Accertamento tecnico preventivo (ATP) nel condominio? quando non si può richiedere
L’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) permette di verificare lo stato dei luoghi e i difetti costruttivi prima di un giudizio. Secondo il Tribunale di Lodi, può essere disposto solo in presenza di un’urgenza reale e rischio concreto di perdita o alterazione delle prove.
L’accertamento tecnico preventivo (ATP): che cos’è?
L’accertamento tecnico preventivo (ATP) è un procedimento utilizzato in condizioni di urgenza, per accertare lo stato dei luoghi in un preciso momento.
Secondo l’art. 696 Codice di procedura civile:
“Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica. Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni. Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.”
Quindi chi ha interesse può chiedere al giudice di disporre una verifica tecnica o un’ispezione prima dell’avvio del giudizio. L’accertamento può riguardare non solo la descrizione dello stato dei luoghi, ma anche le cause e i danni. Il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU), stabilisce l’avvio delle operazioni e sospende il procedimento fino al deposito della relazione, comunque per un massimo di sei mesi.
Generalmente il ricorso all’ATP è tipico nei casi in cui vi sia:
- rischio di deterioramento o perdita delle prove;
- possibilità che lo stato dei luoghi cambi rapidamente;
- necessità di intervenire per ripristinare la situazione originaria.
L’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) può assumere tre diverse forme, a seconda della finalità:
● ATP “classico” (art. 696 c.p.c.), utilizzato per cristallizzare la prova prima del giudizio e può essere richiesto anche senza una causa già avviata e non ha scopi conciliativi;
● ATP con finalità conciliativa (art. 696-bis c.p.c.), ha lo scopo di favorire un accordo tra le parti prima del processo e se la conciliazione si conclude positivamente, viene redatto un verbale della conciliazione;
● ATP con provvedimenti d’urgenza (art. 692 c.p.c.) si applica nei casi di particolare urgenza e può essere disposto anche senza preventiva notifica alla controparte, previa autorizzazione del giudice.
È chiaro che in caso di difetti di costruzione, l’accertamento tecnico preventivo diventa quindi uno strumento utilizzato per fotografare lo stato dell’immobile e raccogliere elementi utili prima di avviare una causa. Tuttavia, non può essere richiesto automaticamente in quanto vi devono sussistere precisi requisiti, in particolare il rischio concreto che le prove possano andare perdute o che lo stato dei luoghi venga modificato, rendendo più difficile l’accertamento successivo.
In questo quadro si inserisce la decisione resa dal Tribunale Ordinario di Lodi, che offre un’interessante ricostruzione dei limiti applicativi sia dell’accertamento tecnico preventivo “classico” (ex art. 696 c.p.c.), sia della consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi (ex art. 696-bis c.p.c.).
Vediamo il caso…
Accertamento tecnico preventivo in edilizia: urgenza e requisiti
Un complesso condominiale, dopo la consegna dell’immobile, rileva diversi problemi:
- infiltrazioni d’acqua;
- fenomeni di risalita;
- veri e propri allagamenti.
A causa dei difetti riscontrati, il condominio richiede un ATP nei confronti della società venditrice dell’immobile, pur non essendo questa l’impresa costruttrice, perché tale società aveva affidato i lavori ad appaltatori terzi.
Tuttavia il tribunale rigetta il ricorso precisando che “Ai fini della sua ammissibilità è necessario che concorrano congiuntamente il fumus boni iuris e il periculum in mora, inteso quest’ultimo quale concreto e imminente rischio di dispersione della prova, ossia di alterazione irreversibile dello stato dei luoghi o delle cose da accertare, tale da comprometterne la successiva verificabilità in sede di merito. Nella fattispecie, parte ricorrente ha prospettato quale profilo di urgenza il pericolo di dispersione della prova attesa la necessità di intervenire per rimuovere i difetti di costruzione: tale periculum tuttavia non trova riscontro alcuno; non emerge infatti dagli atti di causa (...) che il ****** (condominio, nda) abbia deliberato di procedere all’esecuzione di lavori né che voglia procedere in tal senso. Si rende inoltre necessario sottolineare:
a) che una parte dei difetti denunciati riguarda non le parti comuni dell’edificio ma le singole proprietà, con riguardo alle quali difetta la legittimazione attiva del condominio;
b) che la relazione tecnica di parte non indica né gli interventi da eseguire né i costi necessari per la rimozione dei vizi: la relazione si limita ad elencare e descrivere i vizi di costruzione;
c) a fronte della relazione tecnica di parte ricorrente che individua (...) i vizi di costruzione, parte resistente (...) non ha contestato in fatto la situazione dei luoghi come rappresentata dalla controparte.
Allo stato dunque non vi sono elementi per ritenere che il *** *** intenda eseguire lavori che potrebbero alterare lo stato dei luoghi, né in fatto la situazione descritta nella relazione tecnica di parte ricorrente è stata contestata dalla resistente.
Da ciò consegue che, difettando il presupposto dell’urgenza cautelare, il ricorso ex art. 696 c.p.c.. deve essere rigettato .”
In sintesi…
Nel caso specifico, la parte ricorrente indicava come urgenza la necessità di intervenire sui difetti, ma dagli atti non emerge alcuna deliberazione di lavori imminenti, inoltre, alcuni difetti riguardano proprietà private, quindi il condominio non è legittimato ad agire su questi aspetti. Inoltre, la controparte nemmeno contesta in fatto la situazione dei luoghi come rappresentata dalla relazione tecnica e di conseguenza, non può che mancare il requisito dell’urgenza che giustificherebbe invece la richiesta di accesso all’Accertamento Tecnico Preventivo.
LAccertamento Tecnico Preventivo non è uno strumento automatico, ma richiede condizioni precise e serve a dimostrare un’urgenza reale e concreta e può essere disposto solo se sussiste un reale ed immediato rischio che lo stato dei luoghi venga modificato prima della decisione nel merito.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: accertamento tecnico preventivo, art. 696 c.p.c., stato dei luoghi, condominio, difetti costruttivi.
FAQ TECNICHE - Accertamento tecnico preventivo: quando manca l’urgenza
Che cos’è l’accertamento tecnico preventivo (ATP)?
È un procedimento cautelare previsto dall’art. 696 c.p.c. che consente di verificare lo stato dei luoghi prima del giudizio. Include rilievi tecnici, analisi delle cause e valutazione dei danni. Viene disposto dal giudice con nomina di un CTU e ha funzione di cristallizzazione della prova.
A cosa serve e in quali contesti si applica?
È utilizzato nei contenziosi edilizi, in particolare per difetti costruttivi, infiltrazioni, degrado dell’involucro. Serve quando esiste il rischio che lo stato dei luoghi cambi nel tempo. È frequente in ambito condominiale, appalti e responsabilità costruttive.
Quali sono i requisiti per la sua ammissibilità?
Devono coesistere fumus boni iuris e periculum in mora. Quest’ultimo richiede un rischio concreto e imminente di perdita o alterazione della prova. Non è sufficiente la mera presenza di difetti: serve dimostrare l’urgenza tecnica dell’accertamento.
Quali vantaggi offre rispetto a una CTU in corso di causa?
Consente di acquisire prove tecniche prima dell’instaurazione del giudizio, evitando modifiche dello stato dei luoghi. Riduce il rischio di perdita di evidenze materiali e può accelerare eventuali soluzioni conciliative, specie nella forma ex art. 696-bis c.p.c.
Quali indicazioni operative per progettisti e tecnici?
È necessario documentare lo stato dei luoghi con relazioni tecniche dettagliate, indicare interventi previsti e dimostrare il rischio di alterazione. La relazione deve essere completa (cause, interventi, costi). In assenza di lavori imminenti o contestazioni, l’ATP può essere rigettato.
Condominio
Con il topic "Condominio" si raccolgono tutti gli articoli pubblicati da Ingenio sul tema dei condomini, dalle norme alla gestione.
Involucro
Il Topic "Involucro" abbraccia una vasta gamma di argomenti, inclusi: la progettazione e i diversi sistemi di facciata, le soluzioni del mercato, i dettagli costruttivi, le normative in evoluzione, la gestione e manutenzione degli involucri, l’analisi delle problematiche e delle patologie, nonché le raccomandazioni degli esperti.
Normativa Tecnica
Con questo TOPIC raccogliamo le news e gli approfondimenti che riguardano il tema della normativa tecnica: le nuove disposizioni, le sentenze, i pareri e commenti, l’analisi di casi concreti, il commento degli esperti.
Patologie Edili
Scopri le patologie edilizie: fessurazioni, infiltrazioni, degrado del calcestruzzo, muffe. Su INGENIO articoli tecnici e soluzioni per diagnosi, prevenzione e intervento nel recupero edilizio.
T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp
