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Abusi edilizi: l'accertamento di conformità post esecuzione non ferma la ruspa

Tar Roma: la presentazione della domanda di accertamento di conformità, successiva all’ordine di demolire gli abusi, non paralizza i poteri sanzionatori del Comune, preposto alla tutela del governo del territorio

Non basta presentare un accertamento di conformità per fermare la ruspa del comune contro un abuso edilizio.

Lo spiega bene il Tar Roma nella recente sentenza 9393/2020 dello scorso 9 settembre, riferita al caso dell'impugnazione di una determina dirigenziale per la rimozione o demolizione di alcune opere abusive.

Il caso

Le opere abusive consistevano nell’installazione di un capannone prefabbricato di dimensioni m. 29 x 70,30 con altezza variabile alla gronda h 5,20, poggiante su basamento di conglomerato cementizio, con un’intelaiatura verticale e orizzontale, controvetrature, tiranti e capriate di metallo, con copertura in telo plastificato in pvc e tamponatura in pannelli prefabbricati tipo sandwich, adibito a magazzino di deposito/smistamento pezzi di ricambio per automobili e, su di un lato di tale struttura, di una tettoia di superficie m. 11,45 x 9,90 e nella tamponatura con pannelli prefabbricati di altra preesistente tettoia aperta già oggetto di concessione in sanatoria, per una superficie di circa 212 mq.

La validità ed efficacia del provvedimento impugnato non possono essere in alcun modo compromesse neppure dalla avvenuta presentazione da parte della ricorrente - in data 11.01.2018 - di un’istanza di accertamento di conformità che deve intendersi - anche alla luce della comunicazione del comune circa l’impossibilità di accogliere la sanatoria, per ragioni sostanziali nonché per carenze documentali, e soprattutto a causa del trascorrere del termine per l’integrazione del silenzio-diniego di cui all’art. 36 del DPR n.380/2001 - ormai irrimediabilmente respinta, senza peraltro che la tardiva produzione di atti da parte della ricorrente in data 10.06.2020 possa riaprire il procedimento.

Accertamento di conformità dopo l'ordine di demolizione

Per il Tar capitolino, infatti, "l’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 13, l. n. 47 del 1985) configura a tutti gli effetti un’ipotesi di tipizzazione legale del silenzio serbato dall’Amministrazione". Pertanto, una volta decorsi inutilmente i sessanta giorni, sulla domanda di accertamento di conformità si forma a tutti gli effetti un atto tacito di diniego, con conseguente onere a carico dell’interessato di impugnarlo, nel termine processuale di legge, anch’esso pari a sessanta giorni, decorrente dalla data di formazione dell’atto negativo tacito.

Da ciò consegue che la presentazione della domanda di accertamento di conformità, successiva all'ordine di demolire gli abusi, non paralizza i poteri sanzionatori del Comune, preposto alla tutela del governo del territorio; la domanda non determina altresì alcuna inefficacia sopravvenuta o caducazione ovvero invalidità dell'ingiunzione di demolire ma provoca esclusivamente uno stato di quiescenza e di temporanea non esecutività del provvedimento, finché perduri il termine di decisione previsto dalla legge e non si sia formato l'eventuale atto tacito di diniego.

Pertanto, "una volta decorso tale termine e in mancanza di impugnazione giurisdizionale tempestiva del diniego tacito, l'ingiunzione di demolizione riprende ipso facto vigore e non occorre in nessun caso una riedizione del potere sanzionatorio da parte dell'Amministrazione procedente" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.02.2020, n.483.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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