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Accatastamento materiali e sicurezza sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro

La sicurezza sul lavoro rappresenta un principio costituzionale di tutela della salute e dell’integrità dei lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008 assegna responsabilità specifiche a datori di lavoro, dirigenti e preposti, mentre l’allegato IV definisce i requisiti tecnici dei luoghi di lavoro. A sottolineare tali aspetti è la sentenza n. 2754/2025 della Corte di Cassazione che conferma la responsabilità del datore di lavoro per l’omessa adozione di misure tecniche idonee a garantire la sicurezza strutturale dei materiali accatastati.

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La sicurezza sui luoghi di lavoro non è solo dovere giuridico

La sicurezza sui luoghi di lavoro non è solo un obbligo normativo ma è un dovere morale di proteggere chi dedica la propria esistenza al lavoro.
La vita e l’incolumità del lavoratore non possono mai essere subordinate a logiche economiche o produttive: ogni giorno, migliaia di persone affidano la propria sicurezza alle scelte organizzative e gestionali del datore di lavoro, riponendogli una fiducia che non può essere tradita.
Per comprendere la complessità di tale problematica in seguito verranno chiariti gli articoli principali del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) che affrontano la sicurezza del lavoro.

 

Come garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro secondo il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)

Il D.Lgs. 81/2008 è la normativa nazionale di riferimento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e con determinati articoli chiarisce quali siano le responsabilità per i diversi livelli della gerarchia aziendale, in particolare:

  • l’art. 17, sottolinea come il datore di lavoro abbia la responsabilità primaria e non delegabile di valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (DVR). Nell’articolo si definisce inoltre che in capo al datore di lavoro ricada anche il compito della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • l’art 18, fissa invece quali siano gli ulteriori obblighi del datore di lavoro e del dirigente;
  • l’art. 19, decreta quali siano gli obblighi del preposto;
  • l’art. 20, stabilisce quali siano gli obblighi dei lavoratori.

Questa strutturazione riflette il principio che la sicurezza è una responsabilità condivisa a tutti i livelli organizzativi, con ciascuna figura che contribuisce secondo le proprie competenze e possibilità di intervento.

Mentre all’art. 63 (DLGS 81/08) vengono trattati i “Requisiti di salute e di sicurezza”, in particolare viene sottolineato che tutti i luoghi di lavoro devono essere progettati e organizzati in conformità ai requisiti di sicurezza e salute indicati nell’Allegato IV del DLGS 81/08. Questo assicura che gli ambienti in cui operano i lavoratori siano strutturalmente idonei a prevenire incidenti e a tutelare l’integrità fisica. Viene garantita l’accessibilità per i lavoratori con disabilità, quindi gli spazi devono essere concepiti tenendo conto delle esigenze di coloro che presentano limitazioni fisiche, garantendo che possano muoversi e svolgere le proprie mansioni senza ostacoli. Tuttavia per quanto riguarda i luoghi di lavoro prima del 1° gennaio 1993 non c’è obbligo di adeguarli completamente ai criteri di accessibilità per disabili. Tuttavia devono comunque predisporre misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzo dei servizi igienici e sanitari da parte dei disabili. In questo modo viene tutelata la sicurezza e la salute di chi svolge giornalmente la propria attività lavorativa in maniera effettiva. Di contro, in presenza di vincoli urbanistici o architettonici che rendono difficoltoso o impossibile l’adeguamento degli spazi, il datore di lavoro è chiamato a individuare soluzioni alternative.

A questo punto, diventa interessante anche l’art. 64 (DLGS 81/08) che impone al datore di lavoro di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV, rimarcando come il datore di lavoro debba provvedere affinché “i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3 (precedentemente trattato):
a) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.”

 

Ma che cosa tratta l’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008?

L’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 disciplina in maniera molto dettagliata i requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Esso contiene le disposizioni tecniche che riguardano gli ambienti in cui i lavoratori prestano la loro attività, con l’obiettivo di garantire condizioni adeguate di sicurezza, igiene e benessere.

L’allegato IV è suddiviso in più sezioni, che trattano:

  1. ambienti di lavoro;
  2. presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi;
  3. vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos;
  4. misure contro l’incendio e l’esplosione;
  5. installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione o di incendio;
  6. disposizioni relative alle aziende agricole.

Esso rappresenta un quadro tecnico di riferimento per valutare se un luogo di lavoro sia o meno sicuro in base alla persistenza dei requisiti minimi di sicurezza e salubrità.

 

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Stoccaggio travi metalliche: come garantire sicurezza

Nelle grandi aziende l’accatastamento di materiali ferrosi rappresenta senza dubbio un profilo di pericolosità elevato.
Le travi metalliche, i profilati e altri elementi strutturali, per le loro caratteristiche di peso, dimensioni e configurazione, richiedono specifiche cautele nella fase di stoccaggio e movimentazione.

L’accatastamento irregolare o l’adozione di modalità inadeguate di deposito possono trasformare questi materiali in vere e proprie "armi" potenziali, capaci di provocare lesioni gravissime in caso di caduta o scivolamento.
Ecco perché l’art. 64 del D.Lgs. 81/2008 (precedentemente trattato) è fondamentale per quanto riguarda la sicurezza strutturale dei luoghi di lavoro. Infatti esso impone al datore di lavoro di provvedere affinché gli ambienti lavorativi siano conformi proprio ai requisiti indicati nell’allegato IV del medesimo decreto.

In particolare il punto 1.8.1 dell’Allegato stabilisce che “I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali (...).”
Viene quindi rimarcato l’obbligo di predisporre adeguate misure di protezione, dei posti di lavoro e dei percorsi di passaggio, dalla caduta o dall’investimento di materiali del/dei lavoratore/i durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Generalmente per avere un buon accatastamento dei materiali bisogna garantire:

  • stabilità e appoggi sicuri, ossia i materiali ferrosi o comunque pesanti devono poggiare su piani livellati, resistenti e con eventuali supporti o puntellature in legno o acciaio per evitare rotolamenti;
  • evitare cumuli troppo alti, riducendo la possibilità di ribaltamento;
  • suddividere per tipologia i materiali stoccati, es. travi, tubolari, lamiere, ecc., per agevolare il prelievo e ridurre i rischi;
  • garantire l’uso di rastrelliere e scaffalature metalliche, preferibili all’accatastamento libero a terra;
  • spazi di transito sicuri, mantenendo corridoi liberi e segnalati;
  • usare carroponte, gru a bandiera o carrelli elevatori;
  • vietate, o almeno evitare la movimentazione manuale di pezzi pesanti;
  • garantire la formazione dei lavoratori relativamente alle corrette tecniche di accatastamento e di prelievo.

 

L’accatastamento dei materiali ferrosi, in particolare delle travi metalliche, rappresenta una delle operazioni più delicate e rischiose nell’ambito della sicurezza sul lavoro, come evidenziato dalla recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2754/2025. La corretta organizzazione e sistemazione di questi materiali pesanti e voluminosi richiede l’adozione di specifiche misure preventive, tra cui l’utilizzo di sistemi a rastrelliera che impediscano il ribaltamento o lo scivolamento accidentale, conformemente ai requisiti previsti dall’art. 64 del D.Lgs. 81/2008, ovvero con riferimento ai dettami di cui all'allegato IV dello stesso decreto.

 

Infortunio sul lavoro: accatastamento pericoloso di materiali ferrosi e D.Lgs. 81/2008

La sentenza n. 2754/2025 della Corte di Cassazione, ha affrontato un delicato tema di infortunio sul lavoro che solleva importanti questioni sulla responsabilità del datore di lavoro nelle strutture aziendali di grandi dimensioni.

Un operaio svolgeva le proprie mansioni nel reparto di carpenteria quando, a causa della caduta di travi in ferro irregolarmente accatastate, rimase gravemente ferito.
Egli doveva prelevare un profilato in ferro utilizzando un carroponte radiocomandato e per completare l’operazione, era necessario sollevare i laminati che si trovavano sopra l’elemento da prelevare. Tuttavia, una volta azionato il telecomando per mettere in tensione i profilati, le travi sottostanti hanno iniziato a scivolare, travolgendo l’addetto.

Il Tribunale di Pesaro e successivamente la Corte di Appello di Ancona hanno ritenuto responsabile dell’infortunio il legale rappresentante della società, in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La contestazione si è concentrata sulla violazione dell’art. 64 del decreto sulla sicurezza sul lavoro, per aver consentito modalità pericolose di accatastamento del materiale ferroso all’interno del reparto di carpenteria.

Il punto cruciale della vicenda risiede nell’omessa realizzazione di sistemi a rastrelliera che avrebbero impedito il ribaltamento o la caduta delle travi, rendendo i luoghi di lavoro conformi ai requisiti previsti dall’art. 63 del D.Lgs. 81/2008 e dal relativo allegato IV. I giudici hanno inoltre escluso che il comportamento dell’operaio, pur imprudente, potesse considerarsi abnorme al punto da interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo.

La difesa del datore di lavoro ha promosso ricorso per Cassazione che lo ha integralmente rigettato, confermando la responsabilità del datore di lavoro e fornendo importanti chiarimenti sui principi applicabili, in particolare “secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio con la conseguenza che non può attribuirsi, in via automatica, all'organo di vertice la responsabilità per l'inosservanza della normativa di sicurezza, dovendosi sempre considerare l'effettivo contesto organizzativo e le condizioni in cui detto organo ha dovuto operare (…). Si è quindi precisato che, generalmente, è riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo. (…) In ogni caso, al *** *** si addebita anche l'inadeguata valutazione del rischio derivante dall'accatastamento del materiale ferroso, ovvero la violazione di un obbligo specifico del datore di lavoro”.
Nelle aziende complesse non è corretto attribuire in automatico al datore di lavoro/vertice la responsabilità di ogni singolo incidente. La Corte sottolinea che bisogna guardare chi sia il “garante” del rischio specifico che si è concretizzato: cioè la persona che, in base al ruolo e alle competenze, aveva il compito concreto di prevenirlo.

La Cassazione distingue tre diverse sfere di responsabilità:

  • il preposto che risponde degli incidenti che avvengono nella fase esecutiva del lavoro;
  • il dirigente che risponde degli incidenti che dipendono dal dettaglio dell’organizzazione operativa;
  • il datore di lavoro che risponde degli incidenti derivanti da scelte gestionali di fondo.

Nel caso in esame l’infortunio non è stato causato da un errore momentaneo nell’uso del carroponte e né da una cattiva organizzazione quotidiana del reparto. Il problema era a monte: le travi di ferro erano accatastate in modo pericoloso, senza rastrelliere. Questa è una scelta gestionale di fondo, che rientra nella responsabilità del datore di lavoro, perché riguarda la valutazione dei rischi e l’allestimento delle strutture di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Cassazione ha ribadito il principio della “categorialità” della prevedibilità dell’evento, secondo cui il datore di lavoro deve prevenire non il singolo evento nelle sue particolarità, ma la classe di eventi a cui l’incidente appartiene:
“questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che la necessaria prevedibilità dell'evento - anche sotto il profilo causale - non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità (...), nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo (…). Il Collegio, quindi, intende ribadire che la prevedibilità dell'evento, anche sotto il profilo causale, non riguarda un determinato accadimento nelle sue specifiche articolazioni, inevitabilmente unico e, come tale, irripetibile ed imprevedibile, ma attiene a "classi di eventi", sistematizzati in categorie secondo un processo razionale che, se fondato su criteri logici, è incensurabile in sede di legittimità”.

Nel caso di specie il datore, quindi, “(…) non ha valutato, in alcun modo, il rischio derivante dall'accatastamento indiscriminato delle travi in ferro, che per dimensioni e peso, potevano cadere o scivolare. Poiché le travi erano solo depositate in quel reparto, la loro lavorazione, con o senza carroponte, esponeva il lavoratore che vi si fosse avvicinato al rischio di esserne colpito: non esisteva, infatti, alcuna cautela idonea ad integrare una qualche forma di protezione, né è emerso che fosse possibile imbragare i profilati con modalità diverse da quelle adoperate. D'altra parte, l'art. 64 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, impone al datore di lavoro di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del medesimo testo normativo, tra cui la difesa tanto dei posti di lavoro quanto dei posti di passaggio dalla caduta o dall'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. Alla regola cautelare violata, ovvero, la realizzazione della rastrelliera, è stata quindi correttamente riconosciuta efficacia impeditiva rispetto ad eventi del genere cui appartiene quello hic et nunc verificatosi, ovvero lo scivolamento di una delle travi accatastate, nella specie avvenuto dopo la messa in tensione del carroponte.”

In sintesi, nel reparto erano state accatastate delle travi in ferro di notevoli dimensioni e peso. Questo modo di stoccaggio comportava un rischio evidente, ossia le travi potevano scivolare o cadere. Non c’erano sistemi di sicurezza (rastrelliere, barriere, ancoraggi) e di conseguenza, qualunque lavoratore che si fosse avvicinato, anche solo per transitare, era esposto al pericolo di essere colpito.
Dunque, il pericolo era insito nella situazione organizzativa del lavoro, non dipendeva dal caso fortuito o dal comportamento del singolo.

L’art. 64 del D.Lgs. 81/2008, come dapprima anticipato, impone al datore di lavoro di garantire che i luoghi siano sicuri, proteggendo:

  • i posti di lavoro;
  • i percorsi di passaggio;
  • dalla caduta o investimento di materiali.

La misura di prevenzione adeguata era la realizzazione di rastrelliere o comunque di un sistema che impedisse lo scivolamento delle travi.

 

Quando si parla di sicurezza sul lavoro non è sufficiente fornire formazione generica o impartire divieti se non si adottano le misure tecniche necessarie a eliminare o ridurre i rischi alla fonte. Nel caso dell’accatastamento di materiali pesanti, la realizzazione di sistemi di contenimento, come le rastrelliere, rappresenta una misura fondamentale di prevenzione primaria.
Nelle aziende di grandi dimensioni il datore di lavoro mantiene la responsabilità per le sole scelte organizzative di fondo, inclusa la valutazione e gestione dei rischi strutturali degli ambienti di lavoro.

 

La sentenza sottolinea come la prevenzione degli infortuni richieda un approccio sistematico che non può limitarsi alla formazione e all’informazione dei lavoratori, ma deve necessariamente includere l’adozione di misure tecniche idonee a eliminare, o meglio limitati il più possibile, i rischi alla fonte.

 

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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).

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