Abuso Edilizio | T.U. Edilizia | Titoli Abilitativi
Data Pubblicazione:

Art. 31 comma 4-bis DPR 380/2001: legittima la sanzione di 20.000 euro per mancata demolizione

La sentenza del TAR della Sicilia n.496/2026 conferma la legittimità della sanzione massima ex art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001 per abusi edilizi non demoliti, ribadendo la definitività dell’ordinanza di demolizione non tempestivamente impugnata nei termini di legge.

Il ricorrente della sentenza del TAR della Sicilia n.496/2026 aveva realizzato diversi manufatti tra cui alcune tettoie senza i necessari titoli edilizi. Dopo l'ordinanza di demolizione e il successivo accertamento di inottemperanza, il Comune aveva applicato la sanzione massima di 20.000 euro prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001. Il ricorrente ha contestato la sanzione sostenendo che le opere fossero semplici strutture di deposito e che il Comune avesse errato nel quantificare l'importo. Tuttavia, il TAR ha rilevato che l'ordinanza di demolizione non era stata impugnata nei termini previsti e che, per tale motivo, era divenuta definitiva e non più contestabile nei suoi presupposti sostanziali. Viene quindi conferma la legittimità della sanzione pecuniaria massima, ritenendo corretta la valutazione del Comune in considerazione della consistenza delle opere abusive e della mancata demolizione.


Cosa stabilisce l'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/01

L’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001 disciplina le conseguenze di interventi edilizi eseguiti in maniera scellerata, stabilendo che:

“L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”

Accertato l’abuso edilizio il Comune può ordinarne la demolizione ma se il proprietario non demolisce entro 90 giorni, oltre all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale, scatta anche una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.
L'importo viene determinato dal Comune in base alla gravità dell'abuso e alle regole eventualmente previste dai regolamenti comunali. In alcuni casi specificamente previsti dalla norma ad esempio aree indicate dall’art. 27, comma 2, o situazioni di rischio idrogeologico elevato o molto elevato, la sanzione è applicata nella misura massima.
La mancata emanazione di tale provvedimento sanzionatorio, essendo inquadrato quale atto d'ufficio, implica la responsabilità del funzionario della PA che sia stato inadempiente.

Su questi principi si è recentemente pronunciato il TAR Sicilia con la sentenza n. 496/2026, in quanto un'amministrazione pubblica aveva applicato la sanzione pecuniaria massima prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001. Il ricorrente ha contestato il provvedimento perché ritenuto iniquo, ma il TAR ha confermato la legittimità dell'operato comunale, ribadendo come gli effetti derivanti dalla mancata impugnazione dell'ordinanza di demolizione e dall'inottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa edilizia possano essere molto rilevanti per il trasgressore.

Abusi edilizi e ordinanza di demolizione definitiva: cosa non si può più contestare

In particolare il TAR precisa che “In via preliminare va rilevata la tardività dell’impugnazione dell’ordinanza demolizione delle opere abusive -OMISSIS- del Comune di Gela e del successivo provvedimento di accertamento di inottemperanza del giorno 08/10/2020. È principio pacifico quello secondo il quale, qualora l’ordinanza di demolizione dell’opera abusiva diventi inoppugnabile, gli atti ad essa consequenziali possono essere impugnati solo per vizi propri (…). Nel caso di specie, le censure che investono il merito degli abusi avrebbero dovuto essere contestate dal ricorrente mediante la tempestiva impugnazione dell’ordine di demolizione. Tale omissione ha perciò determinato il consolidarsi in capo al ricorrente dello status di destinatario dei conseguenziali e successivi atti sanzionatori, oggi tardivamente contestati attraverso l’impugnazione della sanzione pecuniaria.”
Il ricorrente ha impugnato troppo tardi l’ordinanza di demolizione e una volta che l’ordine di demolizione diventa definitivo non è più possibile contestare la qualificazione degli abusi edilizi, ma solo eventuali vizi propri degli atti successivi. Di conseguenza, la contestazione proposta contro la sanzione pecuniaria è tardiva nella parte in cui si cerca di rimettere in discussione la legittimità degli abusi già accertati.

Inoltre il giudice precisa che “L’Amministrazione comunale, nel determinare la sanzione nel suo massimo edittale, ha quindi fatto corretta applicazione del regolamento comunale – che prevede una correlazione tra gravità dell’abuso, estensione dei manufatti (la volumetria complessiva contestata supera i 300 mc) e pericolo di reiterazione. In conclusione, non appare ravvisabile il difetto di motivazione, né l’evidente sproporzione, posto che la gravità dell’inadempimento è un elemento che, secondo lo stesso regolamento, consente l’applicazione della misura massima.”
Il TAR ha ritenuto legittima anche la sanzione di 20.000 euro perché il Comune ha applicato correttamente i criteri previsti dal proprio regolamento edilizio. Infatti, la notevole consistenza delle opere abusive (oltre 300 mc) e la gravità dell'atto stesso di inottemperanza all'ordine di demolizione giustificherebbero l'importo massimo.

Quindi ATTENZIONE!!!

Un’ordinanza di demolizione, non impugnata nei termini, diventa definitiva e non può essere rimessa in discussione attraverso l’impugnazione dei successivi atti sanzionatori così come è corretta l’applicazione dell’importo massimo in presenza di abusi edilizi di notevole consistenza. A tal proposito, per contestare la sanzione ex art. 31 DPR 380/2001 diventano fondamentali le disposizioni previste nel regolamento edilizio comunale.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: abusi edilizi, sanzione pecuniaria, art. 31 comma 4-bis DPR 380/2001, ordinanza di demolizione, accertamento di inottemperanza.

FAQ TECNICHE: Sanzione art. 31 DPR 380/2001: TAR Sicilia conferma 20.000 euro | Ingenio

Cos’è la sanzione prevista dall’art. 31 comma 4-bis DPR 380/2001?
È una sanzione amministrativa pecuniaria applicata quando il soggetto non ottempera all’ordine di demolizione di opere abusive.
L’importo varia da 2.000 a 20.000 euro, con possibilità di applicazione del massimo in casi aggravati.
Si aggiunge all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale nei casi previsti.
È uno strumento sanzionatorio autonomo rispetto al procedimento edilizio originario.

Quando si applica la sanzione massima di 20.000 euro?

Si applica nei casi previsti dall’art. 27, comma 2, DPR 380/2001 o in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.
Inoltre, i regolamenti comunali possono prevedere criteri di aggravamento legati alla gravità dell’abuso.
La giurisprudenza conferma la legittimità della massima sanzione in caso di consistenza rilevante delle opere.
Nel caso TAR Sicilia 496/2026, rilevanti volumi abusivi hanno giustificato l’importo massimo.

L’ordinanza di demolizione può essere contestata dopo i termini?

No, se non impugnata nei termini diventa definitiva e non più sindacabile nel merito.
Gli atti successivi possono essere impugnati solo per vizi propri e non per rimettere in discussione l’abuso.
Questo principio è consolidato nella giurisprudenza amministrativa.
Nel caso esaminato, la tardività ha precluso ogni contestazione sostanziale.

Cosa accade dopo la mancata demolizione entro 90 giorni?

Scatta l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale nei casi previsti dalla norma.
Si attiva inoltre il procedimento per l’irrogazione della sanzione pecuniaria.
L’amministrazione deve accertare formalmente l’inottemperanza.
Segue la determinazione dell’importo secondo criteri normativi e regolamentari.

Qual è il ruolo del regolamento edilizio comunale nella sanzione?

Il regolamento può stabilire criteri di graduazione dell’importo della sanzione.
Tali criteri includono spesso volumetria, gravità dell’abuso e rischio urbanistico.
Nel caso analizzato, il regolamento ha giustificato il massimo edittale.
È quindi uno strumento decisivo nella quantificazione concreta della sanzione.

È possibile ridurre la sanzione dopo l’accertamento?

Solo se sussistono vizi propri dell’atto sanzionatorio o errori di calcolo.
Non è possibile contestare la natura dell’abuso già accertato con ordinanza definitiva.
Eventuali errori devono riguardare esclusivamente la fase sanzionatoria.

Quali responsabilità emergono per la PA in caso di omissioni?

La mancata adozione della sanzione costituisce elemento di responsabilità dirigenziale e contabile.
La norma prevede espressamente rilievi disciplinari per il funzionario inadempiente.
Si tratta di un obbligo d’ufficio non discrezionale.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto e accedere al portale tramite login.

Iscriviti Accedi

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

Scopri di più

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.

Scopri di più

Titoli Abilitativi

Permesso di costruire, SCIA, CILA, edilizia libera: cosa sono, quando servono e cosa comportano. INGENIO ti guida nella scelta del corretto titolo edilizio, con articoli tecnici, esempi e normativa aggiornata.

Scopri di più

Leggi anche