Data Pubblicazione:

Assicurazioni professionali: chiarimenti CNI nel caso di tecnico dipendente pubblico

Il CNI fornisce delucidazioni sulla polizza assicurativa professionale del tecnico dipendente pubblico

professione-tecnica_proprieta-intellettuale_progetto.jpeg

Segnaliamo l'interessante 'informativa' del Consiglio Nazionale degli Ingegneri inerente le polizze assicurative professionali, nello specifico nel caso in cui la stipula debba essere fatta da un tecnico dipendente pubblico.

Il parere verte su due questioni:

  • se la PA di appartenenza dell’iscritto è tenuta a contrarre polizza assicurativa per la Responsabilità civile professionale nell’esercizio di dipendente;

  • se debba porsi a carico dell’Amministrazione comunale il versamento della quota associativa all’Ordine del professionista dipendente.

Obbligo della polizza assicurativa

  • in virtù di quanto disposto dall'art.24 comma 4 del Codice Appalti, nell’ipotesi degli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti la polizza assicurativa professionale del dipendente è posta a carico del datore di lavoro
  • se le attività di progettazione sono affidate all’esterno, le polizze assicurative devono essere pagate dai professionisti esterni;
  • l'ingegnere dipendente che svolge l’attività a favore del proprio datore di lavoro pubblico non è, pertanto, tenuto a stipulare personalmente una polizza di responsabilità civile professionale. Secondo il CNI, il cui parere non è vincolante, tale soluzione deve ritenersi valere anche con riferimento, più in generale, alle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, qualora svolte in qualità di dipendente facente parte dell’Ufficio tecnico del Comune.

In definitiva, secondo il CNI, il pagamento della polizza assicurativa professionale spetti all’Ente pubblico di appartenenza, nel caso dei progettisti facenti parte dell’Ufficio tecnico della stazione appaltante, per le attività professionali svolte per conto dell’Amministrazione.

Competenza del versamento della quota annuale

Il CNI ricorda che la questione è stata ampiamente trattata nella circolare CNI 21/10/2015 n.615. La soluzione è articolata e dipende dalle specifiche e concrete caratteristiche del rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente pubblico e l’Amministrazione di appartenenza.