Abusi edilizi: i limiti all'annullamento della sanatoria
Consiglio di Stato: in sede di annullamento di ufficio di titoli edilizi in sanatoria illegittimamente rilasciati, deve sempre essere valutato l'interesse pubblico attuale a rimuovere la concessione
L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole.
E' il principio di diritto contenuto nella sentenza n.8/2017 del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria), che ha quindi allargato la validità dei principi generali dell'art.21-nonies della legge 241/1990 (motivata valutazione dell'interesse pubblico obbligatoria per il ripristino della legalità violata) anche all'annullamento ex officio di titoli edilizi in sanatoria rilasciati illegittimamente.
L'amministrazione, quindi, non può fondare l'adozione di un atto di autotutela sul mero intento di ripristinare la legalità, ma deve sempre e comunque apprezzare discrezionalmente la ragionevolezza del termine di esercizio del proprio potere, l'interesse pubblico all'annullamento, nonché l'interesse dei destinatari, quest'ultimo residente nell'affidamento circa la certezza e la stabilità degli effetti giuridici prodotti dal provvedimento illegittimo.
In ogni caso, l'interesse pubblico urbanistico prevale in caso di sussistenza di vincoli ambientali o di pubblica incolumità e l'inesistenza della tutela dell'affidamento di chi abbia ottenuto un titolo edilizio rappresentando elementi non veritieri, anche qualora intercorra un considerevole lasso di tempo.
La sentenza - avente ad oggetto, nel caso di specie, una concessione edilizia in sanatoria del 1999 relativa ad una guardiania pertinenza di un ex complesso industriale, trasformata in bar/rosticceria a servizio di un cinema/teatro (ricavato dal capannone industriale) - riformula l'orientamento fino ad oggi prevalente, ovverosia che l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio illegittimo (in specie se rilasciato in sanatoria) risulta in re ipsa correlato alla necessità di curare l'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
Questa sentenza invece ricalca l’orientamento della precedente pronuncia n.341/2017, secondo cui l'amministrazione - che intenda procedere in autotutela all'annullamento di un provvedimento di sanatoria di opere abusive - deve effettuare un motivato bilanciamento fra (da un lato) l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata e (dall'altro) l'interesse dei destinatari al mantenimento dello status quo ante (interesse rafforzato dal legittimo affidamento, determinato dall'adozione dell'atto e dal decorso del tempo).
Tra le motivazioni principali, Palazzo Spada sottolinea che:
- il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere di annullamento d'ufficio e che, in ogni caso, il termine "ragionevole" per la sua adozione decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte della PA, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro;
- l'onere motivazionale della PA risulta attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso può essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell'esercizio del ius poenitendi).
- la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l'onere motivazionale gravante sulla PA potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte.
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