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Abbaino e asola: quali differenze? Tra progetto edilizio e trasformazione del sottotetto abitabile

Consiglio di Stato: col termine “abbaino” si fa usualmente riferimento ad un elemento architettonico sporgente dalle falde del tetto, fornito di una finestra di piccole dimensioni allo scopo di migliorare l’illuminazione e/o il ricambio di aria nel sottotetto e permettere l’accesso al tetto stesso

Che differenze ci sono tra abbaino e asola? Come si prova la presenza del primo in un progetto edilizio? E ancora: quando l'installazione degli abbaini configura la trasformazione ad uso abitativo di un sottotetto, con le conseguenze del caso in materia edilizia e urbanistica?

Ne 'parla' il Consiglio di Stato nella sentenza 6233/2022, particolare ma interessante perché, nel caso, grazie all'insistenza del ricorrente si va a scongiurare l'ordinanza di demolizione per l'esecuzione di lavori edilizi inerenti 2 abbaini a solaio piano non assentiti, secondo il comune, dall'autorizzazione edilizia concessa.

L'apertura degli abbaini

Il comune ha contestato ad un'impresa di costruzioni ulteriori abusi, consistenti:

  • a) nella realizzazione di un piano seminterrato completamente fuori terra su due lati (sud e est) e parzialmente interrato sul lato ovest e nell’ampliamento di 9,20 mq del piano terra;
  • b) nella trasformazione a uso abitativo di un sottotetto con “aperture sul fronte sud a tipo abbaino”.

Secondo il ricorrente, il TAR competente ha sbagliato nel ritenere che la concessione edilizia non contemplasse i due abbaini di cui è stata ordinata la demolizione.

E invero, contrariamente a quanto affermato in sentenza tali aperture sarebbero state previste dalla detta concessione, la quale avrebbe assentito la realizzazione di abbaini e non di semplici asole.

In ogni caso la costruzione degli abbaini non avrebbe comportato alcun aumento di cubatura o di superficie, né un cambio di destinazione d’uso.

Gli abbaini erano 'compresi' nel progetto assentito con autorizzazione edilizia

Palazzo Spada accoglie il ricorso partendo dagli esiti delle verifiche effettuate, dalle quali è emerso che:

  • a) Col <<termine “abbaino” si fa usualmente riferimento ad un elemento architettonico sporgente dalle falde del tetto, fornito di una finestra di piccole dimensioni allo scopo di migliorare l’illuminazione e/o il ricambio di aria nel sottotetto e permettere l’accesso al tetto stesso>>. L’ “asola” rappresenta, invece, <<una piccola apertura praticata in una parete (o nelle falde dei tetti), solitamente con una dimensione prevalente sull’altra>> ed è, inoltre, complanare rispetto alla parete o alla falda su cui è realizzata;
  • b) nel caso di specie la concessione edilizia contemplava i realizzati abbaini.

Ciò è dimostrato dalla circostanza che i grafici del progetto approvato li rappresentano nei prospetti nord e sud (sui quali, peraltro, insistono le aperture realizzate) e nella pianta di copertura.

La presenza degli abbaini trova, inoltre, conferma nell’esistenza della scala che dal piano terra conduce al sottotetto, dato che, in assenza di questi, la stessa sarebbe risultata inutilizzabile.

Il che priva di rilevanza il fatto che le dette aperture non siano raffigurate nel prospetto est (profilo laterale), che va derubricato a mero errore progettuale.

La trasformazione del sottotetto

In ultimo, secondo il Consiglio di Stato è priva di pregio la doglianza con cui si lamenta l’insussistenza della contestata trasformazione a uso abitativo del piano sottotetto.

Al riguardo infatti, è inconferente che l’esecuzione degli abbaini fosse conforme al titolo edilizio essendo la loro presenza neutra rispetto alla destinazione d’uso del locale.

Altrettanto irrilevante è che l’altezza riscontrata all’intradosso sia pari a mt 2,02, nulla precludendo che un locale, pur normativamente inidoneo all’uso abitativo, sia di fatto adibito a tale uso.

Nemmeno è dirimente che non siano stati rinvenuti impianti vari, suddivisioni interne e pavimenti, atteso che quando è stato emesso il provvedimento ripristinatorio i lavori risultavano ancora in corso di esecuzione.

Semmai, sotto il profilo in questione, assume maggior rilevanza il fatto che, come si ricava dall’ordinanza demolitoria, sul punto non censurata, l’altezza interna del sottotetto sia stata elevata, al colmo, di circa 20 cm rispetto al progetto approvato con la concessione edilizia del 1990.

In definitiva l’appello va accolto limitatamente al capo di sentenza che concerne l’ordinanza di demolizione, dovendo essere, per il resto, respinto.

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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