T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 45 (L) - Norme relative all'azione penale

1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36.
2. (n.d.r. abrogato).
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

Commento
In materia di reati di abuso edilizio, l’art.45 del T.U. al 1° comma prevede una specifica causa sospensiva ed obbligatoria dell’azione penale relativa alle violazioni edilizie, finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36 del D.P.R. 380/2001.
Il codice di procedura penale al comma 1 dell’art.60, dispone che il momento iniziale dell’azione penale vera e propria coincida con la formulazione dei capi di imputazione, a chiusura delle indagini preliminari, con la conseguenza che la sospensione in discorso non può essere invocata nella fase delle indagini che ne precedono l’esercizio.
La sospensione dell’azione penale si configura come doverosa ed opera solo in riferimento al procedimento amministrativo di sanatoria e non all’eventuale giudizio instaurato davanti al Giudice Amministrativo al fine di contestare la legittimità di un eventuale provvedimento negativo o del silenzio rigetto formato ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico.
La Corte di Cassazione nella sentenza del 03/07/2020, n. 19982 ha ricordato che l'art. 45 del D.P.R. 380/2001, si applica ai soli procedimenti amministrativi di sanatoria menzionati dall'art. 36 del D.P.R. 380/2001; norma, quest'ultima, applicabile ai soli interventi realizzati in assenza di (o in difformità) dal permesso di costruire (o altro titolo equipollente).
Ne restano pertanto esclusi, gli interventi realizzati in zona sismica in violazione degli artt. 93 e 94, del D.P.R. 380/2001 e quelli realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo.
Ne consegue che la sanatoria eventualmente rilasciata a fini antisismici non ha alcuna efficacia estintiva del reato previsto dall'art. 95 D.P.R. 380/2001.
La sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie, così come prevista dall'art. 45 del d.p.r. n. 380/2001 (in relazione all'art. 36 del D.P.R. 380/2001), deve essere oggetto di espressa richiesta da parte dell'imputato, ed è limitata al termine di 60 giorni dalla data del deposito della domanda di concessione in sanatoria, in quanto riguarda i tempi necessari per la definizione della procedura amministrativa. Consumato detto termine senza che la domanda sia stata accolta, la procedura amministrativa si intende esaurita per silenzio rifiuto.
Secondo un’opinione giurisprudenziale consolidata, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria costituisce una causa estintiva del reato solo nella fase di cognizione, mentre il conseguimento di tale titolo dopo una sentenza penale di condanna non produce alcun effetto estintivo e non impedisce il passaggio in giudicato della decisione che accerta la responsabilità penale dell’imputato.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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