L'AI nelle gare BIM e la prova del controllo umano: cosa cambia davvero
Con il Bando tipo n. 2/2026 ANAC porta nei servizi di architettura e ingegneria un obbligo dichiarativo sull’uso dell’intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta tecnica e nell’esecuzione del contratto. Il tema non riguarda solo la trasparenza, ma la capacità di dimostrare la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo umano e la verifica dei risultati. Negli appalti BIM, la catena CI, oGI, pGI e ACDat diventa il sistema operativo con cui rendere documentabile l’uso dell’AI.
Con il Bando tipo n. 2/2026 per i servizi di architettura e ingegneria, ANAC introduce per la prima volta nei modelli standard di gara un obbligo dichiarativo sull'uso dell'intelligenza artificiale nella redazione dell'offerta tecnica e nella fase esecutiva. Il dibattito si è concentrato sugli aspetti giuridici e sulla trasparenza della dichiarazione. Il punto critico è però un altro: dimostrare, in fase esecutiva, la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati, la tracciabilità della filiera informativa.
Negli appalti SIA digitalizzati il BIM e la gestione informativa non sono un contesto tecnologico accessorio, ma l'infrastruttura che rende verificabile quella dichiarazione. Stati di lavorazione nel CDE, revision history, model checking, matrici di responsabilità del pGI, audit trail e firme trasformano un'autocertificazione astratta in evidenza documentabile. La tesi è semplice: la dichiarazione AI non è un nuovo adempimento formale, ma un test di maturità del sistema di gestione informativa dello studio e della stazione appaltante.
Gara BIM con IA: il momento in cui l'uso degli LLM diventa impegno formale verso la PA
Un raggruppamento tra professionisti partecipa a una gara di progettazione in modalità BIM, o meglio GID, la gestione informativa digitale.
Ci hanno lavorato settimane. L'intelligenza artificiale è entrata in più punti dell'offerta tecnica: ha aiutato a impostare parti della metodologia BIM, a ottimizzare il cronoprogramma, a spogliare il capitolato informativo. Hanno costruito l’oGI con il supporto del loro LLM preferito. Niente di insolito: oggi Claude o Chat-GPT sono diventati strumenti, esattamente come un foglio di calcolo Excel o il software di modellazione Revit.
Ultimo giorno. I documenti vengono caricati sulla piattaforma telematica. Nella domanda di partecipazione c'è un campo nuovo: dichiarare se, e come, ci si è avvalsi di sistemi di IA. Il professionista lo compila, appone la firma digitale, invia.
Quella firma è un momento decisivo, una soglia. Un attimo prima, l'uso dell'IA era un fatto interno allo studio. Un attimo dopo, è una dichiarazione resa a una PA nell’ambito di una gara: verificabile dalla stazione appaltante, contestabile dai concorrenti, riferibile a chi l'ha firmata.
Ha acquistato rilevanza pubblicistica. È esattamente questo il passaggio chiave che in tanti non hanno ancora compreso riguardo al Bando tipo n. 2/2026, che ha reso ordinario per tutti e che cambia il modo in cui un'offerta va costruita e, soprattutto, difesa.
Uso AI nelle gare: cosa ha cambiato ANAC in concreto
Con la delibera n. 153 del 15 aprile 2026 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Bando tipo n. 2/2026, lo schema di disciplinare per le procedure aperte di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul miglior rapporto qualità/prezzo.
Il provvedimento segue di due settimane la delibera n. 148 del 1° aprile 2026, che ha aggiornato il Bando tipo n. 1 per servizi e forniture. In entrambi entra, per la prima volta nei modelli standard, la disciplina dichiarativa sull'intelligenza artificiale. Lo schema nasce dai lavori di un tavolo tecnico che ha riunito, tra gli altri, OICE, ANCE, Consip, Invitalia, MIT, Rete delle Professioni Tecniche, CNI, CNAPPC e ITACA.
La fonte sostanziale è l'articolo 13 della Legge 132/2025, che ammette l'uso dell'IA nelle professioni intellettuali solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione e impone di comunicare l'uso dei sistemi al destinatario con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Sopra, il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act); accanto, la normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003). Il bando recepisce inoltre il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026 e le novità del correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024).
Nella domanda di partecipazione tipo il concorrente è tenuto a dichiarare due cose:
- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso o meno di sistemi di IA, specificando in caso positivo la tipologia e assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti;
- se, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di sistemi di IA nella fase esecutiva.
In entrambi i casi si impegna al rispetto dell'AI Act, della Legge 132/2025 e della disciplina sui dati.

Il falso problema: la dichiarazione in gara
La lettura prevalente si è concentrata sulla dichiarazione in sede di gara. È la parte più visibile, ma anche la meno incisiva. L'uso dell'IA, di per sé, non è causa di esclusione e non incide in via autonoma sulla valutazione: l'offerta continua a essere giudicata sulla conformità alla lex specialis e al capitolato, non sul nome dello strumento con cui è stata redatta. Lo ha già chiarito il Consiglio di Stato (sez. III, 20 ottobre 2025, n. 8092), in un caso in cui l'aggiudicataria aveva dichiarato l'uso di un modello generativo: il giudice ha spostato il focus dal nome della tecnologia al risultato complessivo dell'offerta.
La dichiarazione in gara è anche in larga parte non verificabile. La stazione appaltante riceve un'autocertificazione, non una prova. Non esiste, ad oggi, una tassonomia condivisa di “sistema di IA”, né uno strumento standard per accertare se e quanto l'IA sia stata usata in un documento testuale. Sul piano della gara, quindi, la clausola vale soprattutto come responsabilizzazione e come base per eventuali contestazioni successive.
Il vero nodo: la fase esecutiva
Il problema serio si sposta a valle, nella fase di esecuzione, dove l'IA tocca dati, riservatezza, sicurezza, qualità della prestazione e tracciabilità delle attività.
Qui la dichiarazione diventa un impegno che dovrà reggere alla prova dei fatti e, se contestato, in giudizio. Ed è qui che emerge la domanda lasciata aperta dal dibattito giuridico: come si dimostra, su un elaborato, la prevalenza del lavoro intellettuale e il controllo dei risultati? Con quale evidenza?
Il BIM/GID come infrastruttura di accountability
Negli appalti SIA (Servizi di Ingegneria e Architettura) con obbligo di gestione informativa la risposta esiste già ed è strutturale.
La filiera documentale del BIM, dal Capitolato Informativo (CI) all'offerta di Gestione Informativa (oGI), dal piano di Gestione Informativa (pGI) all'Ambiente di Condivisione Dati (ACDat), fino alla validazione e alla firma, è di fatto un sistema di tracciabilità progettato per attribuire autorialità, stato e responsabilità a ciascun dato. È la stessa infrastruttura che può rendere verificabile la governance dell'IA.
Gli strumenti sono quelli che lo studio già usa:
- gli stati di lavorazione nel CDE (in lavorazione, condiviso, pubblicato, archiviato) documentano chi ha prodotto cosa e quando;
- la revision history conserva l'evoluzione dell'elaborato;
- il model checking e i report di validazione attestano il controllo umano sull'output;
- la matrice di responsabilità del pGI assegna i compiti;
- l'audit trail e la firma chiudono la catena.
In questo contesto la dichiarazione AI diventa un'evidenza ricostruibile.

Tre nodi che conviene affrontare prima
La domanda più immediata è: devo dichiarare se ho usato l’IA?
È una domanda legittima, ma non è la più importante. La dichiarazione è solo il punto di ingresso. Il vero problema (che in molti non vedono) nasce dopo la firma, quando ciò che è stato dichiarato deve reggere davanti alla stazione appaltante, ai concorrenti, al verificatore e, nei casi più critici, potenzialmente anche davanti a un giudice.
Per questo conviene affrontare subito tre nodi operativi.
Il problema reale dunque non è dichiarare l’utilizzo dell’IA, ma cosa succede dopo la firma!
Il rischio del falso negativo
Tutti guardano con attenzione alla casella “sì, ho usato sistemi di IA”. Eppure il rischio più insidioso potrebbe essere l’altra casella: “no, non mi sono avvalso di sistemi di IA”.
Il caso è meno teorico di quanto sembri: un progettista apre il modello, usa una funzione di clash detection avanzata, lascia che il software estragga requisiti dal capitolato, utilizza un assistente di scrittura per riformulare una parte della relazione e impiega strumenti di automazione già integrati negli ambienti di authoring e nei software di produttività.
Poi, in buona fede, dichiara di non avere usato sistemi di intelligenza artificiale.
Il punto è delicato. La definizione di sistema di IA contenuta nel Regolamento (UE) 2024/1689 è ampia e può intercettare molte funzioni ormai incorporate nei software di uso quotidiano. Non riguarda solo il grande modello generativo usato in modo esplicito. Può riguardare anche strumenti integrati, funzioni predittive, sistemi di supporto alla decisione e automazioni evolute.
Per questo una dichiarazione negativa, anche se resa senza intento elusivo, può diventare fragile. Non perché il professionista abbia necessariamente voluto nascondere qualcosa, ma perché potrebbe non conoscere fino in fondo la propria filiera tecnologica.
Il problema, quindi, non è solo dichiarare l’IA quando la si usa. È sapere davvero quando la si sta usando.
In altre parole, il rischio del falso negativo è quello di dichiarare di non avere usato sistemi di IA, mentre alcuni strumenti impiegati nella filiera tecnica incorporano già funzioni automatizzate, predittive o generative.
La prevalenza del lavoro intellettuale è un problema di misura
Il secondo riguarda la prevalenza del lavoro intellettuale: non basta affermare che il professionista ha controllato il risultato, perché occorre poter ricostruire decisioni, revisioni, verifiche e responsabilità.
La legge n. 132/2025 chiede che l’uso dell’intelligenza artificiale resti strumentale e di supporto. Il lavoro intellettuale oggetto della prestazione deve restare prevalente. Inoltre, il professionista deve controllare e verificare i risultati ottenuti. In particolare, l’art. 13, al comma 1, dispone che “l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera
La domanda operativa è inevitabile: come si misura questa prevalenza?
Non basta dire che il professionista ha controllato. Bisogna poterlo dimostrare. Ma con quale metro? Le ore lavorate? Le decisioni assunte? Le revisioni effettuate? Le validazioni firmate? Le modifiche apportate agli elaborati?
Immaginiamo una contestazione: il concorrente dichiara che la metodologia BIM proposta è frutto del proprio lavoro intellettuale. Un altro operatore sostiene, invece, che quella metodologia sia stata generata in modo sostanziale da un sistema di IA. A quel punto non basta più la formula dichiarativa. Serve una traccia.
Nel lavoro tradizionale, spesso, questa traccia è debole. Rimane il documento finale, magari un PDF ben impaginato, ma non il processo che lo ha prodotto.
Dentro un sistema GID, invece, il quadro cambia. Metadati di autorialità, log dell’ACDat, cronologia delle revisioni, report di validazione, passaggi di stato e firme digitali possono documentare chi ha fatto cosa, quando lo ha fatto e con quale livello di responsabilità.
Questi elementi non dimostrano in modo automatico la percentuale di lavoro umano, però rendono verificabile il processo. E questo è il punto decisivo: la prevalenza del lavoro intellettuale non vive solo nella dichiarazione, ma nella capacità di ricostruire le decisioni tecniche, le revisioni e i controlli che hanno portato al risultato finale.
La verifica della stazione appaltante è già nel contratto informativo
L’obiezione potrebbe essere molto semplice: la stazione appaltante non può controllare davvero se un concorrente ha usato l’IA.
Questa obiezione è fondata solo in parte. Se l’offerta è un documento statico, per esempio una relazione tecnica in PDF, la stazione appaltante riceve il risultato finale, non il processo. Dal documento chiuso non può sapere con certezza se un testo sia stato scritto da un professionista, da un collaboratore, da un modello generativo o da una combinazione di questi soggetti e strumenti.
In questo caso la dichiarazione sull’IA resta, in larga misura, un atto di responsabilità del dichiarante.
Nel ciclo di vita dell’appalto BIM, però, il discorso cambia. La committenza non riceve soltanto un documento piatto, che potrebbe essere una oGI. Riceve modelli, dati, report, stati di lavorazione, versioni, validazioni e flussi informativi regolati dal capitolato informativo, dall’oGI, dal pGI e dall’ACDat.
Il modello federato, l’ambiente di condivisione dei dati e i report di model checking non sono semplici allegati tecnici. Sono registri di processo. Conservano stati di lavorazione, versioning, metadati, date, responsabilità, validazioni e audit trail.
È vero: questi strumenti non rilevano automaticamente l’IA. Non esiste, di norma, un log che dica questo oggetto è stato generato da un sistema di IA. Ma non è questo il punto principale. La parte sostanziale della dichiarazione non è soltanto “ho usato” o “non ho usato” l’IA. La parte più importante è mantenere la prevalenza del lavoro intellettuale, controllare i risultati. Il professionista deve verificare ogni risultato e assumersene la responsabilità.
Questa è la parte che la gestione informativa digitale può forse rendere documentabile.
La stazione appaltante, quindi, non deve cercare l’impronta dell’algoritmo. Deve cercare l’impronta del lavoro umano: chi ha controllato, quando lo ha fatto, i livelli di verifica (LV1, LV2, LV3), il coordinamento (LC1, LC2, LC3), chi ha rilevato cosa, cosa ha modificato, quali interferenze ha risolto, quali elaborati ha validato e con quale responsabilità, chi ha approvato il modello, ecc.
Un esempio concreto chiarisce il punto.
Un’offerta promette una metodologia evoluta di coordinamento impiantistico. In fase esecutiva, il modello federato e l’ACDat raccontano una storia: una prima clash detection genera un report, poi seguono revisioni tecniche, risoluzione delle interferenze, validazioni del coordinatore BIM, passaggi di stato secondo un preciso workflow, con approvazioni da “condiviso” a “pubblicato”, con nomi, date e motivazioni.

Questa traccia è coerente con una dichiarazione di controllo umano.
Se, invece, il modello compare in un unico passaggio, senza revisioni, senza validazioni, senza iterazioni e senza responsabilità riconoscibili, la posizione del professionista diventa più debole. La stazione appaltante (o un giudice) non ha necessariamente “scoperto l’IA”. Ha però confrontato la dichiarazione resa con la cronologia reale del processo informativo.
I limiti vanno detti con chiarezza, perché proprio questi rendono il ragionamento più solido:
- la verifica è più forte sui deliverable model-based e sui contenuti gestiti nell’ACDat, mentre resta più debole sulle relazioni prodotte fuori dall’ambiente informativo;
- la stazione appaltante deve avere competenze adeguate per leggere log, revisioni, report e stati informativi;
- il controllo ha pieno effetto soprattutto in fase esecutiva ed ex post, quando modelli, dati e report sono effettivamente disponibili.
Il problema della verifica, quindi, non è risolto in assoluto. Ma negli appalti digitalizzati la stazione appaltante ha già in mano gli strumenti per riscontrare la parte sostanziale della dichiarazione: non l’uso dell’IA in sé, ma la presenza di un controllo umano reale, tracciabile e coerente con gli impegni assunti.
...CONTINUA LA LETTURA DELL'ARTICOLO INTEGRALE NEL PDF
FAQ TECNICHE - Utilizzo dell’AI nelle gare BIM |Ingenio
La dichiarazione sull'uso dell'IA è obbligatoria in tutte le gare?
L'obbligo dichiarativo è previsto dai modelli standard ANAC aggiornati nel 2026: il Bando tipo n. 2/2026 per i servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea (delibera n. 153 del 15 aprile 2026) e il Bando tipo n. 1 aggiornato per servizi e forniture (delibera n. 148 del 1° aprile 2026).
Generalmente le stazioni appaltanti adottano questi schemi nei propri disciplinari.
Usare l'IA per l'offerta tecnica comporta l'esclusione?
No. L'uso dell'IA non è di per sé causa di esclusione e non incide in via autonoma sulla valutazione, che resta ancorata alla conformità dell'offerta al capitolato. Il Consiglio di Stato (sez. III, n. 8092/2025) ha chiarito che conta il risultato complessivo dell'offerta, non lo strumento con cui è stata redatta.
Cosa significa “prevalenza del lavoro intellettuale”?
È il requisito dell'articolo 13 della Legge 132/2025: l'IA può essere usata solo per attività strumentali e di supporto, mentre il contributo intellettuale del professionista deve restare prevalente, con controllo e verifica dei risultati. Negli appalti BIM questa prevalenza può essere documentata attraverso gli stati di lavorazione, la revision history e i report di validazione dell’ACDat.
Chi risponde se l'IA produce un errore nell'offerta?
Il professionista che firma. L'uso dell'IA non trasferisce la responsabilità. Vale la riserva di umanità affermata dalla giurisprudenza amministrativa: serve un controllo umano in grado di validare e correggere l'output. La documentazione di quel controllo è ciò che rende difendibile la dichiarazione.
AI - Intelligenza Artificiale
Tutto sull’intelligenza artificiale nel settore AEC: progettazione, BIM, cantiere, manutenzione e gestione tecnica. Scopri come l’AI sta cambiando il lavoro dei professionisti delle costruzioni.
Appalti Pubblici
Appalti pubblici: gare, norme, Codice dei Contratti, RUP e correttivo 2024. Approfondimenti scritti da esperti per tecnici, imprese e PA che operano nel sistema della contrattualistica pubblica.
BIM
Il BIM è il metodo digitale che sta rivoluzionando il mondo delle costruzioni. Su INGENIO trovi articoli e guide su normativa, ruoli, interoperabilità e innovazioni per la progettazione e la gestione dell’opera.
Codice Appalti
Tutto sul Codice dei Contratti Pubblici e il correttivo 2024: norme, appalti, concessioni, RUP e digitalizzazione. Una guida tecnica aggiornata per chi opera nel settore pubblico.
Digitalizzazione
Scopri la digitalizzazione in edilizia: BIM, digital twin, cantiere digitale, piattaforme collaborative e normative. Su INGENIO articoli tecnici e casi reali per innovare il mondo delle costruzioni.
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp
