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Abusi edilizi: ok del Senato ai criteri per l'esecuzione delle procedure di demolizione

Il DDL sulla demolizione dei manufatti abusivi, che ora torna alla Camera, prevede due casi specifici: abusivisimo di speculazione e abusivismo di necessità. In base alla casistica, vanno stabilite le priorità relative alla demolizione dell'abuso stesso

Il DDL, che ora torna alla Camera, prevede due casi specifici: abusivisimo di speculazione e abusivismo di necessità. In base alla casistica, vanno stabilite le priorità relative alla demolizione dell'abuso stesso

Il Senato, nella giornata di mercoledì 17 maggio, ha approvato, con modifiche, il provvedimento recante disposizioni in materia di demolizione dei manufatti abusivi (ddl n. 580-B). Il testo torna ora alla Camera.

Il DDL Falanga prevede due casi specifici: abusivisimo di speculazione e abusivismo di necessità. In base alla casistica, vanno stabilite le priorità relative alla demolizione dell'abuso stesso.

Le ultime modifiche della Camera
All'art.1 si prevede che il pubblico ministero dovrà dare adeguata considerazione agli immobili di rilevante impatto ambientale; l'art. 3 istituisce un fondo rotativo per le opere di demolizione con una dotazione di 45 milioni di euro per il quinquennio 2016-2020; l'art. 4 istituisce la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio.

Le priorità per demolire
Le demolizioni dei manufatti abusivi saranno orientate da determinate priorità, in ordine decrescente:

  • immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;
  • immobili che costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità;
  • immobili sottratti alla mafia.

All'interno delle categorie, la priorità sarà attribuita agli immobili in corso di costruzione o non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e a quelli non stabilmente abitati. Gli ultimi saranno gli edifici abitati “la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa".