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Art. 114 Codice Appalti: cumulo DL e CSE possibile anche sopra soglia?

Il TAR dell'Abruzzo chiarisce che il cumulo tra direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza è consentito anche negli appalti sopra 1 milione di euro se i lavori non sono complessi e privi di rischi di interferenze, ai sensi dell’art. 114 del Codice Appalti.

Il TAR dell’Abruzzo ha affrontato un caso molto interessante in materia di appalti pubblici, relativamente all’aggiudicazione di una gara per servizi di architettura e ingegneria collegati alla realizzazione di un nuovo polo scolastico. La società seconda classificata ha impugnato l’esito della gara contestando, tra l’altro, il presunto divieto di cumulo tra le funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza. Il TAR chiarisce che l’art. 114 del Codice dei contratti pubblici prevede il cumulo delle due funzioni anche per appalti sopra il milione di euro, purché le lavorazioni previste non risultino particolarmente complesse e non vi siano importanti rischi di interferenze.
Ma vediamo il caso e la risposta del giudice…


Art. 114, comma 4, D.Lgs. 36/2023

Prima di vedere la sentenza del TAR bisogna richiamare quanto previsto all’art. 114, comma 4, D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici):

Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.”

Nei contratti con un importo fino a 1 milione di euro, e senza lavori complessi o rischi di interferenze, il direttore dei lavori deve svolgere anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza in esecuzione se in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma sulla sicurezza.
Tuttavia se il direttore dei lavori non può assumere tale incarico, perché ad esempio non in possesso dei suddetti requisiti, la stazione appaltante deve nominare un tecnico idoneo (direttore operativo) con i requisiti richiesti.

Il caso

Il Comune dell’Aquila aveva indetto una procedura aperta per “(…) l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di ****, il cui importo è di euro 7.926.085,55 (…)”.
La società seconda classificata impugna l’aggiudicazione davanti al TAR per l’Abruzzo contestando l’esito della gara con le valutazioni effettuate dalla commissione.
Ma il TAR respinge il ricorso, vediamo la motivazione…

Art. 114 Codice Appalti: quando il DL deve svolgere anche il ruolo di CSE

Il TAR, con riferimento a quanto sopra, precisa che “(…) il dettato di cui all’art. 114, comma 4, primo periodo, del Codice degli appalti (...) afferma testualmente che (...) al cumulo fra le figure del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza () prevede l’obbligo di tale cumulo, usando il termine “svolge”, nel caso di contratti di importo pari od inferiore ad 1 milione di euro e nel (diverso) caso in cui si sia “comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze”. A giudizio del Collegio, pertanto, il cumulo fra le due figure sopra indicate risulta necessario per lavori di importo inferiore al milione di euro e anche nel (diverso) caso in cui tali lavori presentino un importo superiore a tale soglia ma gli stessi siano non complessi e non vi siano rischi di interferenze. L’interpretazione fornita da parte ricorrente rispetto al primo periodo del comma 4 dell’articolo 114 del Codice degli appalti non risulta, dunque, condivisibile, in quanto la stessa abroga, di fatto, parte del primo periodo, concentrandosi unicamente sul limite di valore degli appalti ed omettendo ogni considerazione circa la tipologia di tali lavori, ossia relativamente alla loro complessità o alla sussistenza di profili in interferenza.”
Il direttore dei lavori può svolgere anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione qualora i lavori non superino 1 milione di euro e anche oltre tale soglia, se i lavori non sono complessi e non vi sono rischi di interferenze.
L’errore del ricorrente è molto comune e nasce perché nella lettura della norma ci si concentra solo sul valore economico, ignorando la parte ove si fa riferimento alla complessità e i rischi dei lavori.

Quindi il TAR precisa che “(…) il comma 4 dell’art. 114 del codice degli appalti prevede un obbligo assoluto del cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di importo inferiore al milione di euro mentre, per lavori superiori a tale soglia, l’obbligo di cumulo vi è solo se tali lavori sono non complessi e non presentano rischi di interferenze.

La sentenza esclude che il superamento della soglia di 1 milione di euro comporti automaticamente il divieto di cumulo tra direzione lavori e coordinamento della sicurezza, un chiarimento rilevante per le procedure di affidamento, soprattutto nei lavori pubblici di media e grande entità che non prevedano rilevanti complessità lavorative o particolari rischi per la sicurezza a causa di specifiche interferenze.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: direttore dei lavori, coordinatore sicurezza, art. 114 Codice Appalti, cumulo funzioni.

FAQ TECNICHE: Interpretazione art. 114 Codice Appalti | Ingenio

Il cumulo tra DL e CSE è sempre obbligatorio sotto 1 milione di euro?
Sì, l’art. 114 prevede il cumulo come regola generale per contratti fino a 1 milione. Tuttavia la norma lo condiziona anche all’assenza di lavori complessi e interferenze. In presenza di tali criticità la stazione appaltante può procedere a nomine separate.

Il cumulo DL–CSE è possibile sopra 1 milione di euro?

Sì, secondo l’interpretazione del TAR Abruzzo il cumulo è possibile anche sopra soglia se mancano complessità e rischi di interferenza. La soglia economica non è criterio esclusivo ma concorrente.

Cosa si intende per lavori non complessi?

 In genere si fa riferimento a opere con bassa articolazione impiantistica, limitate interferenze operative e basso livello di coordinamento tra imprese.

Chi decide la complessità del cantiere?

La valutazione è in capo alla stazione appaltante e al RUP, con supporto tecnico del progettista e del CSP/CSE. Deve essere motivata negli atti di gara.

Qual è il ruolo del CSE rispetto al DL?

Il CSE coordina la sicurezza in fase esecutiva, mentre il DL sovrintende alla corretta esecuzione tecnica dell’opera. Il cumulo implica una concentrazione di responsabilità su un unico soggetto qualificato.

Quali sono i rischi del cumulo di funzioni?

Rischi principali: riduzione del controllo indipendente sulla sicurezza, sovraccarico operativo e possibili conflitti di ruolo tra controllo tecnico e prevenzione rischi.

Esistono limiti nel D.Lgs. 81/2008 al cumulo?

Il D.Lgs. 81/2008 non vieta espressamente il cumulo, ma impone requisiti formativi e responsabilità specifiche al coordinatore sicurezza. [Verificare specifica tecnica/norma per coordinamento con Codice Appalti].

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