APE e nuovi edifici: con il Regolamento (UE) 2026/52 il GWP nel ciclo di vita diventa obbligatorio
Il GWP degli edifici nuovi entra nell’APE come indicatore del potenziale di riscaldamento globale lungo il ciclo di vita. Il Regolamento Delegato (UE) 2026/52 in vigore dal 24 maggio 2026 definisce metodo, fasi LCA, dati EPD, confini di calcolo e ricadute operative per progettisti, certificatori e stazioni appaltanti.
Il Regolamento Delegato (UE) 2026/52 della Commissione, adottato il 16 dicembre 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2026, modifica l’Allegato III della Direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD IV) introducendo il quadro metodologico europeo armonizzato per il calcolo del Global Warming Potential (GWP) nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione.
Il regolamento definisce perimetro normativo, gerarchia dei dati, fasi del ciclo di vita obbligatorie e facoltative, delimitazione degli elementi edilizi e modalità di rendicontazione nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
L’articolo analizza i contenuti tecnici del provvedimento, le ricadute operative per progettisti, certificatori e stazioni appaltanti, e il raccordo con le norme EN 15978 e EN 15804. Nella parte conclusiva dell’articolo vengono approfonditi il tema della Direttiva CasaClima Nature (che già ha inserito il calco del GWP) valutando la conformità al Regolamento Delegato (UE) 2026/52 nonché le prospettive per il recepimento italiano.
INDICE
- Che cosa è Global Warming Potential (GWP): la definizione
- Il contesto normativo: dalla EPBD IV al Regolamento Delegato 2026/52
- La struttura del Regolamento Delegato 2026/52
- Periodo di studio di riferimento: 50 anni
- Gerarchia dei dati: dalla EPD al valore standard
- Superficie coperta utile e unità funzionale
- Le fasi del ciclo di vita: obbligatorie e facoltative
- Produzione di energia rinnovabile in loco: tre approcci di assegnazione
- La delimitazione degli elementi edilizi: la Tabella 4
- Impianti di ventilazione meccanica controllata: un caso di interesse
- Il formato di rendicontazione nell'APE: la Tabella 5
- Ricadute operative per i professionisti del settore edilizio
- L'approccio CasaClima Nature al GWP
- Prospettive per il recepimento italiano
Che cosa è Global Warming Potential (GWP): la definizione
Il GWP, Global Warming Potential e in italiano Potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita è un indicatore che quantifica il contributo potenziale al riscaldamento globale di un edificio o di un prodotto nell'arco del suo ciclo di vita completo. Tale indicatore utilizza fattori di caratterizzazione attraverso i quali valutare l'impatto di una data quantità di gas serra rispetto a un equivalente quantità di anidride carbonica. Il GWP può assumersi come componente dell’Embodied Carbon. L’unità di misura del GWP è il kgCO2 equivalente per m2 di superficie coperta utile, con un orizzonte temporale di 50 anni. Il periodo di riferimento fisso di 50 anni è ritenuto congruo per ottenere risultati comparabili. È da intendersi come riferimento convenzionale piuttosto che come vita utile presunta degli edifici.
Nella norma UNI EN ISO 14064-1:2019 è riportata la seguente definizione: potenziale di riscaldamento globale; GWP: Indice, basato sulle proprietà radiative dei GHG (gas ad effetto serra), che misura la forza radiante dopo un'emissione di impulsi di un'unità di massa di un dato GHG nell'atmosfera di oggi integrato in un determinato orizzonte temporale, rispetto a quello del biossido di carbonio (CO2). Fonte: UNI EN ISO 14064-1:2019 (Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione).
Il contesto normativo: dalla EPBD IV al Regolamento Delegato 2026/52

La Direttiva (UE) 2024/1275 sulla Prestazione Energetica nell’Edilizia — comunemente nota come EPBD IV (Direttiva Case Green) — ha introdotto, all’articolo 7 paragrafo 2, l’obbligo per gli Stati membri di garantire che il potenziale di riscaldamento globale (GWP) nel corso del ciclo di vita sia calcolato e riportato nell’APE degli edifici di nuova costruzione.
GUIDA alla Direttiva Case Green (EPBD IV)

L’attuazione di tale obbligo richiedeva però la definizione di un quadro metodologico condiviso a livello europeo, in assenza del quale ogni Stato membro avrebbe potuto adottare approcci eterogenei, rendendo di fatto impossibile il confronto dei risultati tra paesi.
Il Regolamento Delegato (UE) 2026/52, adottato dalla Commissione Europea il 16 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 24 maggio 2026, colma questa lacuna sostituendo l’Allegato III della EPBD IV con un testo tecnico dettagliato che costituisce il quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del GWP nel ciclo di vita. Il provvedimento si inserisce in un più ampio ecosistema normativo che include il Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione (CPR recast), che fissa le norme per la dichiarazione degli effetti sui cambiamenti climatici nel ciclo di vita dei prodotti, e il Regolamento (UE) 2024/1781 (Ecodesign for Sustainable Products). Il Regolamento 2026/52 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Scarica il Regolamento Delegato (UE) 2026/52
La struttura del Regolamento Delegato 2026/52
Il nuovo Allegato III si articola in otto sezioni che coprono in modo sistematico tutti gli aspetti metodologici del calcolo LCA degli edifici:
- Sezione 1 – Quadro generale e rinvio alla EN 15978
- Sezione 2 – Periodo di studio di riferimento
- Sezione 3 – Gerarchia e tipologia dei dati
- Sezione 4 – Superficie coperta utile
- Sezione 5 – Delimitazione delle fasi del ciclo di vita
- Sezione 6 – Assegnazione delle emissioni da consumo energetico e produzione in loco
- Sezione 7 – Delimitazione degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche
- Sezione 8 – Formato di rendicontazione nell’APE
Periodo di studio di riferimento: 50 anni
Il regolamento fissa un periodo di riferimento unico di 50 anni, inteso come convenzione per garantire la comparabilità dei risultati e non come stima della vita utile attesa dell’edificio. Tale scelta è coerente con la prassi internazionale (ISO 15686, EN 15978) e con i principali framework nazionali esistenti (ad esempio il francese E+C-, il tedesco DGNB, il finlandese). Lo stato di riferimento per la comunicazione nell’APE è quello “come costruito” (as built), non lo stato di progetto.
Gerarchia dei dati: dalla EPD al valore standard
La sezione 3 stabilisce una gerarchia di qualità dei dati che gli Stati membri sono tenuti a rispettare. Il principio è quello di privilegiare i dati più specifici e verificati rispetto ai valori generici o predefiniti. L’infografica seguente sintetizza i sei livelli previsti:

Un aspetto di rilievo è l’obbligo per gli Stati membri di rendere pubblici dati generici e valori standard in modo tale che il calcolo del GWP possa essere effettuato anche quando non siano disponibili EPD specifiche di prodotto. Questo requisito è cruciale per il periodo transitorio, durante il quale la copertura EPD del mercato edilizio sarà ancora incompleta.
Superficie coperta utile e unità funzionale
Il GWP nel ciclo di vita è espresso in kg CO₂eq/m² di superficie coperta utile. Il regolamento demanda agli Stati membri la definizione operativa di questa superficie, richiedendo tuttavia che la sua descrizione avvenga in termini conformi agli standard IPMS (International Property Measurement Standards) o equivalenti, garantendo trasparenza e comparabilità. La superficie coperta utile non si estende al di là dell’involucro edilizio.
Il GWP può essere calcolato e riportato sia a scala di edificio sia a scala di unità edilizia (es. singolo appartamento). Per i componenti condivisi tra più edifici (es. impianti condominiali, sistemi geotermici collettivi) gli SM stabiliscono criteri di ripartizione proporzionale equi e trasparenti.
Le fasi del ciclo di vita: obbligatorie e facoltative
La sezione 5 e la Tabella 2 del regolamento costituiscono il cuore metodologico del provvedimento. Esse definiscono, secondo la struttura modulare della EN 15978:2011 e del progetto prEN 15978:2025, quali fasi del ciclo di vita debbano essere obbligatoriamente calcolate e quali siano invece facoltative.
Tabella 1 – Fasi obbligatorie per tutti gli Stati membri (SM)
|
Modulo |
Denominazione |
Note operative |
|
A1–A3 |
Produzione materiali |
Estrazione MP, trasporto a stabilimento, fabbricazione |
|
A4 |
Trasporto a cantiere |
SM possono limitare a dati disponibili a livello di prodotto o valori standard |
|
A5 |
Processo di costruzione |
SM possono escludere demolizione preliminare e trasporto operai; se inclusi, reportati separatamente |
|
B1 |
Uso (emissioni in opera) |
Incl. carbonatazione e emissioni fuggitive refrigeranti; SM possono limitare a dati prodotto/valori standard |
|
B2 |
Manutenzione |
SM possono limitare a valori standard |
|
B3 |
Riparazione |
SM possono limitare a valori standard |
|
B4 |
Sostituzione |
SM definiscono regola per numero sostituzioni (decimale vs intero); vita utile da CPR ove disponibile |
|
B6 |
Consumo energetico in uso |
Coerente con calc. emissioni operative APE; SM possono limitare a sistemi regolamentati integrati |
|
C1–C4 |
Fine vita |
Demolizione, trasporto, trattamento rifiuti, smaltimento; SM possono usare valori standard |
|
D1 |
Riutilizzo/riciclo oltre confini |
Benefici netti da flussi di materiale in uscita |
|
D2 |
Risorse esportate |
Incl. energia elettrica, termica, acqua potabile esportata; ric. energia esportata da produz. rinnovabile in loco |
MP = materie prime, SM = stati membri
Gli Stati membri possono escludere dal calcolo le seguenti fasi, che rimangono facoltative:
- B5 – Riqualificazione dell’edificio
- B7 – Consumo idrico in uso (con sottofasi B7.1, B7.2, B7.3)
- B8 – Attività degli utilizzatori non contemplate in B1–B7 (es. trasporto verso l’edificio, ricarica veicoli elettrici, materiali di consumo)
- Opere esterne (Livello 1 della Tabella 4)
La fase B6 merita un’attenzione specifica: il regolamento richiede coerenza con il quadro di calcolo della prestazione energetica operativa dell’APE (Allegato I EPBD IV).
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Come cambia l’APE (attestato di prestazione energetica) secondo la Direttiva Case Green (EPBD IV)
Se gli Stati membri ammettono fattori di emissione orientati al futuro (forward-looking emission factors) per le emissioni operative, questi devono essere giustificati, coerenti
e chiaramente definiti per l’intero periodo di riferimento di 50 anni.
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FAQ TECNICHE: Edifici nuovi e GWP: il ciclo di vita entra nell’APE | Ingenio
Che cos’è il GWP nel ciclo di vita di un edificio?
Il GWP, Global Warming Potential, misura il contributo potenziale al riscaldamento globale associato a un edificio lungo il suo ciclo di vita.
Nel contesto del Regolamento Delegato (UE) 2026/52 è espresso in kg CO₂eq/m² di superficie coperta utile.
Il periodo di studio di riferimento è fissato in 50 anni, come convenzione per rendere confrontabili i risultati e non come stima della vita utile reale dell’edificio.
A quali edifici si applica il calcolo del GWP?
Il quadro europeo riguarda gli edifici di nuova costruzione per i quali il GWP deve essere calcolato e reso noto nell’Attestato di Prestazione Energetica.
La EPBD IV collega l’obbligo all’articolo 7, paragrafo 2, e il Regolamento Delegato (UE) 2026/52 sostituisce l’Allegato III con il metodo di riferimento.
Restano da definire a livello nazionale alcune opzioni applicative, tra cui superficie utile, valori standard, software APE e criteri di ripartizione.
Quali fasi del ciclo di vita devono essere considerate?
Il regolamento richiama la logica modulare della EN 15978 e include fasi come produzione dei materiali A1-A3, trasporto A4, costruzione A5, uso B1, manutenzione B2, riparazione B3, sostituzione B4, energia in uso B6, fine vita C1-C4 e benefici/risorse oltre i confini D1-D2.
Alcune fasi, come B5, B7, B8 e opere esterne, possono rimanere facoltative in base alle opzioni nazionali.
Per ogni applicazione operativa serve verificare il testo finale e le disposizioni italiane attuative.
Qual è il rapporto tra GWP, EN 15978 ed EN 15804?
La EN 15978 definisce il metodo per valutare la prestazione ambientale degli edifici tramite LCA, mentre la EN 15804 stabilisce le regole quadro per le dichiarazioni ambientali di prodotto EPD.
Il Regolamento Delegato (UE) 2026/52 richiama la EN 15978 come base metodologica e valorizza dati ambientali di prodotto, EPD e dati pubblicati secondo il quadro CPR.
Da verificare in fase editoriale la corretta dicitura UNI della EN 15978:2026. [Verificare specifica tecnica/norma]
Perché il GWP è rilevante per progettisti e LCA practitioner?
Il GWP sposta la valutazione ambientale dalla sola prestazione energetica in esercizio al comportamento dell’edificio lungo l’intero ciclo di vita.
Per il progettista diventa centrale confrontare materiali, stratigrafie, impianti, durabilità, sostituzioni e scenari di fine vita.
Il dato da comunicare nell’APE deve riferirsi allo stato “come costruito”, ma il calcolo o la stima devono orientare le scelte già in fase progettuale.
Gli impianti tecnici entrano nel calcolo del GWP?
Sì, il testo analizzato evidenzia che la delimitazione degli elementi edilizi comprende anche servizi impiantistici, tra cui ventilazione, riscaldamento, raffrescamento, rinnovabili, illuminazione ed elettrico.
Per sistemi come VMC, pompe di calore, fotovoltaico e sistemi radianti diventano rilevanti EPD di prodotto, dati standard nazionali e trattamento delle emissioni fuggitive dei refrigeranti.
La disponibilità di EPD impiantistiche resta un punto critico da monitorare.
Quali errori deve evitare il professionista nel calcolo del GWP?
Il primo errore è usare dati generici quando sono disponibili dati specifici e verificati, come EPD conformi.
Il secondo è confondere lo stato di progetto con lo stato “as built” da riportare nell’APE.
Il terzo è escludere impianti, sostituzioni, fine vita o produzione energetica in loco senza verificare le scelte nazionali ammesse.
Il quarto è trattare protocolli volontari, come CasaClima Nature, come pienamente sovrapponibili al quadro europeo
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