Abusi edilizi: la sanatoria parziale non esiste! O tutto o niente
Cassazione: il reato di cui all'art. 44 DPR 380/2001 si configura ugualmente se la contestazione non é coperta da un titolo di sanatoria completo
Cassazione: il reato di cui all'art. 44 del dpr 380/2001 si configura ugualmente se la contestazione non é coperta da un titolo di sanatoria completo
Il provvedimento di sanatoria edilizia rilasciato da un comune ma limitato alle sole opere di restauro ed alle sistemazioni interne con espressa esclusione delle opere per incremento di volume oltre la linea naturale del terreno, che peraltro avrebbero dovuto essere oggetto di ripristino, previo deposito di SCIA, è inammissibile. Lo ha specificato la Corte di Cassazione nella sentenza 26285/2019 dello scorso 14 giugno.
No alla sanatoria edilizia parziale
Di fatto, i giudici supremi affermano che una sanatoria edilizia parziale non può estinguere il reato di cui all'art.44 del Testo Unico dell'Edilizia, non solo perché fuoriuscivano dall'attestazione di doppia conformità proprio quegli interventi che, riguardando l'abbassamento del piano di calpestio ed il conseguente aumento della volumetria dell'immobile, costituivano l'oggetto della imputazione, ma ancor prima perché trattavasi di concessione in sanatoria relativa soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati e subordinata, per gli altri, all'esecuzione di opere, in palese contrasto gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica.
Si parte dal concetto che l'opera edilizia deve essere considerata in senso unitario, in tutto il suo complesso, e non si possono scindere e considerare separati i singoli componenti di un manufatto edilizio.
In definitiva, è inammissibile una sorta di "sanatoria parziale", dovendo l'atto abilitativo postumo contemplare gli interventi eseguiti nella loro integrità. Nel caso di specie, l'abuso edilizio consisteva nell'aver da un lato abbassato il piano interno di calpestio del bene, con conseguente aumento dell’altezza del piano terra e dunque della stessa volumetria interna e, dall’altro, mutato la sua destinazione d’uso da rurale a residenziale.
Questi interventi, eseguiti su un unico fabbricato in un contesto unitario, sono da considerare nella loro globalità e non possoni essere sanati o assentiti in via meramente parziale, per cui non vale il titolo conseguito come autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 36 dpr 380/2001.