APE falsa e non corrispondente all'immobile: conformità e valutazioni non assolvono il venditore
Cassazione: in caso di vendita di immobile con caratteristiche energetiche diverse da quelle dichiarate, è respinta la buona fede del venditore che non può non conoscere la tipolgia di intervento
Cassazione: in caso di vendita di immobile con caratteristiche energetiche diverse da quelle dichiarate, è respinta la buona fede del venditore che non può non conoscere la tipolgia di intervento se questo è volto al contenimento della spesa
E' colpevole il venditore di un immobile con caratteristiche energetiche diverse da quelle dichiarate e quindi con falsa attestazione di prestazione energetica (APE), e questo indipendentemente dalla sua 'teorica' buona fede, nel senso che lo stesso, avendo fatto effettuare dei lavori in economia, non poteva non conoscere la tipologia di intervento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che con la sentenza 1664/2017 pubblicata lo scorso 2 aprile ha ribaltato una sentenza accogliendo il ricorso dell’acquirente, evidenziando che “la difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell'immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto”.
A nulla valgono, quindi, le argomentazioni del costruttore/venditore, ovverosia che il tecnico certificante non avesse operato diligentemente: la Cassazione non esclude la non consapevolezza degli inadempimenti circa materiali utilizzati diversi e di qualità inferiori a quelli dichiarati, come anche l’installazione di infissi e impianto termico non conforme, e di non aver rifatto il tetto.
“Poiché il risparmio di spesa conseguente alla esecuzione di opere non conformi a quelle progettate e che avrebbe garantito il rispetto della classe energetica era noto” al costruttore/venditore, secondo la Cassazione “la parte della sentenza che esclude l'elemento soggettivo della truffa esclusivamente sulla base dell'affidamento che l'imputato avrebbe fatto nelle certificazioni di conformità dei tecnici che avevano eseguito il collaudo è manifestamente illogica”.