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ATP conciliativo (art. 696-bis cpc): quando il CTU può evitare una causa

L'ATP conciliativo ex art. 696-bis cpc consente di trasformare l'accertamento tecnico in un'occasione di composizione della lite prima del giudizio di merito, riducendo tempi e costi processuali grazie a un verbale di conciliazione, redatto con l’aiuto del CTU, a cui il Giudice attribuisce efficacia di titolo esecutivo con apposito decreto.

L'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) può essere attivato in due modalità: quella “ordinaria” disciplinata dall'art. 696 cpc e quella “conciliativa” disciplinata dall'art. 696-bis cpc.

In questo articolo analizziamo la procedura prevista dall'art. 696-bis cpc: la Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, spesso indicata come ATP conciliativo. Si tratta di un istituto introdotto nel 2005 con una finalità radicalmente diversa rispetto all'ATP ordinario: utilizzare l'accertamento tecnico come occasione per favorire la composizione della controversia prima dell'instaurazione (o della prosecuzione, se attivato in corso di causa) del giudizio di merito.

L'articolo analizza le condizioni e i presupposti per richiedere l'ATP conciliativo, le principali fasi del procedimento, il valore probatorio della consulenza e il ruolo dei professionisti tecnici coinvolti sia come Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) sia di Parte (CTP), con un focus approfondito sulla funzione del CTU in veste di conciliatore.


Che cos'è l'ATP conciliativo previsto dall'art. 696-bis cpc

C'è un paradosso che CTU e CTP di lungo corso conoscono bene: controversie di importo contenuto che si trascinano per anni in giudizio, accumulando spese legali e peritali che finiscono per superare il valore della lite stessa. E non si tratta di casi isolati: accade quasi ogni volta che le parti entrano in causa senza che nessuno abbia preliminarmente messo sul tavolo una valutazione tecnica terza e autorevole, perché in assenza di un parere tecnico condiviso, le parti continueranno a sostenere le proprie tesi, per loro natura “partigiane”, aumentando i tempi e i costi di causa.

Eppure, esiste uno strumento nato proprio per cercare di spezzare questa logica: l'ATP conciliativo previsto dall'art. 696-bis cpc, formalmente denominato "consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite". Introdotto dalla L. n. 80/2005 e in vigore dal 1° marzo 2006, ha una finalità radicalmente diversa rispetto all'ATP ordinario: utilizzare l'accertamento tecnico — e le competenze del CTU — non per conservare una prova, ma per creare le condizioni di un accordo prima che la causa diventi inevitabile.

ATP ordinario: presupposti, iter e ruolo di CTU e CTP ex art. 696 cpc
Prima di approfondire l'ATP conciliativo, è utile conoscere lo strumento da cui deriva: l'Accertamento Tecnico Preventivo ordinario, disciplinato dall'art. 696 cpc, che richiede il periculum in mora ed è finalizzato a cristallizzare una prova tecnica prima che il tempo la comprometta — a differenza dell'ATP conciliativo, che non richiede l'urgenza e punta invece alla composizione della lite.
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Presupposti dell'ATP: assenza del periculum in mora e Riforma Cartabia

Il presupposto caratterizzante l’art. 696-bis cpc è sì l'accertamento dei fatti in contraddittorio con l’aiuto del CTU terzo ed equidistante, ma con la finalità che l’Ausiliario del giudice favorisca una proposta conciliativa tra le parti.

In questo caso, il periculum in mora – ossia il rischio che, aspettando i tempi della causa ordinaria, la prova tecnica possa irrimediabilmente deteriorarsi – non è più un presupposto cogente e la Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cpc perde la natura strettamente cautelare propria dell’ATP ordinario. Nella prassi, qualora sia trascorso un tempo sufficientemente lungo da rendere non più percorribile l’ATP ordinario (che ha come presupposto l’urgenza), è comune che l’accertamento venga richiesto ai sensi dell’art. 696-bis cpc, dal momento che il CTU dovrà comunque descrivere e accertare i fatti di cui al quesito, in modo analogo all’ATP canonico.

Originariamente la consulenza preventiva poteva essere richiesta "ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito", limitando quindi l'ambito a sole due fonti di credito.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 222 del 21 dicembre 2023, ha dichiarato incostituzionale questa limitazione, stabilendo che la consulenza preventiva può essere richiesta anche per crediti derivanti da "ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico"; la motivazione della Corte è stata che la precedente limitazione determinava una differenziazione priva di ragionevole giustificazione e violava il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Il fumus boni iuris nella consulenza tecnica preventiva

Per quanto riguarda il fumus boni iuris (la parvenza di buon diritto, ossia la plausibilità della pretesa che il ricorrente vuol far valere), sussistono due interpretazioni. Quella maggioritaria sostiene che il ricorrente debba provare la verosimile esistenza del diritto da far poi valere nel giudizio di merito; diversamente, l’istituto si presterebbe a possibili abusi, laddove il CTU potrebbe essere nominato anche in casi che – palesemente – mancherebbero del fondamento minimo. Per questo motivo, similmente all’ATP ex art. 696 cpc, il ricorrente spesso si rivolge ad un ingegnere forense fin dalle prime battute, per poter produrre in atti una perizia tecnica di parte che dimostri al giudice (e al CTU) che la richiesta non è ipotetica, né men che meno esplorativa, circostanza quest’ultima espressamente vietata.

L'ammissibilità del ricorso dopo la Riforma Cartabia

In sintesi, nella Consulenza preventiva è sufficiente che lo Studio legale, con l’aiuto del CTP, riesca a dimostrare la ragionevole probabilità che esista una situazione giuridicamente rilevante che giustifichi la richiesta. Ai fini dell'ammissibilità, la prassi dei Tribunali – fortemente orientata dalla ratio della Riforma Cartabia volta alla massima efficienza processuale – vede oggi i magistrati molto più rigorosi: i giudici, in fase di prima valutazione del ricorso ai fini dell’ammissibilità, tengono conto se la conciliazione sia in astratto possibile, rigettando il ricorso qualora emerga una palese indisponibilità transattiva delle parti o una carenza di fumus.

Il ruolo del CTU nell'ATP conciliativo: da accertatore a conciliatore

Per lungo tempo, il tentativo di conciliazione demandato dal magistrato è stato vissuto dai CTU come un mero adempimento burocratico di rito, a volte espletato con una impersonale richiesta circa la possibilità di accordo bonario, altre volte dividendo a metà le pretese e proponendo il risultato come soluzione conciliativa. Oggi lo scenario è radicalmente mutato: il legislatore ha sancito la centralità di questa funzione introducendo una precisazione nel DM 4 agosto 2023 n. 109 (art. 3, c. 2, lett. e) circa i requisiti per l'iscrizione e mantenimento dei consulenti tecnici nello specifico albo tenuto da ciascun Tribunale, raccolti in un Elenco nazionale consultabile online. Infatti, il DM citato richiede espressamente al professionista “il possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”.

L'art. 696-bis cpc assegna finalmente al CTU un mandato evoluto: non si tratta solo di eseguire accertamenti di natura tecnica, ma di governare la transizione dalle procedure eteronome (dove la decisione è calata dall'alto da un giudice) alle procedure autonome di composizione della lite (dove le parti riprendono il controllo sul proprio destino giudiziario ed economico).

I tre saperi del CTU conciliatore: sapere, saper fare, saper essere

Per incarnare questa figura di "esperto facilitatore", la dottrina più avanzata dell'ingegneria forense evidenzia come il professionista debba attingere alle tre competenze fondamentali di questa disciplina (tecnico, procedurale e comunicativo), che nelle discipline psico-pedagogiche e della sociologia della formazione sono spesso indicate come i "tre saperi":

  • Sapere (competenza tecnica): è la base oggettiva imprescindibile, che dà alla CTU l’autorevolezza scientifica per disinnescare le contestazioni e offrire alle parti un terreno neutrale e indiscutibile su cui poggiare l'accordo.
  • Saper Fare (competenza procedurale): la conoscenza del codice e delle regole del contraddittorio è necessaria per garantire la correttezza delle operazioni peritali e la capacità di redazione di verbali inoppugnabili.
  • Saper Essere (competenza relazionale e soft skill): applicare l'ascolto attivo e gestire le dinamiche psicologiche e percettive del conflitto (anche attingendo a strumenti evoluti, come quelli insegnati nei corsi abilitanti per mediatore civile e commerciale ex D.Lgs. 28/2010 smi) permette al CTU di esplorare i reali interessi delle parti e, ponendo le domande giuste, far abbandonare le rigide e sterili posizioni descritte negli atti giuridici per far emergere i reali bisogni, economici e non, sottostanti alla lite (ad esempio, la rapidità di un ripristino, la certezza dei costi, la continuità aziendale, ecc.).

L'esperienza sul campo
Negli ATP conciliativi ex art. 696-bis cpc, la neutralità del dato tecnico è l'unica vera leva capace di disinnescare la conflittualità tra le parti.
In oltre trent'anni di attività ho constatato che se il CTU è in grado di presentare alle parti un quadro causale e una stima del danno oggettiva, documentata e inattaccabile, le difese tendono naturalmente ad abbandonare le posizioni “ideologiche” e la transazione non viene vissuta come una resa, ma come una scelta economica razionale di contenimento del rischio.

Iter processuale dell'ATP conciliativo ex art. 696-bis cpc

La nomina del CTU e il doppio ruolo di accertatore e mediatore

Il procedimento si avvia, similmente all’ATP canonico, con il deposito telematico del ricorso da parte dei legali: il coinvolgimento dell'ingegnere forense nella fase embrionale è cruciale, per circoscrivere l'oggetto dell'accertamento e formulare quesiti precisi e funzionali all’oggetto dell’accertamento, non potendosi a priori sapere se la conciliazione avrà successo.

Il giuramento e la scansione dei tempi processuali sono analoghi a quella dell’art. 696 cpc, trattata in questo articolo, con la precisazione che – mancando il presupposto dell’urgenza – viene osservata la sospensione feriale dei termini nel mese di agosto, salvo diversa disposizione del giudice.

Una volta nominato, il CTU assume una doppia veste:

  • consulente accertatore: esegue le verifiche demandate e quantifica i danni o i crediti derivanti dall'inadempimento lamentato;
  • consulente mediatore: utilizza l'oggettività dei riscontri tecnici per smussare le posizioni conflittuali delle parti e identificare punti di incontro, da approfondire in sessioni conciliative mirate, ripetute anche più volte qualora emergano margini di intesa.

Il percorso procedurale quindi non si discosta particolarmente dall’ATP ordinario, salvo il fatto che il CTU, quando lo ritiene più opportuno, tenterà formalmente la conciliazione della lite, anche prima del termine delle operazioni peritali in contraddittorio. Se la conciliazione non riesce, il CTU procede con l’invio della prima stesura della relazione (la c.d. bozza), la ricezione delle osservazioni delle parti e il deposito della relazione definitiva.

Gli esiti dell'ATP conciliativo: conciliazione o deposito della relazione

È intuitivo che l’ATP conciliativo possa avere due esiti, alternativi tra loro:

  • conciliazione: le parti trovano un accordo sulla base delle valutazioni del CTU e, con il suo aiuto, viene redatto un verbale di conciliazione. Dal punto di vista operativo, il verbale, per garantire una stabilità reale e non essere impugnato, deve essere firmato dalle parti, dai difensori e dal CTU e deve contenere l'esplicito accordo delle parti anche in merito alla ripartizione delle spese di consulenza; lasciare indeterminata la componente economica accessoria è un errore frequente, che rischia però di bloccare l'efficacia esecutiva dell'intero accordo. Una volta inserito nel decreto del giudice, il verbale acquisisce efficacia di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge;
  • deposito della relazione: se la conciliazione fallisce, il CTU procede al deposito della relazione in cancelleria e ciascuna parte potrà produrla nel successivo, eventuale giudizio di merito, dove assumerà il valore di prova precostituita, al pari della relazione di CTU dell’ATP ordinario, che il giudice della futura causa di merito potrà utilizzare direttamente ai fini della decisione, riducendo significativamente i tempi della causa ordinaria (ovvero discostarsene, disponendo se del caso nuova CTU).

Il ruolo del Consulente Tecnico di Parte (CTP): nell'ATP conciliativo ex art. 696-bis cpc

Nella procedura ex art. 696-bis cpc, le competenze del CTP – al pari del CTU – non possono essere di mera difesa tecnica, in quanto oltre a “vigilare” sull’operato tecnico del CTU e sulla correttezza procedurale delle operazioni peritali, il CTP deve possedere spiccate doti di negoziazione e comunicazione (soft skill), secondo la citata triade dei "tre saperi".

In particolare, il CTP deve essere in grado di tradurre gli scenari tecnici intermedi al proprio Studio legale e al cliente, valutando la convenienza economica e giuridica di una transazione immediata rispetto al rischio (e ai costi) di un giudizio di merito: un CTP privo di adeguate competenze relazionali (il Saper Essere), che approcci il tavolo peritale con un atteggiamento puramente distruttivo o inutilmente avversariale, finirà per neutralizzare i tentativi di mediazione del CTU, arrecando un danno strategico ed economico al suo stesso cliente.

Perché l'ATP conciliativo riduce i tempi del contenzioso tecnico

La Consulenza preventiva disposta ai sensi dell'art. 696-bis cpc si conferma uno strumento d'eccellenza per la risoluzione delle controversie a elevato contenuto tecnico. Il successo della procedura è tuttavia strettamente legato alle qualità metodologiche e di mediazione del CTU e alla sua interazione con i CTP. Il professionista che opera post riforma Cartabia non può più limitarsi agli accertamenti tecnici in senso stretto, ma deve formarsi specificamente nelle tecniche di mediazione e gestione del conflitto per poter condurre in modo efficace le sessioni conciliative, interpretando a fondo il mandato professionale che, oltre ad essergli assegnato dal giudice, è richiesto dalle parti.

Alla luce della mia specifica esperienza professionale, posso dire di aver visto piccole controversie (affrontate direttamente con un giudizio di merito) che si sono trascinate per anni, accumulando costi di lite, oltre che emozionali, di gran lunga superiori al valore della lite stessa; al contrario, ho visto controversie complesse e per importi rilevanti risolversi brillantemente e con tempistiche di pochi mesi, quando non settimane.

Per questo motivo, nell'Ingegneria forense applicata all'art. 696-bis cpc, la centralità dei professionisti tecnici è assoluta: il CTU diventa il perno baricentrico dell'accordo e i CTP gli elementi di stabilizzazione indispensabili per ricondurre le parti a una razionalità economica e oggettiva.

La vera efficienza del Consulente contemporaneo – d'ufficio o di parte – continua ad essere legata alla precisione del dato tecnico e al rigore applicativo della procedura, a cui deve tuttavia aggiungersi la capacità relazionale di gestire efficacemente il conflitto, prima che si incancrenisca e diventi economicamente insostenibile.


FAQ TECNICHE - ATP conciliativo art. 696-bis cpc: presupposti, iter e ruolo del CTU

Qual è la differenza principale tra ATP ordinario (art. 696) e ATP conciliativo (art. 696-bis)?

L'ATP ordinario richiede tassativamente il periculum in mora (l'urgenza di preservare la prova) e ha funzione descrittiva e conservativa della prova. L'ATP conciliativo, invece, non richiede l'urgenza e copre l'accertamento e la quantificazione di crediti derivanti da qualsiasi fonte idonea secondo l'ordinamento giuridico (non solo da inadempimento contrattuale o illecito, secondo la sent. della Corte Cost. n. 222/2023), con scopo primario la conciliazione delle parti prima della causa di merito.

Ha valore legale il verbale di conciliazione firmato davanti al CTU?

Il verbale di conciliazione, una volta inserito nel decreto del Giudice, costituisce a tutti gli effetti un titolo esecutivo. Consente di agire direttamente per l'esecuzione forzata o per l'iscrizione di ipoteca in caso di inadempimento degli accordi presi.

Se la conciliazione fallisce, l'attività svolta nel 696-bis va perduta?

No. In caso di mancato accordo, il CTU deposita la relazione finale che assume il valore di prova precostituita, al pari dell’ATP ordinario. Nel successivo eventuale giudizio di merito, le parti potranno produrla e il giudice potrà fondare la sua decisione su quell'accertamento, abbreviando sensibilmente l'iter processuale.

Che competenze deve avere il CTU nel ricorso ex art. 696-bis cpc?

Il CTU, oltre alle competenze tecniche e procedurali che servono per la gestione dell’ATP ordinario (art. 696 cpc), deve possedere adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi, come richiesto dal DM n. 109/2023 per l’iscrizione e mantenimento nell’albo dei Consulenti tecnici d’ufficio.

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