Appalti Pubblici
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Appalti pubblici: lavori extra e varianti, niente pagamento senza autorizzazione della SA

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9763/2026 ribadisce che negli appalti pubblici i lavori extra e le varianti non autorizzate dalla stazione appaltante (SA) non danno diritto a compensi aggiuntivi, salvo eccezioni previste dalla normativa speciale.

L’articolo tratta un’ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9763/2026) molto interessante relativamente ad un appalto pubblico per alcuni lavori di ristrutturazione, dove la società incaricata chiedeva il pagamento per l’esecuzione di lavori extra, danni da ritardi e costi per il mancato svincolo della polizza fideiussoria.
La Cassazione conferma però il rigetto delle pretese della società, ribadendo che negli appalti pubblici le varianti e i lavori aggiuntivi debbano essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante secondo la disciplina speciale del d.lgs. 163/2006 e del d.P.R. 554/1999.
La Corte afferma che l’art. 1660 c.c. resta subordinato alla disciplina speciale di settore, la quale prevale e limita il riconoscimento economico delle opere extra.
Solo in casi eccezionali i lavori non autorizzati possono essere pagati, se indispensabili, collaudati e riconosciuti dall’amministrazione.
In conclusione, la Cassazione rigetta integralmente il ricorso della società appaltatrice e conferma il principio di stretta legalità e autorizzazione preventiva nelle varianti degli appalti pubblici.


Appalti pubblici: lavori extra senza autorizzazione e mancato pagamento

Negli appalti pubblici anche quando alcune lavorazioni appaiono utili o necessarie, l’appaltatore non può modificarne autonomamente contenuti e costi senza le prescritte autorizzazioni della stazione appaltante.
Essenziale per comprendere tale problematica è la norma.

L’art. 134 del d.P.R. 554/1999 precisa che:

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante. (…)”.

L’impresa non può eseguire varianti o lavori extra di propria iniziativa: serve un ordine del direttore dei lavori e l’approvazione preventiva della stazione appaltante. Se le opere vengono realizzate senza autorizzazione, l’appaltatore non ha diritto al pagamento e può essere obbligato a ripristinare lo stato originario dei lavori a proprie spese.

A tal proposito è comunque importante conoscere il contenuto dell’art. 1660 del Codice Civile, il quale dispone quanto segue:

“Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.”

Se durante l’esecuzione dell’opera sono necessarie modifiche al progetto per realizzarla correttamente e le parti non trovano un accordo, può intervenire il giudice stabilendo variazioni e nuovo prezzo. Se le modifiche incidono in modo rilevante sul costo o sull’opera, sia l’appaltatore sia il committente possono recedere. Tali diritti di recesso non vanno comunque a danno dell’imprenditore al quale la norma comunque riconosce un equo indennizzo.

Su questi principi si è soffermata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9763/2026.

Appalti pubblici e opere aggiuntive: niente pagamento senza autorizzazione

Dopo anni di controversie tra un’impresa e stazione appaltante la Cassazione precisa quanto segue:

nei lavori pubblici,
le opere aggiuntive non autorizzate
non danno normalmente diritto a pagamenti extra.

Il punto più rilevante riguarda i lavori aggiuntivi dell’impresa, la quale riteneva che fossero indispensabili per completare l’opera a regola d’arte.

La Cassazione tuttavia precisa che “(…) in tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati - per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno (…) - possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione solo se tali lavori siano oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'Amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate (…). È pertanto evidente che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, in materia di appalti pubblici, sussiste una disciplina del tutto particolare, diversa da quella prevista nel codice civile, ed in rapporto di specialità rispetto ad essa, ove sono tipizzate le ipotesi in cui sia consentito apportare variazioni al progetto e stabilita una particolare procedura per la loro approvazione, anche postuma, senza che sia possibile invocare la natura indispensabile ed essenziale delle ulteriori lavorazioni, per consentire all’appaltatore di adire le vie legali e così ottenere dal giudice la condanna dall’ente committente al pagamento della maggiorazione di prezzo, ai sensi dell’art. 1660 c.c.”
Negli appalti pubblici valgono regole speciali più rigide rispetto al codice civile: non basta dimostrare che i lavori siano necessari per ottenere il pagamento. Infatti…

…Negli appalti pubblici, i lavori extra non autorizzati in anticipo normalmente non danno diritto ad alcun pagamento aggiuntivo.

Tuttavia, il compenso può essere riconosciuto solo in casi eccezionali se:

  • l’impresa ha contestato tempestivamente la situazione;
  • le opere risultanti indispensabili in sede di collaudo, sono riconosciute anche dalla stazione appaltante e restano nei limiti della spesa approvata.

Per imprese e tecnici, il messaggio della Suprema Corte è chiaro:

ogni variazione deve essere formalizzata e autorizzata, secondo le procedure previste dalla disciplina degli appalti pubblici, altrimenti vi è il serio rischio di lavorare senza alcuna garanzia di pagamento e con la possibilità di dover ripristinare a proprie spese quanto previsto da progetto.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: appalti pubblici, varianti, pagamento opere aggiuntive, stazione appaltante (SA).

FAQ TECNICHE: Appalti pubblici: varianti non autorizzate e mancato pagamento | Ingenio

Quando un lavoro extra negli appalti pubblici può essere pagato?
Nei lavori pubblici le opere extra contratto possono essere compensate solo se autorizzate secondo la procedura prevista dalla normativa speciale. La Cassazione precisa che, in via eccezionale, il pagamento può essere riconosciuto se i lavori risultano indispensabili, tempestivamente riservati, collaudati e riconosciuti dalla stazione appaltante entro i limiti di spesa approvati.

Qual è la differenza tra art. 1660 c.c. e disciplina speciale degli appalti pubblici?

L’art. 1660 c.c. disciplina le variazioni necessarie nell’appalto privato. Negli appalti pubblici prevale però la normativa speciale sui contratti pubblici, che impone autorizzazioni preventive, procedure formalizzate e controlli amministrativi. La Cassazione conferma il rapporto di specialità rispetto al Codice Civile.

Quale ruolo hanno direttore dei lavori e RUP nelle varianti?

Il direttore dei lavori non può autorizzare autonomamente modifiche economiche al contratto senza il coinvolgimento della stazione appaltante. Il RUP partecipa alla verifica tecnica e amministrativa della variante e alla predisposizione della perizia suppletiva. [Verificare disciplina aggiornata nel d.lgs. 36/2023].

Cosa rischia l’impresa che realizza opere senza autorizzazione?

L’impresa rischia il mancato riconoscimento economico delle lavorazioni, il rigetto delle riserve e l’obbligo di rimessa in pristino delle opere eseguite. Possono inoltre emergere contestazioni su SAL, collaudo e responsabilità contrattuale.

Le opere indispensabili possono essere sempre riconosciute economicamente?

No. La Cassazione chiarisce che la mera utilità tecnica o necessità dell’opera non basta. Occorre il rispetto simultaneo delle condizioni previste dalla giurisprudenza e dalla normativa speciale, inclusi collaudo favorevole e riconoscimento dell’amministrazione.

Quali documenti devono essere predisposti per una variante nei lavori pubblici?

Normalmente occorrono relazione tecnica, perizia suppletiva e di variante, quadro economico aggiornato, validazione tecnica e approvazione della stazione appaltante. La procedura varia in funzione del Codice Appalti applicabile e del valore economico della modifica. [Verificare specifica tecnica/norma].

Come evitare contenziosi su lavori extra e varianti?

È necessario formalizzare ogni modifica progettuale tramite ordini di servizio, atti autorizzativi e aggiornamento della contabilità lavori. Occorre inoltre registrare tempestivamente riserve e verificare copertura economica e compatibilità con il quadro approvato.

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