prova della sussistenza di una copertura assicurativa.
Ciò implica che, in linea di principio, anche l’accettazione di incarichi di consulenza, conferiti da parte di enti pubblici, di aziende o di privati, possa legittimamente dar luogo all’insorgenza dell’obbligo assicurativo, per i casi in cui il professionista lavori come soggetto autonomo, vale a dire al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato precedentemente instaurato con la committenza. Nel caso in cui l’incarico le sia conferito da una società di ingegneria, la quale sia già dotata di idonea copertura assicurativa – estesa anche nei suoi confronti – e si ponga come unico referente nei confronti della clientela, tuttavia, l’insorgenza dell’obbligo in parola è neutralizzata dall’esistenza di una pattuizione a carattere derogatorio. In altri termini, pur risultando formalmente responsabile nei confronti della società di ingegneria per il corretto svolgimento dell’attività oggetto del suo rapporto di collaborazione, lei risulta già coperto dalla polizza stipulata dalla società medesima per l’attività professionale complessivamente resa nei confronti della clientela. Ciò significa che nessuno (né la società di ingegneria, ne il cliente finale) potrà pretendere da lei la stipulazione di una copertura assicurativa ulteriore.


FAQ – DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI DI IMPRESE PRIVATE

Domanda (inserita il 13.11.2013)
Sono un ingegnere edile e lavoro come dipendente di una società a tempo indeterminato per la quale non firmo nulla.
Come libero professionista faccio solo consulenze tecniche di ufficio per il tribunale.
Domanda 1. devo stipulare l'assicurazione professionale?
Domanda 2. la polizza mi coprirebbe anche per incarichi ricevuti prima dell'entrata in vigore della legge (luglio 2013) e non ancora portati a termine?

Risposta
In linea di principio, anche l’incarico professionale conferito all’ingegnere da un Tribunale e riconducibile alla fattispecie della consulenza tecnica d’ufficio resa nell’ambito di una procedura giudiziaria andrà soggetto all’obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice del procedimento, si assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell’incarico. Secondo la pertinente giurisprudenza, tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il consulente e le parti in lite è configurabile alla stregua di un dovere generale di diligenza, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, ossia la parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell’attività infedele svolta dal CTU.

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Domanda (inserita il 13.11.2013)
Io sono un dipendente (contratto a tempo indeterminato) di uno studio di consulenza, per questo studio svolgo diverse tipologia di pratiche:

- Elaboro progetti di ponteggi: in questo caso vengono emanati con il logo dello studio di consulenza, ma viene riportato solo il mio timbro con la relativa firma (l’incarico viene comunque fornito allo studio e non a me, attraverso regolare contratto, io sono solo l’esecutore materiale
- Possono redigere pratiche di Nuovo Insediamento Produttivo e di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: anche in questo caso vi è solo la mia firma con il timbro dell’ordine (l’incarico viene comunque fornito allo studio e non a me, attraverso regolare contratto)
- Elaboro documenti di valutazione dei rischi (ATEX, Rumore, Vibrazioni, ecc….), nei quali oltre alle firme obbligatorie per legge compare anche la mia come tecnico dello Studio per il quale lavoro e non quella del titolare dello studio (l’incarico viene comunque fornito allo studio e non a me, attraverso regolare contratto)

Volevo capire se quanto sopra implica l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa o sono coperto da quella dello studio di consulenza per cui lavoro.

Risposta
In qualità di dipendente di uno studio associato, legato al titolare dello studio da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – non già di parasubordinazione (co.co.pro.) o di consulenza con p.iva – lei non ha l’obbligo di stipulare alcuna polizza assicurativa a copertura dell’attività svolta per conto dello studio, in quanto detto onere ricade integralmente sul suo titolare in qualità di datore di lavoro.


FAQ – DIPENDENTI PUBBLICI

Domanda (inserita il 13.11.2013)
Sono attualmente impiegato presso la pubblica amministrazione con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (non ho partita IVA), fra le mansioni mi viene richiesto di esercitare anche attività di progettazione. Gli elaborati vengono firmati da me in qualità di progettista (non mi è richiesta l'iscrizione all'albo professionale e quindi del timbro) ed approvati dal dirigente pubblico preposto, ovvero con la medesima modalità adottata per i pubblici dipendenti che svolgono attività di progettazione. Sono soggetto all'obbligo di stipula dell'assicurazione professionale?

Risposta
Nel suo caso, l’obbligo di assicurazione professionale deve ritenersi certamente sussistente, al pari di quello che ricade sul dipendente pubblico preposto all’attività di progettazione. Data l’impossibilità di configurare il suo inquadramento presso la pubblica amministrazione in termini di subordinazione, tuttavia, in linea di principio l’onere economico derivante dalla stipulazione della polizza assicurativa risulterà interamente a suo carico, fatte salve pattuizioni contrarie con l’amministrazione stessa.

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Domanda (inserita il 13.11.2013)
Sono iscritto all'Ordine degli ingegneri e lavoro presso un ente pubblico (ASL). Desideravo sapere se, in caso di incarichi di lavori pubblici (progettista, Direttore Lavori, Collaudatore ecc.) nell'ambito della stessa ASL in cui lavoro, quindi ad esempio progetti interni alla stessa ASL è necessaria l'assicurazione professionale. Se i suddetti incarichi vengono espletati per ASL limitrofe (quindi non direttamente dove si è dipendenti), corre l'obbligo della stipula dell'assicurazione?

Risposta
In ogni caso il progettista, dipendente pubblico, è tenuto ad avere idonea copertura assicurativa per l’espletamento dell’attività di progettazione sia per il proprio Ente che per altri enti. Si segnala a proposito che, ai sensi dell’art. 92, comma 7 bis DLGS 163/2006, tra le spese da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti che svolgano prestazioni professionali. Ovviamente, in qualità di dipendente pubblico, l’onere economico derivante dalla stipulazione della polizza assicurativa risulterà interamente a carico dell’amministrazione.

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Domanda (inserita il 13.11.2013)
Sono un ingegnere ambientale iscritto all'Ordine degli Ingegneri. Lavoro presso un Ente Strumentale della Regione, assunto a tempo indeterminato con CCNL privatistico idraulico forestale - idraulico agrario. Durante lo svolgimento delle mansioni come dipendente della struttura tecnica, ho partecipato nel 2012 ad una progettazione per un importo di circa 1 milione di euro. Vorrei sapere:
1) se l'obbligo della stipula della polizza vale per i progetti "firmati e timbrati" dal 15.08.2013 in poi, o valgono anche per i progetti antecedenti?
2) Considerato che non svolgo attività professionale extra, non ho mai posseduto partita IVA e che l'attuale attività lavorativa è quella di "istruttore tecnico" alla Direzione Tecnica, quindi non firmo o timbro atti, vorrei sapere se sono comunque obbligato a farne una;
3) In caso di progettazione, posso stipulare la polizza solo relativamente al singolo progetto, o mi conviene stipularla comunque ogni anno per tutte le attività legate allo svolgimento di mansioni tecniche, a prescindere dalla "firma e timbro"?

Risposta
L’obbligo decorre dal 15/08/2013, ma questo non l’esonera da eventuale responsabilità professionali precedenti. A prescindere dalla posizione sostanziale, se formalmente il suo inquadramento funzionale prevede la possibilità di svolgere attività tecnico progettuale, dovrà essere dotato di una polizza di responsabilità professionale. Direi che la scelta personale è legata alla convenienza economica; non vi sono vincoli giuridici.

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Domanda (inserita il 13.11.2013)
Cortesemente gradirei ricevere informazioni circa l'obbligo della polizza RC Professionale. Il quesito che le pongo è semplice ma credo che possa essere utile per molti altri colleghi.
l mio attuale profilo lavorativo è di:
• Docente a tempo determinato presso le scuole secondarie;
• Iscritto all'Ordine degli Ingegneri e non ho anche Partita IVA
Nel caso in cui dovessi avere qualche CTU sono obbligato al pagamento dell'assicurazione?

Risposta
In linea di principio, anche l’incarico professionale conferito all’ingegnere da un Tribunale e riconducibile alla fattispecie della consulenza tecnica d’ufficio resa nell’ambito di una procedura giudiziaria andrà soggetto all’obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice del procedimento, si assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell’incarico. Secondo la pertinente giurisprudenza, tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il consulente e le parti in lite è configurabile alla stregua di un dovere generale di diligenza, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, ossia la parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell’attività infedele svolta dal CTU.


FAQ – LIBERI PROFESSIONISTI

Domanda (inserita il 13.11.2013)
sono un ingegnere elettronico, libero professionista, iscritto all’albo.
La mia attività professionale si esplica nel settore della formazione, nel settore sia pubblico che privato.
Non realizzo progetti, né timbro o firmo alcunchè. Svolgo esclusivamente attività di docente.
Personalmente non ritengo di dovermi assicurare visto che la mia attività non può arrecare danno o nocumento ad alcuno.
Ritenete condivisibile la mia valutazione?

Risposta
Il termine “docente” non chiarisce appieno i contenuti della sua attività; il discrimine ai fini dell’applicazione o meno dell’obbligatorietà della copertura ass.va (per i liberi professionisti) è che l’attività sia riconducibile all’esercizio dell’attività professionale; ora se la sua docenza afferisce (come è presunto, ma chiaramente non certo) a materie di sua competenza ed è resa in seminari e/o corsi di formazione per professionisti essa pertiene all’attività libero professionale, potrebbe comportare anche profili di responsabilità ed è, dunque, soggetta a copertura assicurativa.

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Domanda (inserita il 13.11.2013)
Vorrei sapere se un ingegnere meccanico, libero professionista, iscritto all' albo degli ingegneri, che ha aperto partita IVA , fa il CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) per il Tribunale, i miei verbali sono sempre per i giudici e non per i privati, può essere esentato dall' assicurazione professionale?
Inoltre solo per specificare un po’ meglio, io vado a fare solo la consulenza per il giudice senza firmare alcun elaborato e tanto meno un contratto con il committente.

Risposta
In linea di principio, anche l’incarico professionale conferito all’ingegnere da un Tribunale e riconducibile alla fattispecie della consulenza tecnica d’ufficio resa nell’ambito di una procedura giudiziaria andrà soggetto all’obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice del procedimento, si assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell’incarico. Secondo la pertinente giurisprudenza, tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il consulente e le parti in lite è configurabile alla stregua di un dovere generale di diligenza, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, ossia la parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell’attività infedele svolta dal CTU.

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Domanda (inserita il 13.11.2013)
Gradirei sapere se un ingegnere iscritto all’albo e ad inarcassa che effettua solo CTU per il tribunale è obbligato a stipulare la polizza RC professionale?

Risposta
In linea di principio, anche l’incarico professionale conferito all’ingegnere da un Tribunale e riconducibile alla fattispecie della consulenza tecnica d’ufficio resa nell’ambito di una procedura giudiziaria andrà soggetto all’obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice del procedimento, si assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell’incarico. Secondo la pertinente giurisprudenza, tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il consulente e le parti in lite è configurabile alla stregua di un dovere generale di diligenza, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, ossia la parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell’attività infedele svolta dal CTU.

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Domanda (inserita il 13.11.2013)
Sono un libero professionista con p. iva e svolgo attività di consulenza c/o imprese di costruzioni e quindi, come ho appreso dalle vs risposte, per tale attività non devo stipulare alcuna polizza in quanto non ho nessuna responsabilità circa la mia attività.
Però nel caso che dovessi firmare un calcolo strutturale, per un ente pubblico o un privato, chiedo se sia sufficiente la stipula della polizza relativamente solo a tale prestazione, come mi e' successo con un comune che l'ha chiesta.
Anche nel caso che svolga l'incarico di c.t.u. per il tribunale ( e quindi firmo la mia perizia ), chiedo se e' necessaria la stipula della polizza ( non ne vedo però il motivo in quanto non e' prevista responsabilità per danni......sono un consulente del presidente del tribunale ).
In effetti, visto che le firme con timbro che appongo sono estremamente saltuarie, nel caso preferisco stipulare apposite polizze per i vari incarichi.
va bene cosi' ?

Risposta
Come certamente avrà avuto modo di verificare personalmente dalla lettura delle precedenti risposte, l’obbligo di stipulazione di un’assicurazione per responsabilità civile professionale nei confronti degli esercenti una professione regolamentata (introdotto dall’art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011e successivamente recepito dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista, “per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.
Trattasi, pertanto, di un obbligo di natura personale, correlato alla prestazione d’opera che i singoli professionisti sono chiamati a eseguire nei confronti dei loro committenti (pubblici o privati).
Ne consegue che, a prescindere dal soggetto nei cui confronti la prestazione è rivolta, nonché dalla natura della prestazione medesima, ogni qual volta un ingegnere iscritto all’Albo esegua – ancorché occasionalmente – un’attività di carattere professionale, è tenuto a dare prova della sussistenza di una copertura assicurativa.
Ciò implica che anche l’accettazione di incarichi di consulenza, conferiti da parte di enti pubblici, di aziende o di privati, possa legittimamente dar luogo all’insorgenza dell’obbligo assicurativo, per i casi in cui il professionista lavori come soggetto autonomo, vale a dire al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato precedentemente instaurato con la committenza. Nel caso in cui l’incarico venga conferito da un’impresa di costruzioni, la quale si pone come unico referente nei confronti della clientela, il consulente ingegnere risulterà responsabile, esclusivamente nei confronti dell’impresa, per il corretto svolgimento dell’attività oggetto della consulenza. Ciò significa che il committente, cliente dell’impresa, non potrà pretendere dal consulente l’esibizione di una polizza assicurativa, data l’assenza di rapporti professionali diretti con quest’ultimo. Tuttavia, l’azienda potrà far valere la responsabilità del consulente qualora al cliente finale derivi un danno derivante proprio dalla cattiva esecuzione dell’incarico a lui affidato. Pertanto, o il consulente, al momento dell’accettazione dell’incarico, concorda con l’azienda un esonero integrale della responsabilità per i possibili danni derivanti dalla sua attività, o dovrà dotarsi di una polizza che lo tenga indenne da eventuali azioni di rivalsa nei suoi confronti.
Il medesimo principio risulta applicabile per gli incarichi conferiti a professionisti ingegneri da parte di enti pubblici, a meno che costoro non risultino formalmente incardinati nell’ente in virtù di un rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che anche l’incarico professionale conferito all’ingegnere da un Tribunale e riconducibile alla fattispecie della consulenza tecnica d’ufficio resa nell’ambito di una procedura giudiziaria andrà soggetto all’obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice del procedimento, si assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell’incarico. Secondo la pertinente giurisprudenza, tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il consulente e le parti in lite è configurabile alla stregua di un dovere generale di diligenza, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, ossia la parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell’attività infedele svolta dal CTU.
 

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