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Antincendio impianti fotovoltaici: progetti già in corso con le vecchie regole

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha chiarito l'applicazione delle nuove disposizioni per i sistemi fotovoltaici installati in attività soggette a prevenzione incendi. Il documento definisce quando si applicano le regole aggiornate e in quali casi è consentito completare gli interventi con la normativa precedente.

Le nuove norme antincendio per gli impianti fotovoltaici, specificate dal Ministero dell'Interno nella circolare del 1° settembre e già approfondite su Ingenio, non si applicano indiscriminatamente a tutti gli impianti, dato che per i progetti già in corso al 1° settembre si può operare con le vcchie regole (datate 2012).

Il chiarimento è importantissimo ed è contenuto nella circolare 14668/2025 del 10 settembre 2025 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Ministero dell'Interno (Vigili del Fuoco), che arriva in risposta alle richieste sollevate dal CNI e dalle altre professioni intressate.

Quindi: per i progetti già in corso, è sempre valida la valutazione del rischio incendi.

Ma vediamo di sintetizzare i chiarimenti del Viminale, ricordando che la circolare è scaricabile in allegato.

 

Le nuove regole antincendio per gli impianti fotovoltaici

Con la nota n. 14030 del 1° settembre 2025 la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha diffuso nuove linee guida sull'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette alle procedure di prevenzione incendi previste dal D.P.R. 151/2011.

Queste disposizioni sostituiscono integralmente le precedenti note del 2012 e aggiornano i criteri di riferimento per progettisti, operatori e amministrazioni.

La nuova circolare ministeriale chiarisce quindi a quali sistemi si applicano le nuove regole e quali, invece, possono ancora seguire la disciplina preesistente, alla luce del principio di legittimo affidamento e della tutela delle aspettative di chi aveva già avviato percorsi autorizzativi o realizzativi.

Le nuove norme entrano in vigore per tutte le installazioni fotovoltaiche che non avevano ancora avviato iter concreti alla data del 1° settembre 2025. In questi casi gli operatori devono attenersi alle linee guida aggiornate, che orientano le scelte progettuali e gestionali verso criteri più stringenti di sicurezza antincendio, accessibilità e affidabilità tecnica.

Pur non essendo prescrittive in senso assoluto, le nuove indicazioni richiedono che il progettista dimostri, attraverso una valutazione del rischio incendio, il raggiungimento degli obiettivi di protezione e tutela previsti dalla normativa vigente.

 

Nuove linee guida antincendio per impianti fotovoltaici: aggiornamenti e principali novità

L’articolo analizza la nuova Linea guida di prevenzione incendi per impianti fotovoltaici (Nota DCPREV n. 14030/2025), evidenziando le differenze rispetto alle precedenti disposizioni del 2012. Vengono illustrate le principali novità relative a campo di applicazione, definizioni, misure tecniche e le implicazioni per progettazione, installazione, manutenzione e gestione della sicurezza antincendio.


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Per i progetti in corso valgono le vecchie regole

Alla luce dei principi sopra richiamati, "i soggetti che alla data del 1° settembre 2025 avevano già concretamente avviato le procedure finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici possono legittimamente completare il proprio intervento applicando la disciplina precedente.

Si possono considerare, a titolo indicativo e non esaustivo, "procedure già avviate" alla data del 1° settembre 2025 le situazioni in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

  • a) siano già state attivate le pertinenti procedure di cui al DPR 151/11;
  • b) presentazione di comunicazioni, SCIA edilizia, CILA o altre istanze ad uffici competenti;
  • c) sottoscrizione di contratti vincolanti per la fornitura e/o installazione dell'impianto;
  • d) completamento della progettazione con specifiche tecniche definitive;
  • e) avvio dei lavori di installazione;
  • f) ottenimento e accettazione formale di preventivi vincolanti da fornitori qualificati;
  • g) disponibilità di documentazione probatoria recante data certa;
  • h) altre fattispecie giuridicamente equivalenti a quelle sin qui elencate".

In definitiva, chi ha già intrapreso passi concreti verso l’installazione di un impianto fotovoltaico in attività soggette a prevenzione incendi può contare sulla continuità normativa, evitando cambi di regime in corso d’opera.

Per tutti gli altri operatori, invece, valgono le regole aggiornate, più aderenti agli standard di sicurezza attuali.

 

Scelte progettuali libere

Nella circolare si evidenzia infine che le linee guida non limitano le possibili soluzioni progettuali: restano ammesse alternative tecniche, purché il progettista dimostri - con un'analisi documentata del rischio incendio - che gli obiettivi di sicurezza siano comunque soddisfatti.


LA CIRCOLARE DEL 10 SETTEMBRE E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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