Professione | AI - Intelligenza Artificiale
Data Pubblicazione:

AI Act e studio tecnico: quali obblighi sono scattati dal 2 agosto 2026 e quali no

Dal 2 agosto 2026 l'AI Act è pienamente applicabile, ma il Digital Omnibus ha rinviato al 2027–2028 gran parte delle regole sull'alto rischio. Per il geometra o l'ingegnere che usa l'AI generativa nello studio, cosa cambia davvero? Trasparenza, informativa al cliente della legge 132/2025, tutela dei dati del committente, una checklist operativa.

Aggiungi Ingenio alle tue fonti preferite Direttamente su Google, senza notifiche o iscrizioni Aggiungi Ingenio su Google

L’AI Act non impone a uno studio tecnico che utilizza normalmente ChatGPT, Copilot o strumenti analoghi gli stessi adempimenti previsti per produttori e sistemi di AI ad alto rischio. Il professionista opera generalmente come deployer e deve concentrarsi su alfabetizzazione del personale, trasparenza, protezione dei dati e, in Italia, sull’informativa al cliente prevista dall’art. 13 della legge 132/2025. L’articolo chiarisce inoltre quali obblighi sono stati rinviati al 2027–2028 dal Digital Omnibus e propone una checklist operativa. L'articolo ricostruisce così il quadro normativo traducendolo in indicazioni applicabili nello studio professionale.


AI Act negli studi tecnici: quali regole si applicano dal 2026

Il regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, è in vigore dal 1° agosto 2024 con un'applicazione scaglionata su più anni. Il 2 agosto 2026 è una delle date chiave, ma negli ultimi mesi il quadro è cambiato: un intervento europeo di semplificazione ha spostato in avanti diversi obblighi.

A questo si aggiunge la legge italiana n. 132/2025, che dal 10 ottobre 2025 detta regole specifiche per chi esercita una professione intellettuale.

Obiettivo di questo articolo è mettere ordine tra queste fonti e rispondere a una domanda concreta: uno studio tecnico di piccole dimensioni che usa ChatGPT, Copilot o strumenti analoghi per scrivere relazioni, sintetizzare norme o preparare comunicazioni, cosa deve fare in pratica? Il perimetro è quello dell'utilizzatore professionale — il "deployer" del regolamento — non dello sviluppatore di sistemi di AI. Sono trattati gli obblighi di trasparenza, l'informativa al cliente, la protezione dei dati e il rapporto con il codice deontologico. Restano fuori gli usi qualificati "ad alto rischio", che per lo studio tipo non ricorrono. Destinatari: geometri, ingegneri, architetti e studi associati.

Tre calendari che si sovrappongono: Europa, rinvii, Italia

Chi prova a informarsi sull'AI Act si perde spesso perché sta leggendo, senza saperlo, tre testi diversi con tre calendari diversi. Conviene separarli.

L'AI Act e le sue date di applicazione

Il regolamento non è entrato in vigore tutto insieme. Le tappe che riguardano l'utilizzatore sono:

  • 2 febbraio 2025 – Divieto delle pratiche di AI inaccettabili (art. 5: manipolazione subliminale, social scoring, e simili) e obbligo di alfabetizzazione in materia di AI del personale (art. 4).
  • 2 agosto 2025 – Regole per i modelli di AI per finalità generali (i cosiddetti GPAI, come i grandi modelli linguistici), piena applicazione del Capo sulla governance e del Capo sulle sanzioni.
  • 2 agosto 2026 – Diventano esigibili gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 e — nel disegno originario — quelli sui sistemi ad alto rischio dell'Allegato III, poi rinviati (vedi sotto). Il Capo sulle sanzioni dell'AI Act è invece già applicabile dal 2 agosto 2025.

Digital Omnibus AI: quali obblighi slittano al 2027 e 2028

A ridosso della scadenza, l'Unione è intervenuta con un pacchetto di semplificazione — il regolamento (UE) 2026/1744, noto come Digital Omnibus on AI, adottato l'8 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio (da non confondere con il "Digital Omnibus" su privacy e dati, ancora in discussione) — che rinvia gli obblighi più pesanti sui sistemi ad alto rischio:

  • i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III (biometria, occupazione, accesso a servizi essenziali, istruzione, giustizia) slittano dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027;
  • i sistemi di AI integrati in prodotti già regolamentati dall'Allegato I (per esempio macchine e dispositivi medici) slittano al 2 agosto 2028.

Il rinvio riguarda la valutazione di conformità, il sistema di gestione della qualità, la sorveglianza umana strutturata: adempimenti da fabbricante o da grande organizzazione, non da studio professionale.

Restano fermi al 2 agosto 2026 gli obblighi di trasparenza dell'art. 50; il Capo sulle sanzioni dell'AI Act è applicabile già dal 2 agosto 2025 (fa eccezione l'art. 101 sulle sanzioni ai fornitori di modelli generali, che decorre dal 2 agosto 2026). L'alfabetizzazione (art. 4) e la governance europea sono già operative, rispettivamente dal febbraio e dall'agosto 2025.

Legge 132/2025: cosa cambia per professionisti e studi tecnici

Parallelamente, l'Italia si è dotata della prima legge nazionale organica sull'intelligenza artificiale — la legge 23 settembre 2025, n. 132 ("Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale"), in vigore dal 10 ottobre 2025. Non sostituisce l'AI Act: lo integra su alcuni fronti nazionali (autorità competenti, pubblica amministrazione, sanità, lavoro) e, soprattutto per chi legge, detta una regola specifica per le professioni intellettuali all'art. 13.

In sintesi
Dello scenario 2026, allo studio tecnico interessano quattro cose: alfabetizzazione del personale, trasparenza sui contenuti sintetici, informativa al cliente (legge italiana), protezione dei dati del committente. Tutto il resto — valutazioni di conformità, marcatura CE dell'AI, registri tecnici — riguarda chi i sistemi di AI li costruisce o li vende.

Le date di applicazione dell’AI Act dopo il Digital Omnibus
Figura 1 – Le date di applicazione dell’AI Act dopo il Digital Omnibus: in verde ciò che è già operativo, in grigio gli obblighi rinviati al 2027–2028. (Elaborazione dell’autore.)

Studio tecnico e AI Act: quando il professionista è un deployer

L'AI Act costruisce gli obblighi intorno al ruolo che si ricopre nella filiera. Le due figure che contano qui sono opposte per carico normativo.

Provider e deployer nell’AI Act: perché la distinzione cambia gli obblighi

Il provider (fornitore) sviluppa un sistema di AI o lo immette sul mercato con il proprio nome: è OpenAI, Google, Microsoft, o l'azienda che integra un modello in un proprio software e lo vende. Su di lui gravano gli obblighi tecnici pesanti.

Il deployer (utilizzatore, nella traduzione italiana "utente" o "distributore utilizzatore") è chi usa un sistema di AI sotto la propria autorità nell'ambito di un'attività professionale. Lo studio che apre ChatGPT per farsi aiutare a stendere una relazione è un deployer, e gli obblighi del deployer sono pochi e proporzionati.

Attenzione a un caso di confine: se lo studio personalizza in modo sostanziale un sistema, lo rimarchia come proprio o ne modifica la finalità prevista, può essere trattato come provider. Usare i prodotti così come sono — anche con istruzioni e "GPT personalizzati" per uso interno — non fa scattare questo passaggio.

Sistemi AI ad alto rischio: quando riguardano uno studio tecnico

L'"alto rischio" non è una valutazione soggettiva: è un elenco chiuso (Allegato III) di ambiti sensibili. Redigere un computo metrico, impaginare una relazione geologica, tradurre un capitolato, sintetizzare una norma UNI: nessuna di queste attività vi rientra.

Il discorso cambierebbe solo se lo studio usasse l'AI, per esempio, per selezionare il personale o per valutare l'affidabilità creditizia di qualcuno — situazioni fuori dal lavoro tecnico ordinario.

La filiera dell’AI Act
Figura 2 – La filiera dell’AI Act: lo studio tecnico si colloca quasi sempre come solo «deployer». (Elaborazione dell’autore.)

AI Act per professionisti: i 4 obblighi operativi dello studio tecnico

1. Alfabetizzazione AI del personale: cosa richiede l’art. 4 dell’AI Act

Dal febbraio 2025 il deployer deve adottare misure per sostenere lo sviluppo di un livello sufficiente di alfabetizzazione sull'AI del personale che usa questi strumenti per suo conto. Il Digital Omnibus ne ha alleggerito la formulazione, chiarendo che non si è tenuti a garantire uno specifico livello di competenza per ogni singola persona; l'obbligo di attivarsi resta.

Non è previsto un corso obbligatorio né una certificazione: la misura va calibrata sulle dimensioni e sull'uso reale. Per uno studio piccolo significa, in concreto, che chi usa l'AI deve sapere che cosa può e non può fare lo strumento, quali sono i limiti di attendibilità, come si trattano i dati. Una breve nota interna, un momento di formazione anche informale e la sua tracciatura sono sufficienti a dimostrare diligenza.

2. Trasparenza dei contenuti generati dall’AI: cosa prevede l’art. 50

L'art. 50 introduce obblighi di trasparenza, ma è più circoscritto di come viene raccontato. I due casi rilevanti per lo studio:

  • Immagini, audio o video sintetici che ritraggono in modo realistico persone o luoghi reali ("deep fake") vanno dichiarati come artificiali. Un rendering dichiaratamente di progetto non è un deep fake; una fotoinserimento fotorealistico che altera lo stato dei luoghi va invece segnalato.
  • Testo generato dall'AI e pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse generale va dichiarato come tale. Una relazione tecnica destinata a un committente, una perizia, un capitolato non rientrano in questa fattispecie: non sono comunicazione al pubblico. L'obbligo scatterebbe, semmai, per un articolo divulgativo pubblicato dallo studio sul proprio sito e scritto interamente dall'AI senza revisione.
  • In più, la dichiarazione non è dovuta quando il contenuto è stato sottoposto a revisione umana e qualcuno se ne assume la responsabilità editoriale — che è esattamente ciò che accade quando il professionista rilegge, corregge e firma.

3. Informativa al cliente sull’uso dell’AI: l’art. 13 della legge 132/2025

È l'obbligo nuovo e più concreto, e viene dalla legge italiana, non dall'AI Act. L'art. 13 stabilisce che nelle professioni intellettuali l'AI è ammessa solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale proprio della prestazione, e che le informazioni sui sistemi di AI utilizzati vanno comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

La legge non prescrive un modulo né impone sanzioni specifiche per l'omissione, e diversi punti sono ancora in attesa di interpretazione consolidata. La prassi che si sta affermando presso gli Ordini è prudente e semplice: una breve informativa scritta allegata al disciplinare d'incarico, che indichi che nello studio si utilizzano strumenti di AI generativa per attività di supporto (per esempio prima stesura di testi, ricerche preliminari, controlli), che l'elaborato finale è sempre verificato e firmato dal professionista, e che i dati del cliente sono trattati nel rispetto del GDPR. Poche righe, una volta, per incarico.

Nota informativa al cliente: cosa scrivere
• quali attività dello studio possono essere assistite dall'AI (supporto, non sostituzione);
• che la responsabilità e la firma dell'elaborato restano del professionista;
• come sono trattati i dati forniti dal committente;
• un riferimento all'art. 13 della legge n. 132/2025.

Esempio di informativa sull’uso dell’AI da allegare al disciplinare d’incarico
Figura 3 – Esempio di informativa sull’uso dell’AI da allegare al disciplinare d’incarico (art. 13, legge n. 132/2025). (Elaborazione dell’autore.)

4. Dati del committente e GDPR: cosa non incollare nel prompt

Questo non è un tema dell'AI Act ma è quello che espone di più. Quando si incolla un testo in un chatbot, quel testo lascia lo studio. Regole minime:

  • anonimizzare ciò che non serve all'elaborazione (nomi, indirizzi, dati catastali, importi sensibili) prima di inviarlo;
  • verificare nelle impostazioni del servizio che gli input non siano usati per l'addestramento e privilegiare i piani "business" che lo escludono contrattualmente;
  • non trattare con strumenti di AI generica i dati particolari (salute, procedimenti giudiziari) se non con basi giuridiche e garanzie adeguate;
  • annotare nel registro dei trattamenti l'uso di questi strumenti.

I falsi miti che circolano negli studi

"L'AI Act mi vieta di usare ChatGPT." No. Il regolamento vieta alcune pratiche specifiche (art. 5) e regola i sistemi ad alto rischio: l'uso di un assistente generativo per attività di supporto è lecito.

"Devo fare una valutazione di conformità e nominare un responsabile AI." No. Sono adempimenti da provider di sistemi ad alto rischio. Lo studio-deployer non li ha, e comunque il Digital Omnibus li ha rinviati al 2027–2028 per chi li ha.

"Rischio 35 milioni di multa." La soglia dei 35 milioni (o 7% del fatturato) riguarda le pratiche vietate dall'art. 5. Le violazioni degli altri obblighi hanno un tetto diverso (vedi sotto) e, per le PMI, si applica l'importo inferiore tra quota fissa e percentuale.

"Basta non dirlo a nessuno." L'art. 13 della legge italiana chiede il contrario: informare il cliente. E l'omissione, pur senza sanzione amministrativa dedicata, è un profilo di responsabilità professionale e deontologica.

...CONTINUA LA LETTURA DELL'ARTICOLO NEL PDF

L'articolo continua con:

  • Le sanzioni: quali importi e da quando
  • Checklist: otto punti da sistemare entro fine anno

Riferimenti normativi
• Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) — in particolare artt. 3, 4, 5, 50, 99, 113 e Allegati I e III
• Regolamento (UE) 2026/1744 ("Digital Omnibus on AI"), 8 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026 — rinvio degli obblighi sui sistemi ad alto rischio; modifica dell'art. 4
• Legge 23 settembre 2025, n. 132 — art. 13 (professioni intellettuali); in vigore dal 10/10/2025
• Decreti legislativi di adeguamento all'AI Act (autorità nazionali; uso in ambito penale) — approvati dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026, non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale alla data di redazione
• Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
• Codice deontologico di categoria


FAQ tecniche - AI Act e studi tecnici: obblighi per ingegneri, architetti e geometri

L'AI Act mi obbliga a smettere di usare ChatGPT nello studio?

No. L'uso di un assistente generativo per attività di supporto è lecito. Il regolamento vieta pratiche specifiche e regola i sistemi ad alto rischio, categoria in cui il lavoro tecnico ordinario non rientra.

Devo fare una valutazione di conformità o nominare un responsabile AI?

No. Sono obblighi del fornitore di sistemi ad alto rischio. Lo studio è utilizzatore ("deployer") e ha obblighi molto più leggeri: alfabetizzazione del personale, trasparenza, informativa al cliente, tutela dei dati.

Come devo informare il cliente che uso l'AI? Basta una frase nel preventivo?

La legge n. 132/2025 chiede un'informazione «chiara, semplice ed esaustiva», senza prescriverne la forma. La prassi prudente è una breve nota scritta allegata al disciplinare d'incarico, che chiarisca che l'AI è di supporto, che la firma resta del professionista e come sono trattati i dati. Una volta per incarico.

Se uso l'AI per una relazione tecnica, devo scrivere sul documento "generato con AI"?

No. L'obbligo di dichiarazione dell'art. 50 riguarda i testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale, non gli elaborati destinati a un committente, e comunque non si applica ai contenuti rivisti e firmati da una persona che se ne assume la responsabilità.

Posso caricare planimetrie e dati catastali del cliente su un chatbot?

Solo con cautela e prima di tutto per ragioni di GDPR: anonimizza ciò che non serve, usa servizi che escludono l'addestramento sugli input, evita i dati particolari. È buona norma annotarne l'uso nel registro dei trattamenti.

Che differenza c'è tra "provider" e "deployer" dell'AI Act?

Il provider sviluppa o immette sul mercato il sistema di AI con il proprio nome; il deployer lo usa nella propria attività professionale. Lo studio tecnico è quasi sempre solo deployer, salvo che personalizzi in modo sostanziale un sistema o lo rimarchi come proprio.

Se l'AI mi fa sbagliare un riferimento normativo, di chi è la responsabilità?

Del professionista. Né l'AI Act né la legge n. 132/2025 spostano la responsabilità civile e disciplinare: lo strumento non firma il progetto e non risponde dell'errore.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto e accedere al portale tramite login.

Iscriviti Accedi

AI - Intelligenza Artificiale

Tutto sull’intelligenza artificiale nel settore AEC: progettazione, BIM, cantiere, manutenzione e gestione tecnica. Scopri come l’AI sta cambiando il lavoro dei professionisti delle costruzioni.

Scopri di più

Professione

Nel topic "Professione" vengono inserite le notizie e gli approfondimenti su quello che riguarda i professionisti tecnici. Dalla normativa, i corsi di formazione, i contributi previdenziali, le tariffe delle prestazioni e tutte le novità sulla professione.

Scopri di più

Leggi anche