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Attenti! Il compenso del Direttore dei Lavori è dovuto anche senza contratto scritto

Il Direttore dei Lavori (DL) è una figura tecnica centrale nel settore edilizio, in quanto responsabile del controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione delle opere. La Cassazione, con l’ordinanza n. 7598/2025, ha chiarito che tali attività rientrano tra le attribuzioni ordinarie del Direttore dei Lavori e che il compenso professionale può spettare anche in assenza di un contratto scritto, se le prestazioni sono connesse all’incarico originario di direzione lavori.

Direttore dei Lavori: funzioni, mansioni e compensi

Quando si tratta di opere edilizie, tra le figure tecniche maggiormente rilevanti vi è la figura del Direttore dei Lavori (DL), una figura tecnica centrale nell’ambito dell’esecuzione dei lavori. Tale professionista, deve vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e garantire la conformità delle opere realizzate al progetto approvato e alle prescrizioni contrattuali.

Il DL svolge una funzione di controllo tecnico, contabile e amministrativo sull’esecuzione dell’intervento, infatti, secondo l’art. 123, comma 2, del D.P.R. 554/1999 viene sancito come “L'ufficio di direzione lavori (sia) preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.”

Inoltre, tra i suoi compiti rientrano anche:

  • la verifica della conformità dei materiali impiegati;
  • il controllo dell’avanzamento dei lavori;
  • la classificazione e misurazione delle lavorazioni eseguite;
  • la tenuta della contabilità di cantiere;
  • il rilascio degli stati di avanzamento lavori ai fini dell’emissione dei certificati di pagamento.

A questo punto interessante diventa la determinazione del compenso spettante al Direttore dei Lavori, in quanto costituisce una questione di rilevante complessità, che interseca profili contrattuali e normativi.
Il problema assume particolare rilevanza quando ci si chiede se il compenso sia effettivamente dovuto per prestazioni quali la contabilità e le misurazioni, il collaudo tecnico-amministrativo, il coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione e la redazione di perizie di variante. La questione non è puramente teorica, poiché dalla sua soluzione dipende il diritto del professionista a ricevere la retribuzione per le attività effettivamente svolte nell’ambito di opere pubbliche.

Su tale questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7598/2025, affrontando proprio questa delicata questione. I giudici hanno cassato la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva negato il riconoscimento di compensi professionali a un ingegnere per le attività di contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza e redazione di perizia di variante.
La sentenza ha così evidenziato come il diritto del compenso del professionista debba essere valutato alla luce delle attribuzioni legalmente previste per la figura del Direttore dei Lavori.

 

Cassazione: compensi del Direttore dei Lavori anche senza contratto scritto

La Corte di Cassazione ha affrontato un caso molto importante per professionisti incaricati della progettazione e direzione lavori negli appalti pubblici. Infatti, con l’ordinanza n. 7598/2025, viene chiarita l’estensione delle mansioni proprie del Direttore dei Lavori anche in assenza di un contratto scritto per le attività accessorie.
Il caso scaturisce dal ricorso di un ingegnere nei confronti del Comune in merito al pagamento dei compensi professionali per una serie di attività svolte nell’ambito dei lavori di restauro e manutenzione di due chiese.

La Corte d’Appello di Roma aveva riconosciuto al professionista un compenso limitatamente alle attività di progettazione e direzione dei lavori, escludendo invece ogni remunerazione per ulteriori prestazioni, come:

  • il coordinamento della sicurezza;
  • le attività di collaudo, misure e contabilità;
  • la redazione della perizia di variante.

I giudici avevano motivato tale decisione sostenendo che tali attività non erano state previste nella convenzione scritta stipulata tra le parti e di conseguenza in mancanza di un autonomo contratto scritto, non potevano essere compensate.
L’ingegnere, in totale disaccordo, ha promosso ricorso per cassazione, articolando una serie di motivazioni ritenute valide.

 

Direttore dei Lavori: la Cassazione chiarisce le mansioni e il diritto al compenso

I giudici della Suprema Corte accolgono tre dei motivi di ricorso, censurando la sentenza della Corte d’Appello e precisando che “La Corte d’appello, nella sua scarna motivazione, ha dato sostanzialmente per scontato che le attività di redazione di perizia di variante, di collaudo e coordinamento sicurezza, di misure e contabilità debbano ritenersi escluse dalle mansioni ordinarie del Direttore e quindi non debbano essere retribuite in mancanza di specifico conferimento di tali incarichi. (…). La decisione della Corte d’appello doveva dunque analizzare le norme che disciplinano le attribuzioni del direttore dei lavori, contenute nella disciplina di settore (…). Ai sensi dell’art. 123, comma 2 del D.P.R. 554/1999, ratione temporis applicabile “L’ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali. Il direttore dei lavori svolge attività di controllo amministrativo contabile nell’esecuzione dell’appalto di lavori, classificando e misurando le lavorazioni eseguite dall’appaltatore, trasferendo i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa, rilascia gli stati di avanzamento dei lavori, ai fini dell’emissione dei certificati di pagamento e controlla lo sviluppo dei lavori”. Il Direttore dei lavori partecipa, altresì all’attività di collaudo tecnico amministrativo al termine dei lavori. (…). Analoghe considerazioni vanno svolte per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. n. 554/1999, rientranti nelle attribuzioni del direttore dei lavori, anche ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D. Lgs. 14.8.1996, n. 494, in forza del quale il responsabile dei lavori poteva svolgere anche le funzioni di coordinatore della sicurezza.”

La Corte D’Appello non aveva esaminato in modo adeguato la normativa di settore che definisce le attribuzioni ordinarie del Direttore dei Lavori, di conseguenza la Cassazione a tal proposito ha ricordato che:

  • ai sensi dell’art. 123, comma 2, del D.P.R. 554/1999, il Direttore dei Lavori è preposto non solo al controllo tecnico e amministrativo dell’esecuzione, ma anche alle attività contabili, alla misurazione delle lavorazioni e al rilascio degli stati di avanzamento;
  • il Direttore dei Lavori partecipa all’attività di collaudo tecnico-amministrativo;
  • la redazione della perizia di variante è una funzione obbligatoria in determinati casi (art. 343 L. 2248/1865, all. F, poi abrogato), riconducibile all’incarico originario di direzione lavori;
  • il coordinamento della sicurezza può essere svolto dal Direttore dei Lavori se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 494/1996.

Pertanto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare in concreto se tali attività rientrassero nel mandato conferito e quindi se il professionista avesse diritto realmente al relativo compenso, anche in assenza di un nuovo contratto scritto.

La morale?...

Non tutte le prestazioni accessorie devono essere necessariamente oggetto di un contratto scritto distinto, se rientrano nelle mansioni ordinarie del Direttore dei Lavori esse vanno comunque quietanzate.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: contratto, direttore dei lavori, mansioni direttore dei lavori, collaudo tecnico-amministrativo, coordinamento sicurezza cantieri, contabilità di cantiere, responsabilità del Direttore dei Lavori, art. 123 D.P.R. 554/1999, variante, lavori pubblici.

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