Apertura lucernari: è ristrutturazione, serve il permesso
La realizzazione di due aperture, funzionali a dare luce e aria agli ambienti sottostanti, mutano senza dubbio l'aspetto esteriore del prospetto dell'immobile in area protetta e rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, assentibili con permesso di costruire.
L'apertura di due lucernari di tipo "Velux" configura una ristrutturazione edilizia assentibile solo con permesso di costruire, senza il quale scatta l'abuso edilizio e la conseguente demolizione.
E' interessante, visto che riguarda opere edilizie molto comuni come i lucernari (accomunabili, quindi, alle finestre), quanto affermato dal Tar Campania nella sentenza 486/2026, che ricorda tra l'altro come, in zona paesaggistica, qualsiasi intervento di 'modifica' e che altera lo stato dei luoghi debba essere preceduto dall'autorizzazione paesaggistica, senza la quale l'abuso, indipendentemente dal titolo abilitativo di riferimento, va demolito.
Lucernari di tipo "Velux": il ricorso
Il ricorrente, al quale è stata ingiunta la demolizione, lamenta l’illegittimità delle sanzioni adottate dall’ente, per l’insuperabile contrasto con l'art. 33 del d.P.R. 380/01, in quanto, in tesi, le opere contestate non rientrerebbero nella tipologia della ristrutturazione edilizia e, dunque, non vi sarebbe il presupposto applicativo dell’art 33 TU Edilizia.
I lucernari sono come le finestre: l'apertura integra una ristrutturazione!
Non è così per i giudici laziali, che in primis richiamano la consolidata giurisprudenza secondo cui "l'apertura di porte e di finestre sul prospetto di un edificio va sempre qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti, assoggettato tuttora al regime del permesso di costruire" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 18 aprile 2024, n. 2578).
Infatti, "il connotato distintivo che caratterizza l'intervento di ristrutturazione, distinguendolo dagli interventi manutentivi, è costituito dalla finalità, che è quello della "trasformazione" dell'organismo edilizio, in termini di diversità rispetto al precedente; non rientra fra gli interventi di manutenzione straordinaria e, in quanto opere non di mero ripristino bensì modificatrici dell'aspetto degli edifici, ne consegue che tra gli interventi suscettibili di dare luogo ad un intervento di ristrutturazione edilizia vi sono quelli incidenti sui prospetti ed al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, come effettuato nel caso all'esame, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo".
Lucernari velux in zona paesaggistica: senza autorizzazione si demoliscedi default
Tra l'altro, nel caso di specie, i due lucernari sono stati realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, con la conseguenza che qualsivoglia intervento che alteri lo stato dei luoghi è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in mancanza della quale l'unica sanzione applicabile è quella della riduzione in pristino dello stato dei luoghi (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7426).
"La giurisprudenza ha oramai chiarito che, in caso di vincolo paesaggistico, qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi, come quello realizzato e contestato con l’ordinanza di demolizione e riscontrabile dal rilievo fotografico allegato in atti - si legge nella sentenza - deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, con conseguente sanzione demolitoria (come nel caso di specie) in caso di titolo carente, e ciò anche quando trattasi di opere realizzabili mediante d.i.a; infatti in tal caso la misura demolitoria deve riguardare tutte le opere che siano comunque costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico (Tar Campania Napoli sez. VI, 11 giugno 2021, n. 3940) a prescindere dalla classificazione e dalla graduazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi.
Ristrutturazione senza permesso e in zona vincolata: non si scappa dalla ruspa
In definitiva, gli interventi in questione sono stati correttamente qualificati come rientranti nell’ambito definitorio della ristrutturazione edilizia, in quanto, la realizzazione delle due aperture, funzionali a dare luce e aria agli ambienti sottostanti, hanno certamente mutato l’aspetto esteriore del prospetto dell’immobile in area protetta.
Dunque, gli stessi, anche ad una valutazione complessiva dell’impatto che ne è conseguito, necessitavano della previa valutazione di compatibilità paesaggistica che, per quanto detto, nella specie è mancata, con conseguente natura doverosa e vincolata della disposta sanzione demolitoria.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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