Ante 1967, come funziona l'esenzione dal permesso: datazione da provare, altrimenti demolizione
Per beneficiare della speciale esenzione dal titolo abilitativo in relazione alle opere ante 1967 realizzate fuori dai centri abitati, non è sufficiente una generica affermazione sulla vetustà del fabbricato. La prova della data di costruzione deve essere sorretta da elementi oggettivi, idonei a dimostrare che il manufatto esisteva effettivamente prima dell'entrata in vigore della legge n. 765/1967 (1° settembre 1967).
Il TAR Piemonte, in una recente sentenza, chiarisce il regime delle opere realizzate prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge Ponte n. 765/1967, che estese l'obbligo della licenza edilizia a tutti gli interventi. La realizzazione ante 1967 può incidere sulla necessità del titolo, ma non costituisce una presunzione di legittimità: chi invoca tale circostanza deve dimostrarla con elementi concreti e attendibili. Nel caso esaminato, la prova è mancata e gli stessi documenti comunali hanno dimostrato che i manufatti erano successivi.
Il regime delle opere realizzate prima del 1° settembre 1967
La questione dell'ante 1967 è sempre di stretta attualità: ma cosa serve, nello specifico, per dimostrare che un'opera edilizia è stata realizzata, fuori dal centro abitato, in data anteriore all'entrata in vigore della cd. Legge Ponte (765/1967, 1° settembre 1967), e che quindi tale intervento si può considrerare legittimo anche senza titolo abilitativo?
Di sicuro, le prove devono essere precise, circostanziate, evidenti. Ce lo ricorda ancora una volta, anche se indirettamente, la giustizia amministrativa, nello specifico il Tar Piemonte, che nella sentenza 1693/2026 del 20 luglio conferma la demolizione per alcune opere prefabbricate (abitazioni) realizzate da un privato.
Interventi senza permesso prima del 1° settembre 1967: le regole in breve
La Legge Ponte (765 del 6 agosto 1967), con l'articolo 10 ha modificato l'articolo 31 della legge 1150/1942, estendendo l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.
Prima del 1° settembre 1967, quindi, ovviamente con svariate eccezioni figlie di appositi regolamenti comunali che potevano disporre già la necessità del previo ottenimento del permesso di costruire anche in zone fuori dal centro urbano, l'obbligo di licenza edilizia era limitato a zone urbanizzate e centri abitati (nelle aree non regolamentate).
Ne consegue che la realizzazione di un manufatto in epoca antecedente a tale data può assumere rilievo per escludere, in relazione alla disciplina allora vigente, la necessità del preventivo titolo edilizio. Ma attenzione: la collocazione temporale dell’opera non equivale automaticamente a una certificazione di legittimità. È una circostanza che deve essere concretamente dimostrata da chi intende avvalersene.
In definitiva: non ogni manufatto anteriore al 1° settembre 1967 è automaticamente legittimo, ma occorre verificare dove si trovasse e se, già allora, fosse soggetto a licenza. La data ante 1967 è quindi un indizio, non una sanatoria.
Opere ante 1967: non basta una semplice dichiarazione!
Il TAR richiama l'orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e precisa che, per invocare l'esenzione dal preventivo rilascio del titolo edilizio, il privato deve assolvere l'onere di provare che l’opera sia stata realizzata prima del 1° settembre 1967.
Non è quindi sufficiente inserire nel ricorso una generica affermazione sulla vetustà del fabbricato. La prova della data di costruzione deve essere sorretta da elementi oggettivi, idonei a dimostrare che il manufatto esisteva effettivamente prima dell'entrata in vigore della legge n. 765/1967. Il TAR sottolinea infatti che, di fronte a una mera allegazione del privato, l'onere probatorio non può essere attenuato.
Quali elementi possono essere decisivi
La sentenza non costruisce un elenco tassativo dei mezzi di prova, ma rende chiaro il criterio da seguire: la data di realizzazione deve emergere da elementi concreti e verificabili, non da una semplice prospettazione difensiva.
Particolare valore possono quindi assumere, a seconda del caso, documentazione storica, fotografie, cartografie, aerofotogrammetrie, atti catastali e altri documenti risalenti, purché siano realmente idonei a dimostrare l’esistenza dell’opera nella consistenza contestata alla data rilevante.
Non basta infatti provare che sul terreno esistesse genericamente un manufatto: deve essere dimostrata, per quanto necessario, la preesistenza della specifica costruzione oggetto dell’ordine di demolizione.
Se la prova è smentita dai fatti
Il ricorrente aveva sostenuto che le costruzioni prefabbricate fossero state realizzate prima del 1° settembre 1967 e che, pertanto, non fossero soggette a titolo edilizio. Tuttavia, in sede procedimentale non aveva prodotto alcuna documentazione a sostegno della tesi, limitandosi successivamente ad affermarla in termini generici nel ricorso.
Ma c’è di più. Il TAR rileva che la pretesa risalenza delle opere era smentita per tabulas dagli stessi atti dell’amministrazione. Il Comune aveva infatti prodotto documentazione relativa a precedenti sopralluoghi e provvedimenti riguardanti il medesimo mappale, risalenti a oltre dieci anni prima. Dal confronto tra quei rilievi e le opere oggetto della nuova ordinanza emergeva una differenza nella consistenza dei manufatti: le costruzioni oggi contestate non coincidevano con quelle precedentemente rilevate.
Il dato documentale conduceva quindi a una conclusione opposta rispetto a quella sostenuta dal proprietario: i manufatti erano stati realizzati successivamente, e non prima del 1967.
Perché la demolizione è legittima
Il TAR respinge quindi la pretesa di una particolare tutela derivante dalla vetustà delle opere. La demolizione di un abuso edilizio costituisce infatti un’attività vincolata, rigidamente collegata alla presenza dei presupposti di fatto e di diritto, e non richiede una motivazione rafforzata sulle specifiche ragioni di interesse pubblico né una comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino e quello privato alla conservazione dell’opera.
Nel caso concreto, dunque, non è stata dimostrata la preesistenza ante 1967 e, anzi, gli atti disponibili dimostravano il contrario. Veniva meno così il presupposto invocato per escludere la necessità del titolo edilizio.
Inoltre, trattandosi di manufatti abusivi collocati su un’area già acquisita al patrimonio pubblico, il TAR evidenzia un ulteriore elemento: l'abusiva realizzazione su suolo pubblico giustifica la misura repressiva prevista dall’art. 35 del d.P.R. 380/2001, senza che sia necessario accertare l’epoca di costruzione.
In definitiva: l'ante 1° settembre 1967 non può essere semplicemente dichiarato, ma deve essere provato; e la prova deve riguardare proprio la consistenza dell'opera contestata.
Quando manca una documentazione attendibile, o quando gli atti storici del Comune dimostrano che il manufatto è successivo, non opera alcuna esenzione dal titolo edilizio e l'ordine di demolizione può legittimamente essere confermato.
FAQ TECNICHE: Come provare la datazione ante 1967 di un'opera edilizia | Ingenio
È sufficiente dimostrare che un immobile è stato costruito prima del 1° settembre 1967 per considerarlo automaticamente legittimo?
No. La data ante 1967 può escludere l’obbligo del titolo solo se, in base alla disciplina allora vigente, l’opera non era soggetta a licenza edilizia. Occorre quindi verificare anche la localizzazione del manufatto e le eventuali disposizioni comunali già applicabili.
Chi deve dimostrare che l’opera è stata realizzata prima del 1° settembre 1967?
L’onere della prova ricade sul privato che invoca la realizzazione ante 1967 per sostenere l’assenza dell’obbligo di titolo edilizio. Una semplice dichiarazione sulla vetustà dell’immobile non è sufficiente: servono elementi oggettivi, concreti e verificabili.
Quali documenti possono provare la realizzazione di un’opera ante 1967?
Possono essere utili fotografie storiche, cartografie, aerofotogrammetrie, documentazione catastale e altri atti risalenti, purché attendibili. La prova deve riguardare non solo l’esistenza di un manufatto, ma la consistenza dell’opera specificamente contestata.
Cosa accade se gli atti comunali dimostrano che l’opera è successiva al 1967?
La tesi dell’ante 1967 viene meno se la documentazione dell’amministrazione dimostra che il manufatto, o la sua attuale consistenza, è successivo. Nel caso esaminato, precedenti sopralluoghi avevano evidenziato opere differenti da quelle poi sanzionate.
Perché nel caso esaminato l’ordine di demolizione è stato ritenuto legittimo?
Il proprietario non aveva fornito prove attendibili della realizzazione ante 1967 e gli stessi documenti comunali indicavano una realizzazione successiva. Venuto meno il presupposto dell’esenzione dal titolo, l’abuso poteva essere legittimamente colpito dall’ordine di demolizione.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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