Annullamento dei titoli edilizi: il progettista non è legittimato al ricorso!
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 124/2026, conferma che l’annullamento dei titoli edilizi riguarda esclusivamente la sfera giuridica del proprietario e il danno professionale percepito dal progettista non è sufficiente a giustificare il ricorso. La sentenza affronta infine un importante aspetto, ossia quello del differente iter approvativo delle opere pubbliche da quelle private, sottolineando come per gli interventi pubblici non occorrano titoli abilitativi ma delibere degli organi collegiali comunali, quando il progetto è validato e conforme allo strumento urbanistico.
Titolo edilizio abilitativo: chi può fare ricorso all’annullamento?
Quando un Comune annulla un permesso di costruire o ordina la demolizione di un edificio, chi può fare ricorso? Solo il proprietario o anche il professionista che ha progettato l'opera e ha avuto un danno da mancato o ridotto compenso?
È una domanda che coinvolge tecnici come architetti, ingegneri e geometri quando vedono messi in discussione progetti da loro curati.
La preoccupazione è comprensibile in quanto:
l’annullamento di un titolo edilizio può sembrare una bocciatura del lavoro professionale svolto, con possibili ripercussioni sulla reputazione e sui futuri incarichi.
Tuttavia, generalemtne, il progettista non può impugnare questi atti, infatti il permesso di costruire riguarda il diritto a edificare, che appartiene al proprietario dell’immobile, non al professionista che ha redatto il progetto.
Anche se l’annullamento può dare l’impressione di un errore progettuale, si tratta di un interesse "di fatto", insufficiente per legittimare un ricorso amministrativo.
Questo principio è stato recentemente ribadito dal TAR Lombardia con la sentenza n. 124/2026 che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un architetto progettista contro l’annullamento dei titoli edilizi e l’ordinanza di demolizione, confermando che solo il titolare del diritto a costruire può contestare questi provvedimenti.
TAR: il progettista non può contestare l’annullamento dei titoli edilizi
Un architetto riceve l’incarico di predisporre un progetto di manutenzione straordinaria, riqualificazione e completamento del parcheggio collocato nei pressi di una stazione.
Nel maggio 2024, il Comune annulla in autotutela le deliberazioni di Giunta con cui era stato approvato il progetto e ordina la demolizione perché ritenuto non conforme alle norme urbanistiche, suscitando la reazione del progettista che ha contestato l’annullamento e la demolizione, lamentando un danno professionale.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dal TAR che chiarisce come “(…) il progettista è privo di legittimazione e interesse a impugnare gli atti che non abilitano la parte interessata alla edificazione (…).
(...) Quanto alla legittimazione ad agire, il progettista che ha posto in essere la propria attività intellettuale per consentire al proprietario di munirsi del necessario titolo edilizio non è titolare di alcun interesse legittimo pretensivo, atteso che siffatto titolo interessa (ampliandola) la sfera giuridica patrimoniale del proprietario (e non invece del progettista); quanto all’interesse ad agire, proprio perché il provvedimento di archiviazione del titolo edilizio non incide sulla sfera giuridica del progettista, quest’ultimo non riceverebbe alcun vantaggio dalla rimozione giudiziale del provvedimento negativo”.
Il progettista non può contestare atti che non influenzano direttamente il diritto a costruire del proprietario. Infatti, la prestazione intellettuale del tecnico serve al proprietario per ottenere il titolo edilizio. Quindi l’archiviazione del titolo edilizio non danneggia i diritti del progettista, che non ricava nulla se viene annullata e nemmeno il rischio di un danno alla reputazione professionale basta a far nascere la legittimazione al ricorso.
Inoltre il TAR sottolinea che le NTA dello strumento urbanistico “(...) nelle aree S8 consente, invece, unicamente la realizzazione di parcheggi a raso e non anche di opere aventi funzione complementare, che devono quindi ritenersi escluse, nel rispetto di quanto consentito dall’art. 51, l. reg. n. 12/2005.”
I giudici, esaminato il caso, hanno confermato che comunque l’edificio non era conforme alle norme del Piano di Governo del Territorio (PGT) in quanto nella zona S8.1 sono ammessi solo parcheggi a raso, mentre gli uffici possono essere realizzati esclusivamente nelle aree S8.2, dove ciò è espressamente previsto.
Per le opere pubbliche occorre la richiesta di un titolo edilizio? Il chiarimento del TAR
Infine, i giudici fanno notare un palese errore procedurale a monte dell’autorizzazione del permesso di costruire. È infatti importante sottolineare come mancasse la validazione del progetto, presupposto necessario perché un’opera pubblica (come quella in essere) possa essere consentita con delibera consiliare o di giunta. Le opere pubbliche infatti seguono un iter approvativo diverso che prevede la delibera degli organi collegiali comunali, senza necessità di permesso di costruire, se il progetto è validato e conforme allo strumento urbanistico. L’attestazione di pubblica utilità degli organi collegiali è già sufficiente a legittimare la realizzazione dell'opera, purché compatibile con le indicazioni dello strumento urbanistico. Infatti, anche le opere pubbliche sono assoggettate alle prescrizioni delle pianificazioni adottate e vigenti.
Conclusione?...
Il professionista che ha realizzato il progetto
non può impugnare gli atti che annullano i titoli edilizi.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: titoli edilizi, permesso di costruire, progettista, ricorso permesso di costruire, demolizione, iter approvativo opere pubbliche, delibera consiliare, delibera collegiale.
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